CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Annina, elett. dom.to presso la Cancelleria diquesta Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aiuto.ricorrentecontroSaquella Vincenzo, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4749/2021 pubblicatain data 15/11/2021, n.r.g. 1478/2018, notificata in data 16/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/11/2013 alledipendenze dapprima della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (esercenteservizio di trasporto pubblico locale) fino al 07/01/2004 e poi, in virtù dicessione di azienda avvenuta con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], della [OSCURATO:SOCIETA]., restando creditore dell’indennità di anzianità e del t.f.r.Numero registro generale 2541/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 11357/2026Data pubblicazione 27/04/2026Pertanto adìva il Tribunale di Benevento per ottenere la condanna dei duedatori di lavoro, in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma dieuro 70.781,58.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, in accoglimento delladomanda, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a pagare al ricorrente lasomma rivendicata in ricorso e, in solido con essa limitatamente alla sommadi euro 44.247,00, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA],nelle more deceduta in data 22/01/2017.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Matera.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è infondato il motivo con cui l’appellante lamenta il rigettodell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che egli, nellamemoria di costituzione di primo grado, si è autoqualificato “erede” eciò integra una condotta sufficiente a costituire atto di accettazionetacita di eredità;b) inoltre l’art. 485 c.c. impone al chiamato all’eredità che si trovi nelpossesso dei beni ereditari, indipendentemente dal compimento delladichiarazione di accettazione, di effettuare l’inventario entro tre mesidal giorno di apertura della successione, altrimenti si considera “eredepuro e semplice”;c) infine, pur a prescindere dall’art. 485 c.c., l’appellante ha sì accettatol’eredità con beneficio d’inventario solo in data 19/12/2017 (quinditardivamente a fronte del decesso della de cuius risalente al22/01/2017), ma ha pure accettato la notifica dell’atto di riassunzionein primo grado eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi,si è costituito in giudizio ed ha resistito nel merito alla pretesa delricorrente, associandosi alle difese della de cuius e della s.a.s., in talmodo comunque acquistando la qualità di erede, poiché ha tenuto uncomportamento non altrimenti giustificabile se non con la veste dierede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa delpatrimonio ereditario (Cass. n. 1183/2017);Numero registro generale 2541/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 11357/2026Data pubblicazione 27/04/2026d) quanto alla circostanza del possesso dei beni ereditari – che, secondol’appellante, sarebbe smentita dal contratto di comodatodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da lui prodotto in giudizio, dal quale si evincerebbeche abitava presso l’appartamento di proprietà della sorella MateraSilvana, anch’ella residente al medesimo indirizzo – la coincidenzadell’indirizzo di residenza dell’appellante con quello della madre (decuius) e l’avvenuta ricezione delle notifiche dirette alla stessa sono indicidi una forte valenza probatoria presuntiva del possesso, da partedell’appellante, dei beni ereditari al momento dell’apertura dellasuccessione;e) in ogni caso l’appellante ha accettato con beneficio d’inventario e,nonostante la sua responsabilità limitata intra vires, comunquesubentra nei rapporti passivi del defunto ed è quindi legittimatopassivamente rispetto alla domanda di adempimento proposta dalcreditore del de cuius, sia pure entro i limiti di valore dell’eredità.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di cui inepigrafe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e poi ha depositatomemoria.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, co.2, n. 4), c.p.c. e 111, co. 6, Cost., per avere la Corte territoriale omesso dimotivare o comunque motivato in modo apparente il rigetto del motivo diappello relativo al suo difetto di legittimazione passiva.Il motivo è infondato.Come sopra sinteticamente riportata, nella sentenza impugnata unamotivazione sussiste e soddisfa il c.d. “minimo costituzionale” (Cass. sez. un.n. 8053/2014). Lo stesso sviluppo del motivo, in termini di censura conriguardo all’esatto significato della deduzione del precedente difensore delMatera nel giudizio di primo grado relativa alla sua autoqualificazione come“erede”, dimostra che una motivazione vi è stata, di cui il ricorrente percassazione finisce per censurare piuttosto un asserito vizio di errataNumero registro generale 2541/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 11357/2026Data pubblicazione 27/04/2026interpretazione degli esatti termini di quella difesa. Come si evince anche dalricorso (v. ricorso per cassazione, p. 6), la Corte territoriale ha consideratoquell’autoqualificazione talmente pregnante e significativa, da rendere deltutto recessiva, e quindi non meritevole di alcuna rilevanza, l’ulteriorededuzione – pure compiuta da quel difensore del Matera in primo grado – dinon aver ancora deciso se accettare o no l’eredità.Per il resto il motivo è inammissibile, sia perché nel giudizio di primo gradoè poi intervenuta ed è stata acquisita l’accettazione (sia pure con beneficiod’inventario) dell’eredità da parte del Matera, il che rende privo di interesseil motivo ora in esame relativo alla sua legittimazione passiva, sia perché, aifini dell’autosufficienza, sarebbe stato comunque onere del ricorrenteriportare i tratti salienti della sentenza di primo grado e dei suoi motivi diappello, per consentire a questa Corte di verificare la denunziata omissione dimotivazione. Tale onere non è stato adempiuto.Infine, del tutto irrilevante è la censura relativa all’art. 485 c.c., che attieneal diverso profilo della sussistenza di un limite alla responsabilità dell’erede(qualora sia “accettante con beneficio di inventario” piuttosto che “puro esemplice”), ma non alla sua legittimazione passiva, postulata come esistente.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362, 1363 e476 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato gli estremi di un’accettazionetacita dell’eredità.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2727, 2729 e476 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato gli estremi di un’accettazionetacita dell’eredità.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione– sono assorbiti dalla ritenuta (dalla Corte territoriale) tardivitàdell’accettazione con beneficio d’inventario ex art. 485 c.c. (fermo restandoche – come questa Corte ha già affermato – l'accertamento dell'accettazionetacita dell'eredità deve sempre estendersi al complessivo comportamento delchiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beniereditari: Cass. ord. n. 24378/2025).3.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.Numero registro generale 2541/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 11357/2026Data pubblicazione 27/04/2026il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2727, 2729 e485 c.c. per avere i Giudici d’appello erroneamente ritenuto gravi, precisi econcordanti gli indici presuntivi del possesso dei beni ereditari, dai quali hannotratto il convincimento della conseguente tardività dell’accettazionedell’eredità con beneficio d’inventario.Il motivo è inammissibile, spettando esclusivamente al giudice di merito lavalutazione di gravità, precisione e concordanza dei fatti noti, dai quali risalireal fatto ignoto, sicché tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità,qualora – come nella specie – adeguatamente motivata (Cass. n. 154/2006).Al riguardo questa Corte ha altresì affermato che, con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di farericorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento delrelativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, conapprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge alsindacato di legittimità. L’eventuale censura per vizio di motivazione in ordineall'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi aprospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, fermo restando che è esclusoche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo alvizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fattonoto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessitàcausale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fattonoto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio dinormalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale,deve essere probabile, non oggettivamente inconfutabile (Cass. ord. n.22366/2021; Cass. n. 2632/2014; Cass. n. 22656/2011).Inoltre, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementipresuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla provapresuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio disussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretatogli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questipervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indiziviolando il corretto metodo di valutazione, il quale prevede che si applichi ilNumero registro generale 2541/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 11357/2026Data pubblicazione 27/04/2026ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado diprobabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta inrelazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass. ord.n. 21762/2025).Nel caso in esame, per quanto sopra detto, il metodo presuntivo è statocorrettamente seguito ed applicato dalla Corte territoriale.4.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362ss. c.c. e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale limitato la sua valutazionedell’appello alla legittimazione passiva, omettendo di considerare “lo scopoprincipale dell’appello, diretto, invece, a far accertare la validità ed efficaciadell’accettazione beneficiata” (v. ricorso, p. 23) e la conseguente limitazionedella sua responsabilità patrimoniale ex art. 490 c.c.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile perché collegato alla contestazione della parte dellamotivazione della sentenza impugnata relativa all’accettazione tacitadell’eredità (investita dal secondo e dal terzo motivo di ricorso percassazione), profilo che tuttavia resta assorbito, una volta ritenuti, dalla Corteterritoriale, sussistenti sia il presupposto del possesso dei beni ereditari sia laconseguente tardività dell’inventario ex art. 485 c.c., con l’effettodell’acquisto della qualità di erede “puro e semplice”. Questa parte dellasentenza d’appello, infatti, resiste ai precedenti motivi di ricorso, sicché deveritenersi passata in giudicato e come tale assorbente ogni altra questione.Il motivo è altresì infondato, in quanto, come questa Corte ha giàaffermato, l'immissione in possesso dei beni ereditari se da un lato noncomporta necessariamente accettazione tacita dell'eredità, poiché nonpresuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare,cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solobene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dalmomento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice. Etale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficiod'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace neiconfronti dei creditori del de cuius (Cass. ord. n. 15690/2020).Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato in fatto comeNumero registro generale 2541/2022Numero sezionale 523/2026Numero di raccolta generale 11357/2026Data pubblicazione 27/04/2026sussistente il possesso, in capo al Matera, dell’immobile di proprietà della decuius e quindi ha applicato l’art. 485 c.c., ritenendo pertanto irrilevante lasuccessiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario a causa delmancato compimento dell’inventario dei beni ereditari entro il termine di tremesi dall’apertura della successione, imposto dal legislatore.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]