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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 22705/2026

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orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe della Corte d’appello di Bari n. 3332/2025, diconferma della sentenza emessa il 19/2/2024 dal Tribunale di Foggia, appellatadall’imputato, che – riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti allacontestata recidiva – lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione in ordine al reato dicui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011;Che il ricorso – col quale, con unico motivo, si lamentano violazione dell’art. 99 cod.pen. e correlato difetto e manifesta illogicità della motivazione in punto di riconosciutarecidiva – è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivodi profili di censura (cfr. pag. 3 sent. imp. ove si fa riferimento al motivo di appello relativoall’esclusione della recidiva), già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi concorretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha fatto corretta applicazione aiprincipi giurisprudenziali in materia di recidiva, rilevando come l’esistenza di una pluralità didelitti (otto furti tra il 2010 e il 2017, un’evasione nel 2016 e in materia di stupefacenti nel2013), la sottoposizione a sorveglianza speciale, siano dimostrativi di una significativapericolosità sociale del prevenuto, e si pongono “in rapporto di contiguità temporale” col fattoreato contestato, rivelandosi “certamente indicativi di una perdurante inclinazione adelinquere ed espressivi dello stesso tipo di devianza” (pag. 4 sent. imp.);Che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini dellarelativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputatorisulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressividi una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza lanecessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023,Sabbatini, Rv. 284878-01);Che manifestamente infondato è il rilievo difensivo nel quale ci si duole della mancatavalorizzazione delle annotazioni riportate nel casellario giudiziale (quanto alla concessione dimisura alternativa di cui all’art. 47 ord. pen.), che denoterebbero una “pericolosità socialefini della valutazione della recidiva;Che le doglianze contenute nel ricorso non sono consentite nel giudizio di legittimità e,comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che inCassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazionenon sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01;Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917,Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);Che, pertanto, il ricorso, recante doglianze aspecifiche, reiterative e rivalutative e, inogni caso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile secondo quanto disponel’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, nonmass.); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe della Corte d’appello di Bari n. 3332/2025, diconferma della sentenza emessa il 19/2/2024 dal Tribunale di Foggia, appellatadall’imputato, che – riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti allacontestata recidiva – lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione in ordine al reato dicui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011;Che il ricorso – col quale, con unico motivo, si lamentano violazione dell’art. 99 cod.pen. e correlato difetto e manifesta illogicità della motivazione in punto di riconosciutarecidiva – è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivodi profili di censura (cfr. pag. 3 sent. imp. ove si fa riferimento al motivo di appello relativoall’esclusione della recidiva), già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi concorretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha fatto corretta applicazione aiprincipi giurisprudenziali in materia di recidiva, rilevando come l’esistenza di una pluralità didelitti (otto furti tra il 2010 e il 2017, un’evasione nel 2016 e in materia di stupefacenti nel2013), la sottoposizione a sorveglianza speciale, siano dimostrativi di una significativapericolosità sociale del prevenuto, e si pongono “in rapporto di contiguità temporale” col fattoreato contestato, rivelandosi “certamente indicativi di una perdurante inclinazione adelinquere ed espressivi dello stesso tipo di devianza” (pag. 4 sent. imp.);Che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini dellarelativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputatorisulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressividi una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza lanecessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023,Sabbatini, Rv. 284878-01);Che manifestamente infondato è il rilievo difensivo nel quale ci si duole della mancatavalorizzazione delle annotazioni riportate nel casellario giudiziale (quanto alla concessione dimisura alternativa di cui all’art. 47 ord. pen.), che denoterebbero una “pericolosità socialefini della valutazione della recidiva;Che le doglianze contenute nel ricorso non sono consentite nel giudizio di legittimità e,comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che inCassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazionenon sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01;Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917,Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);Che, pertanto, il ricorso, recante doglianze aspecifiche, reiterative e rivalutative e, inogni caso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile secondo quanto disponel’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, nonmass.); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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