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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 44341/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la sottoposizione del Martucci alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, all'interno della quale rivestiva il ruolo di promotore.

2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha dedotto tre motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale, assumendo che le intercettazioni a suo carico sarebbero state disposte sulla base di precedenti captazioni, senza che agli atti fosse stato acquisito il decreto di autorizzazione (RIT 186/16) originario.

2.2. Con il secondo motivo, deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, lì dove è stata riconosciuta la sua partecipazione all'associazione.

2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione del ruolo di promotore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il ricorrente rappresenta che le indagini a proprio carico avevano preso avvio sulla base di un'informativa di reato dell'il novembre 2016, nella quale erano compendiate le captazioni registrate sulla base del decreto n.186/2016 che, tuttavia, non veniva allegato all'informativa, dal che si vuoi far discendere l'inutilizzabilità di tutte le operazioni di captazione disposte in seguito.

La tesi è manifestamente infondata, posto che l'inutilizzabilità non consegue alla mera mancata allegazione all'informativa, bensì richiede che l'atto risulti effettivamente mancante.

Ne consegue che il vizio poteva essere utilmente dedotto solo ove il decreto non fosse stato realmente adottato o, comunque, presente agli atti delle indagini preliminari, ma una tale eventualità non è stata in alcun modo contemplata dalla difesa, che si è limitata a dedurre la mancata allegazione.

Invero, la difesa ben avrebbe potuto - una volta intervenuto il deposito degli atti in sede cautelare - verificare l'esistenza del decreto n.186/16 ed, eventualmente fornire prova, mediante attestazione di cancelleria, della mancanza dello stesso.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono una pluralità di questioni concernenti la motivazione dell'ordinanza impugnata.

La censura muove dalla premessa secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe riconosciuto la sussistenza di un'unica associazione, operante in due ambiti territoriali distinti (Benevento e Napoli), ritenendo che il gruppo beneventano era diretto da [OSCURATO:PERSONA], mentre quello napoletano - essenzialmente deputato a reperire lo stupefacente da spacciare nella zona di Benevento - era capeggiato dal Martucci.

Sostiene il ricorrente che tale ricostruzione determinerebbe la diversità del fatto rispetto a quello descritto nell'imputazione, lì dove si assume l'esistenza di un gruppo unitario.

La tesi difensiva è manifestamente destituita di fondamento, posto che la motivazione resa dal tribunale del riesame non riconosce affatto l'esistenza di un fatto diverso, bensì si limita a fornire una descrizione del fenomeno criminoso oggetto di giudizio, sottolineando che un'associazione può ben operare in due ambiti territoriali, così come può realizzarsi una fusione tra due "sottogruppi" aventi ciascuno una zona geografica distinta di azione.

In definitiva, quindi, la decisione resa dal Tribunale del riesame non è in alcun modo affetta dal denunciato vizio di motivazione, essendo stata compiutamente descritta una ripartizione di compiti tra associati che agivano in territori distinti, un gruppo a Benevento, ove avveniva lo spaccio al dettaglio, e l'altro gruppo a Napoli, luogo di stabile approvvigionamento dello stupefacente.

Premesso che non è questa la sede per accertare la fondatezza in punto di fatto di tale ricostruzione, ciò che rileva è che la ricostruzione recepita dal Tribunale del riesame non presenti vizi logici tali da inficiarne la motivazione.

3.1. Le restanti doglianze sollevate con il secondo motivo di ricorso sono aspecifiche e non si confrontano con il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata, limitandosi il ricorrente a sollevare dubbi circa la rilevanza di specifici episodi emersi dalle intercettazioni telefoniche.

Il ricorrente evidenzia una serie di elementi di fatto che, a suo giudizio, avrebbero dovuto indurre il tribunale del riesame ad una diversa valutazione.

In particolare, sottolinea come la motivazione sia incentrata essenzialmente sul ruolo di altro coindagato - [OSCURATO:PERSONA] - e solo indirettamente si forniscono elementi per sostenere il coinvolgimento del Martucci.

La doglianza è manifestamente inammissibile, posto che, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, il vizio di motivazione, prospettato in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito (Sez.2, n.27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha reso una esauriente motivazione in ordine alle ragioni dalle quali si è desunto il collegamento tra i vari coindagati, descrivendo il ruolo da ciascuno svolto, sicchè il motivo di ricorso si traduce in una inammissibile contestazione in punto di fatto, rimessa al vaglio del successivo giudizio di merito.4.

Analoghe considerazioni consentono di ritenere la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale si è contestata la motivazione nella parte in cui attribuisce al Martucci il ruolo di vertice del sodalizio criminoso.

Anche su tale aspetto, il Tribunale del riesame ha compiutamente argomentato, ritenendo che il Martucci costituisse il soggetto di riferimento per l'approvvigionamento dello stupefacente che, successivamente, veniva venduto al dettaglio.

Sostiene la difesa che al Martucci non potrebbe essere attribuito il ruolo di organizzatore, in quanto il suo ruolo era circoscritto ad una sola fase dell'attività delittuosa, tant'è che non vi era neppure una relazione diretta con tutti i restanti partecipi.

In realtà, l'ordinanza impugnata fornisce una dettagliata descrizione di stabili rapporti tra il Martucci ed i Siviero, Marco e Daniele, che fungono da referenti del primo per l'attività di spaccio al dettaglio.

Il fatto che vi siano rapporti privilegiati tra i predetti soggetti non implica di per sé che il Martucci non svolga un'attività organizzativa, tanto più che il Tribunale del riesame ha ritenuto in più passaggi di sottolineare come il ricorrente si tenesse al corrente dello svolgimento dello spaccio al dettaglio, in tal modo dimostrando un evidente coinvolgimento nell'intera attività illecita.

Quanto detto consente di affermare che la motivazione non risulta viziata, avendo una intrinseca coerenza esterna e non essendo consentito, in sede di legittimità, di procedere a ricostruzioni alternative in punto di fatto.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame confermava la sottoposizione del Martucci alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, all'interno della quale rivestiva il ruolo di promotore. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha dedotto tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale, assumendo che le intercettazioni a suo carico sarebbero state disposte sulla base di precedenti captazioni, senza che agli atti fosse stato acquisito il decreto di autorizzazione (RIT 186/16) originario. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, lì dove è stata riconosciuta la sua partecipazione all'associazione. 2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione del ruolo di promotore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Il ricorrente rappresenta che le indagini a proprio carico avevano preso avvio sulla base di un'informativa di reato dell'il novembre 2016, nella quale erano compendiate le captazioni registrate sulla base del decreto n.186/2016 che, tuttavia, non veniva allegato all'informativa, dal che si vuoi far discendere l'inutilizzabilità di tutte le operazioni di captazione disposte in seguito. La tesi è manifestamente infondata, posto che l'inutilizzabilità non consegue alla mera mancata allegazione all'informativa, bensì richiede che l'atto risulti effettivamente mancante. Ne consegue che il vizio poteva essere utilmente dedotto solo ove il decreto non fosse stato realmente adottato o, comunque, presente agli atti delle indagini preliminari, ma una tale eventualità non è stata in alcun modo contemplata dalla difesa, che si è limitata a dedurre la mancata allegazione. Invero, la difesa ben avrebbe potuto - una volta intervenuto il deposito degli atti in sede cautelare - verificare l'esistenza del decreto n.186/16 ed, eventualmente fornire prova, mediante attestazione di cancelleria, della mancanza dello stesso. 3. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono una pluralità di questioni concernenti la motivazione dell'ordinanza impugnata. La censura muove dalla premessa secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe riconosciuto la sussistenza di un'unica associazione, operante in due ambiti territoriali distinti (Benevento e Napoli), ritenendo che il gruppo beneventano era diretto da [OSCURATO:PERSONA], mentre quello napoletano - essenzialmente deputato a reperire lo stupefacente da spacciare nella zona di Benevento - era capeggiato dal Martucci. Sostiene il ricorrente che tale ricostruzione determinerebbe la diversità del fatto rispetto a quello descritto nell'imputazione, lì dove si assume l'esistenza di un gruppo unitario. La tesi difensiva è manifestamente destituita di fondamento, posto che la motivazione resa dal tribunale del riesame non riconosce affatto l'esistenza di un fatto diverso, bensì si limita a fornire una descrizione del fenomeno criminoso oggetto di giudizio, sottolineando che un'associazione può ben operare in due ambiti territoriali, così come può realizzarsi una fusione tra due "sottogruppi" aventi ciascuno una zona geografica distinta di azione. In definitiva, quindi, la decisione resa dal Tribunale del riesame non è in alcun modo affetta dal denunciato vizio di motivazione, essendo stata compiutamente descritta una ripartizione di compiti tra associati che agivano in territori distinti, un gruppo a Benevento, ove avveniva lo spaccio al dettaglio, e l'altro gruppo a Napoli, luogo di stabile approvvigionamento dello stupefacente. Premesso che non è questa la sede per accertare la fondatezza in punto di fatto di tale ricostruzione, ciò che rileva è che la ricostruzione recepita dal Tribunale del riesame non presenti vizi logici tali da inficiarne la motivazione. 3.1. Le restanti doglianze sollevate con il secondo motivo di ricorso sono aspecifiche e non si confrontano con il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata, limitandosi il ricorrente a sollevare dubbi circa la rilevanza di specifici episodi emersi dalle intercettazioni telefoniche. Il ricorrente evidenzia una serie di elementi di fatto che, a suo giudizio, avrebbero dovuto indurre il tribunale del riesame ad una diversa valutazione. In particolare, sottolinea come la motivazione sia incentrata essenzialmente sul ruolo di altro coindagato - [OSCURATO:PERSONA] - e solo indirettamente si forniscono elementi per sostenere il coinvolgimento del Martucci. La doglianza è manifestamente inammissibile, posto che, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, il vizio di motivazione, prospettato in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito (Sez.2, n.27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha reso una esauriente motivazione in ordine alle ragioni dalle quali si è desunto il collegamento tra i vari coindagati, descrivendo il ruolo da ciascuno svolto, sicchè il motivo di ricorso si traduce in una inammissibile contestazione in punto di fatto, rimessa al vaglio del successivo giudizio di merito.4. Analoghe considerazioni consentono di ritenere la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale si è contestata la motivazione nella parte in cui attribuisce al Martucci il ruolo di vertice del sodalizio criminoso. Anche su tale aspetto, il Tribunale del riesame ha compiutamente argomentato, ritenendo che il Martucci costituisse il soggetto di riferimento per l'approvvigionamento dello stupefacente che, successivamente, veniva venduto al dettaglio. Sostiene la difesa che al Martucci non potrebbe essere attribuito il ruolo di organizzatore, in quanto il suo ruolo era circoscritto ad una sola fase dell'attività delittuosa, tant'è che non vi era neppure una relazione diretta con tutti i restanti partecipi. In realtà, l'ordinanza impugnata fornisce una dettagliata descrizione di stabili rapporti tra il Martucci ed i Siviero, Marco e Daniele, che fungono da referenti del primo per l'attività di spaccio al dettaglio. Il fatto che vi siano rapporti privilegiati tra i predetti soggetti non implica di per sé che il Martucci non svolga un'attività organizzativa, tanto più che il Tribunale del riesame ha ritenuto in più passaggi di sottolineare come il ricorrente si tenesse al corrente dello svolgimento dello spaccio al dettaglio, in tal modo dimostrando un evidente coinvolgimento nell'intera attività illecita. Quanto detto consente di affermare che la motivazione non risulta viziata, avendo una intrinseca coerenza esterna e non essendo consentito, in sede di legittimità, di procedere a ricostruzioni alternative in punto di fatto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, dis