CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29128/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Noia; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Noia;[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, nel presente procedimento pendente a carico dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 -e nel cui ambito era stato disposto sequestro preventivo dell'area interessata da lavori edili per cui era stato rilasciato permesso di costruire per la realizzazione di una serra agricola, autorizzato il dissequestro per consentire agli indagati il ripristino dello stato dei luoghi, revocato il provvedimento di dissequestro- ha riqualificato, come dedotto dallo stesso pubblico ministero, la "richiesta di opposizione" ai sensi dell'art. 263 cod.proc.pen. quale «richiesta di revoca di sequestro o quantomeno quale istanza di dissequestro temporaneo» e l'ha rigettata rilevato che «permangono gli abusi e l'istanza non ha chiarito in che modo intende procedere al ripristino dello stato dei luoghi». 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso con cui denunciano, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria. L'ordinanza -emessa a seguito di istanza ex art. 263 cod.proc.pen., volta ad ottenere il controllo giurisdizionale su un provvedimento, del pubblico ministero, di revoca del dissequestro, in tesi adottata per fatti diversi e con modifica della primigenia contestazione- de plano ha disposto il rigetto delle richieste delle parti. Tanto previa riqualificazione dell' "atto di opposizione" in "istanza di revoca o di dissequestro temporaneo". Assume la difesa che l'ordinanza sì come adottata, con interlocuzione preventiva del pubblico ministero ed 'incursione' del giudice nel merito della vicenda, si presta ad una doppia lettura -ordinanza adottata ex art. 263, comma 5, cod.proc.pen. ed ordinanza di rigetto di una richiesta di dissequestro- , ed è caratterizzata da un iter motivazionale contraddittorio nella parte in cui è dato leggere che l'istanza non avrebbe chiarito in che modo i ricorrenti intendano procedere a ripristino (modalità invece chiaramente individuate dalle parti private ed 'accolte' dal pubblico ministero prima della revoca). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Per quanto è dato conoscere a questa Corte dal contenuto del provvedimento e del ricorso, unici atti cui si ha accesso, risulta che nel procedimento pendente in relazione a reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 38072001, è stato disposto sequestro preventivo; che il pubblico ministero procedente ha autorizzato il "dissequestro" al fine di consentire agli indagati il ripristino dello stato dei luoghi quo ante e, successivamente, in ragione delle vicende proprie del procedimento amministrativo (cfr. i periodi da 5 a 8 del provvedimento impugnato), ha revocato il provvedimento di dissequestro. 1.1. I due indagati, odierni ricorrenti, hanno formalizzato una richiesta di "opposizione ai sensi dell'art. 263 cod.proc.pen." che, qualificata dal pubblico ministero quale istanza di dissequestro, e su suo parere contrario, è stata rigettata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia col provvedimento impugnato. 2. Osserva il collegio che, dopo l'adozione del sequestro, è seguita una sua "revoca", quindi una "revoca della revoca". Avverso tali provvedimenti nessuna impugnazione è stata proposta dalle parti. 3. La difesa ha formalizzato, al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, un'istanza ex art. 263 cod.proc.pen., norma che disciplina il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, evidentemente eccentrica rispetto alle ragioni del vincolo in questa sede imposto. Avverso il sequestro preventivo sono ammessi, invece, o il riesame, ex art. 322 cod.proc.pen., o, fuori dai casi ivi previsti, l'appello, ex art. 322-bis 'cod.proc.pen. Quest'ultimo è il rimedio che la difesa avrebbe potuto esperire nel caso di specie. 4. I ricorsi in disamina, pertanto, devono essere qualificati quali appelli ex art. 322-bis cod.proc.pen., e, in quanti tali, trasmessi al giudice di merito competente. P.Q. P.Q.M