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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19753/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha riformato la decisione impugnata, dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela per il delitto di cui al capo 1) e confermando, invece( la condanna per quello di furto in abitazione; Considerato che il [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo, ha dedotto erronea applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen. per essere maturata la prescrizione sin dalla data del 29 marzo 2024, non essendo stata ritenuta dal giudice di primo grado la contestata recidiva;Considerato che il difensore del predetto ricorrente ha insistito nella propria richiesta con le note conclusive; Ritenuto tale motivo fondato, atteso che il delitto, commesso in data 29 settembre 2011, aveva un termine di prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei di reclusione, cui devono aggiungersi n. 231 giorni di sospensione per richiesta della difesa nonché n. 64 giorni nel periodo di emergenza da Covid-19, con conseguente prescrizione del reato, prima della pronuncia di primo grado, nella data del 15 novembre 2024; Considerato che il terzo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato perché, oltre alla carente motivazione sulle ragioni che non hanno consentito un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, la stessa recidiva sin dal giudizio di primo grado è stata illegittimamente ritenuta senza un'adeguata motivazione; Ritenuto, dunque, eliminata la recidiva qualificata, prescritto il reato anche per il [OSCURATO:PERSONA], alla predetta data del 25 novembre 2024; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha riformato la decisione impugnata, dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela per il delitto di cui al capo 1) e confermando, invece( la condanna per quello di furto in abitazione; Considerato che il [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo, ha dedotto erronea applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen. per essere maturata la prescrizione sin dalla data del 29 marzo 2024, non essendo stata ritenuta dal giudice di primo grado la contestata recidiva;Considerato che il difensore del predetto ricorrente ha insistito nella propria richiesta con le note conclusive; Ritenuto tale motivo fondato, atteso che il delitto, commesso in data 29 settembre 2011, aveva un termine di prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei di reclusione, cui devono aggiungersi n. 231 giorni di sospensione per richiesta della difesa nonché n. 64 giorni nel periodo di emergenza da Covid-19, con conseguente prescrizione del reato, prima della pronuncia di primo grado, nella data del 15 novembre 2024; Considerato che il terzo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato perché, oltre alla carente motivazione sulle ragioni che non hanno consentito un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, la stessa recidiva sin dal giudizio di primo grado è stata illegittimamente ritenuta senza un'adeguata motivazione; Ritenuto, dunque, eliminata la recidiva qualificata, prescritto il reato anche per il [OSCURATO:PERSONA], alla predetta data del 25 novembre 2024; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris