CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44199/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 21.12.2020, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 29.1.2014, è stata ridotta - e rideterminata in due anni - la durata delle pene accessorie inflitte ex art. 216, ultimo comma, I. fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed è stata confermata, nel resto, la sua condanna alla pena di due anni di reclusione in relazione al delitto di bancarotta distrattiva, fatta salva la distrazione di cui al capo a-1, per un credito di circa 24.000 euro verso [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale l'imputato, dinanzi al GUP in sede di udienza preliminare, è stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere, come anche è stato prosciolto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo b; inoltre, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato è stato assolto anche dal reato di cui all'art. 217, ultimo comma, I. fall., per aggravamento del dissesto da omessa richiesta di fallimento della società, s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", di cui era amministratore legale. Il fallimento di tale società è stato dichiarato il 30.5.2010; l'entità della distrazione, complessivamente pari a circa cinque milioni di euro, è stata ritenuta tale da integrare l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. La prova della bancarotta patrimoniale è stata desunta dal bilancio d'esercizio dell'anno 2004, che, tuttavia, non può costituire prova ex art. 2710 cod. civ. nei riguardi dell'imprenditore fallito, tanto più se tale documento, come accaduto nel caso di specie, non è stato debitamente verificato dalla curatela fallimentare, che avrebbe dovuto farlo, anche alla luce della sua distanza temporale dal fallimento. Non vi sarebbe prova, altresì, del dolo generico idoneo ad integrare il reato, poiché il giudice di primo grado aveva già chiarito come non si sia potuti giungere alta prova di quali furono i singoli atti di disposizione patrimoniale compiuti in danno dei creditori e, in ogni caso, non vi è prova della consapevole volontà del ricorrente di aver voluto dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto all'adempimento delle obbligazioni contratte con i creditori. Inoltre, la stessa sentenza del GUP di Roma avrebbe riconosciuto implicitamente all'imputato di aver posto in essere condotte tese ad evitare il fallimento. 3. La difesa del ricorrente, in vista dell'udienza dinanzi al Collegio, ha richiesto la trattazione orale del processo, ai sensi delle disposizioni normative vigenti (art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, nel complesso, manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata assume la valenza di una doppia pronuncia conforme quanto all'accertamento di responsabilità per i reati residui che sostengono la struttura della condanna all'esito del giudizio d'appello e si combina con la decisione di primo grado, molto puntuale, e più ampia di quella d'appello, nel ricostruire quali siano state le basi fondanti della decisione. Opportunamente i giudici d'appello hanno richiamato la relazione del curatore fallimentare e la deposizione di questi, tra gli elementi essenziali a desumere il percorso logico che ha condotto a ritenere sussistente il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva a carico del ricorrente, per gli aspetti concreti accertati. Da tali dati di prova è emerso che due crediti sono stati al centro di condotte strutturalmente distrattive: uno, quello vantato nei confronti della s.a.s. "[OSCURATO:PERSONA]" non è stato riscosso; l'altro, quello esistente con la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., è stato invece incassato e mai ritrovato nelle casse sociali o inserito nel bilancio della falliita, con conseguente suo depauperamento. Dalla sentenza di primo grado, poi, risulta che nessuna delle poste attive di bilancio è stata rinvenuta dal curatore, né beni materiali, né beni immateriali, compresi, appunto, i crediti esigibili iscritti ovvero disponibilità di liquidità di cassa. Per queste ultime, quantificate in 52.000 euro, ed in generale per l'intero attivo (in particolare, i crediti in relazione ai quali vi è stata condanna e le immobilizzazioni materiali per circa 29.000 euro, costituenti le attrezzature della società), l'imputato ha espressamente ammesso con il curatore di non conoscerne le sorti o la destinazione, così come pacifica e risultante dalle sue stesse indicazioni è la sua capacità gestoria, affatto formale, quale amministratore unico della fallita: il ricorrente si occupava di produzione e logistica ed era colui il quale firmava gli assegni e disponeva i bonifici per conto della società, come risulta anche dalle testimonianze dei soci. Egli inoltre faceva parte della compagine sociale dell'ente capofila del gruppo, la società V.EI. [OSCURATO:PERSONA], fallita a sua volta e verso la quale l'imputato ha volto, prima del fallimento, i suoi favori aziendali, non recuperando un credito ingente della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Di fronte a tale piattaforma di prova, risulta agevole ritenere manifestamente infondate le censure del ricorrente, sia riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sia riguardo alla sussistenza del coefficiente soggettivo doloso necessario a configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'affermazione di responsabilità discende, infatti, dalla corretta applicazione degli orientamenti di legittimità secondo i quali la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (sul principio, in generale, cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). E nel medesimo senso, si è sostenuto che la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275499; vedi anche Sez. 5, n. 20879 del 23/4/2021, Montella, Rv. 281181): ed esplicitamente la sentenza di primo grado ha dato atto di come nessun elemento sia emerso dal dibattimento idoneo a smentire i dati riportati in bilancio o a screditare l'attendibilità di esso. E di recente, analizzando la questione sotto il profilo del divieto di autoincriminazione, si è ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Quanto al coefficiente soggettivo di attribuzione della colpevolezza all'imputato per la condotta distrattiva, il Collegio rammenta come le Sezioni Unite abbiano stabilito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805). Non vi è necessità, inoltre, di alcun nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804). Le argomentazioni difensive riguardo all'esclusione della prova dell'elemento soggettivo sono apodittiche e rivelano un mancato confronto della logica difensiva con le affermazioni della giurisprudenza ora richiamata sul tema, avuto riguardo ad operazioni strutturalmente di natura distrattiva. Né possono smentire la conclusione di sussistenza del dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale alcune condotte che il ricorrente ritiene siano state da lui compiute nell'interesse della società per evitare il fallimento, osservazioni che, peraltro, coinvolgono il merito dell'accertamento di responsabilità, che, come noto, racchiude una valutazione al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc