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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21532/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8467/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] - resistenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 86/21/12, depositata 1'11 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Firenze, emise nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], distinti avvisi di accertamento, rispettivamente, per IRAP ed IRPEF in relazione agli anni d'imposta 2002-2003-2004, contestando loro, ex art. 37, dPR 600/1973, una complessa operazione internazionale volta all'interposizione fittizia di società straniere.

Contro tali atti impositivi i contribuenti proposero ricorsi che, riuniti, vennero accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze.

Il gravame agenziale avverso tale decisione fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

I contribuenti non hanno proposto controricorso, ma officiato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con procura speciale notarile.

Successivamente con tale difensore, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, di n. 119/2018.

Considerato che: In esito alla sospensione del giudizio, la difesa erariale ha depositato istanza affinché venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando nota dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, attestante l'intervenuta definizione agevolata della lite ex artt. 6-7, dl n. 119/2018.

Nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati.

PQM dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8467/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] - resistenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 86/21/12, depositata 1'11 dicembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Firenze, emise nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], distinti avvisi di accertamento, rispettivamente, per IRAP ed IRPEF in relazione agli anni d'imposta 2002-2003-2004, contestando loro, ex art. 37, dPR 600/1973, una complessa operazione internazionale volta all'interposizione fittizia di società straniere. Contro tali atti impositivi i contribuenti proposero ricorsi che, riuniti, vennero accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze. Il gravame agenziale avverso tale decisione fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. I contribuenti non hanno proposto controricorso, ma officiato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con procura speciale notarile. Successivamente con tale difensore, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, di n. 119/2018. Considerato che: In esito alla sospensione del giudizio, la difesa erariale ha depositato istanza affinché venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando nota dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, attestante l'intervenuta definizione agevolata della lite ex artt. 6-7, dl n. 119/2018. Nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati. PQM dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma nella camera di co
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