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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19894/2026

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GGETTAALL'ATTIVITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro2692tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2632/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/07/2025 R.G.N. 23/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026Data pubblicazione 15/06/20261.

Con sentenza n. 2632/2025, pubblicata il 21 luglio 2025,la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 12525/2024 delTribunale di Roma, la quale aveva respinto il ricorso perrevocazione della sentenza n. 1905/2022 resa all’esito delgiudizio di opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51, della leggen. 92 del 2012, con la quale era stato confermato illicenziamento per giusta causa intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. allavoratore con lettera dell’11 febbraio 2019.Il procedimento disciplinare traeva origine da due addebiti, ilprimo relativo alla condotta ascritta al lavoratore di avere, indata 20 dicembre 2018, sollecitato un terzo a renderedichiarazioni non veritiere in ordine alla partecipazione ad unacena di lavoro, il secondo concernente l’attuazione del progettoradioelettrico di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento allainstallazione di antenne difformi rispetto a quelle previste dalprogetto autorizzato senza preventiva comunicazione aisuperiori, con conseguente sospensione delle verificheministeriali.Il ricorso per revocazione era fondato sull’assunto che lasentenza revocanda fosse effetto di artifici e raggiri posti inessere dalla controparte, consistiti, da un lato, nellarappresentazione non veritiera della vicenda tecnica, conriferimento all’esistenza di un presunto progetto correttivo, e,dall’altro, nella mancata produzione nel giudizio originario delverbale ministeriale del 28 maggio 2019, documento che ilricorrente assumeva decisivo e che sarebbe stato acquisito solosuccessivamente al passaggio in giudicato.Numero registro generale 18690/20252.

Il Tribunale ha escluso la ricorrenza dei presupposti dellaN umero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 19894/2026revocazione tanto con riferimento all’art. 395, n. 3, c.p.cD.a,t a pubblicazione 15/06/2026rilevando la non imputabilità della mancata produzione deidocumenti nel giudizio originario a causa di forza maggiore ofatto altrui, quanto con riferimento all’art. 395, n. 1, c.p.c.,osservando che non emergeva alcuna attività fraudolentaqualificata idonea ad integrare il dolo revocatorio.La Corte d’appello ha condiviso tale impostazione, valorizzando,in particolare, la natura pacifica e documentata della difformitàtecnica già emergente dal verbale del 9 gennaio 2019, laproduzione del progetto del 20 febbraio 2019 nel giudizio dimerito e la circostanza che la sentenza revocanda aveva fondatola valutazione di gravità non sulla questione tecnica in sé, masulle dichiarazioni non veritiere rese dal lavoratore ai superiori.3.

Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso percassazione articolato in cinque motivi cui resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]4.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.5.

La Consigliera delegata ha proposto la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. rilevandol’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 395, n. 1 c.p.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per erronea esclusione del dolorevocatorio.Lamenta che la Corte d'appello abbia escluso il comportamentodoloso di [OSCURATO:SOCIETA] benché risultassero: a) unarappresentazione totalmente priva di riscontro del "nuovoprogetto correttivo" (il dichiarato abbassamento elettrico di 26°Numero registro generale 18690/2025non sarebbe stato né riscontrato, né documentato); b) laN umero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 19894/2026mancata produzione del verbale MISE del 28 maggio 2019Da,t a pubblicazione 15/06/2026trasmesso solo dopo cinque istanze di accesso.

Tale dupliceasimmetria conoscitiva (fattuale e tecnica) avrebbe sviato ilgiudizio e paralizzato la difesa, integrando gli estremi del dolorevocatorio.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.Lamenta che la sentenza abbia svalutato i verbali ministerialidel 9 gennaio 2019 e del 28 maggio 2019, che - quali attipubblici - farebbero piena prova fino a querela di falso delleoperazioni compiute e dei fatti avvenuti alla presenza deifunzionari.

I verbali attesterebbero identità assoluta di numero,modello, orientamento, schema elettrico e collocazione delleantenne e non evidenzierebbero l'avvenuta modifica (26°) solodichiarata dal delegato dell'emittente; ciò nonostante, la Corteli avrebbe ritenuti "irrilevanti", invertendo la logica della prova.3.La terza censura deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 25 del D.lgs. 208/2021.Lamenta che la Corte abbia trattato la differenza tra progetto einstallato come una "difformità edilizia", mentre in radiotecnicail progetto avrebbe natura previsionale e la verifica ministerialeriguarderebbe solo la compatibilità radioelettrica.

Ciò sarebberibadito dall'ordinanza Cons.

Stato n. 1177/2018 edall'autorizzazione ministeriale del 18 giugno 2019: la pretesadifformità sarebbe dunque meramente nominale e nonintegrerebbe illecito tecnico.4.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 2119 c.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.Lamenta parte ricorrente che la condotta dell'ing.

SanNtuomreir o -re gistro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026tecnicamente corretta e poi avallata dallo stesso datoreNu mceoron d i iral ccolta generale 19894/2026progetto successivo e dall'Autorità con l'autorizzazione del 1D8at a pubblicazione 15/06/2026giugno 2019, mai revocata né modificata - non avrebbe arrecatoalcun danno né avrebbe rivelato slealtà; sarebbe quindi illogicoritenerla lesiva del vincolo fiduciario e proporzionata al recesso.5.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.Deduce, al riguardo che la Corte abbia erroneamente posto acarico del lavoratore l'onere di dimostrare l'inesistenza dellamodifica tecnica invocata da [OSCURATO:SOCIETA], affermando che i verbaliministeriali "nulla dimostrano" perché non idonei a smentirla (§8.9).

In tal modo, i giudici avrebbero ribaltato il criterio legaledi riparto dell'onere probatorio, esonerando la società – chefondava sul presunto intervento la contestazione disciplinare –dall'obbligo di provarne l'effettiva esecuzione.6.

La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dallaparte controricorrente è fondata e deve essere accolta.Il nucleo della questione interpretativa sottoposta a questoCollegio risiede nel determinare se il regime dei termini diimpugnazione avverso la sentenza che decide sulla revocazionesia governato dalle regole ordinarie del codice di procedura civileo se risenta, per attrazione, delle forme e delle decadenzespeciali proprie del rito applicabile alla sentenza originariamenteimpugnata, nel caso di specie il rito c.d.

Fornero regolato dallaLegge n. 92 del 2012.La norma nodale è quella di cui all’art. 403 c.p.c. secondo cui“Contro di essa [la sentenza pronunciata nel giudizio direvocazione] sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali eraNumero registro generale 18690/2025originariamente soggetta la sentenza impugnata perN umero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 19894/2026revocazione.” Data pubblicazione 15/06/2026Discende da tale disposizione normativa che la sentenza chedecide la revocazione eredita il regime impugnatorio dellasentenza revocanda.Non si tratta, infatti, di norma che si limiti a indicare il tipo diimpugnazione (appello o cassazione): il riferimento temporale -«originariamente» - àncora il regime impugnatorio al momentoin cui fu pronunciata la sentenza oggetto di revocazione,estendendosi anche ai termini per proporre l'impugnazione.Ha affermato anche di recente questa Corte che l'avverbio«originariamente» si riferisce al momento della pronuncia dellasentenza revocanda e tale riferimento «si estende non solo allostrumento processuale proponibile, ma anche ai termini previstiper la proposizione del relativo mezzo impugnatorio (Cass. civ.,Sez.

I, ord. n. 3031/2026; nello stesso senso, Cass. civ., Sez.Lav., n. 5294/2014).6.1.

Nel caso di specie, la sentenza emessa all'esito del giudiziodi opposizione nel rito Fornero (art. 1, comma 57, legge n.92/2012) era - originariamente - impugnabile con ricorso percassazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dicancelleria (o dalla notificazione, se anteriore), ai sensi dell'art.1, comma 62, della stessa legge.La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che si tratti di unaprevisione speciale derogatoria rispetto al regime generaledell'art. 325 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione delprovvedimento (Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 2368/2026; Cass.civ., Sez.

Lav., n. 35023/2023).Orbene, nessun dubbio sussiste circa la natura distinta el'autonomia formale del giudizio di revocazione rispetto a quelloprincipale; tuttavia, tale autonomia non comporta l'estrazionedel procedimento dalle regole ritmiche e strutturaliN umcehroe re gistro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026governano la materia sostanziale sottostante.

Numero di raccolta generale 19894/2026Trova, infatti, applicazione il già richiamato principio cardinDeat a pubblicazione 15/06/2026sancito dall'articolo 403, secondo comma, c.p.c., a tenore delquale contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazionesono ammessi i soli mezzi d'impugnazione ai quali eraoriginariamente soggetta la sentenza impugnata.

Il legislatoreha inteso così configurare un preciso nesso di derivazione e difase rescindente, uniformando il regime delle impugnazioni.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con orientamentoche qui si intende riaffermare, che in tema di revocazione dellesentenze pronunciate in controversie soggette a riti speciali, ladisciplina del rito speciale si espande e trova applicazione ancheal procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni (cfr.Cass.

Civ., Sez.

Lavoro, n. 21627 del 22 agosto 2019; v. ancheCass. n. 4537 del 1992).Non si assiste, dunque, a una reviviscenza del rito ordinario peril solo fatto che la pronuncia impugnata sia formalmente unasentenza di revocazione, poiché la natura del rito di provenienzadecisione originaria.Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenzache ha deciso sulla revocazione di una sentenza emessa in sededi reclamo Fornero resta assoggettato alle regole dettatedall’articolo 1, comma 62, della Legge n. 92 del 2012.

Dettanorma, nell'introdurre una significativa deroga al regimecomune, stabilisce che il termine di sessanta giorni per proporreil ricorso per cassazione decorre non solo dalla notificazionedella sentenza ad istanza di parte, bensì anche dallacomunicazione della stessa effettuata dalla cancelleria.È pur vero che la durata quantitativa del termine corrispoNnudmeer oa re gistro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026quella ordinaria prevista dall'articolo 325 c.p.c., ma le mNoumdearol idti àra ccolta generale 19894/2026di attivazione del dies a quo risentono ineludibilmente delDlaat a pubblicazione 15/06/2026specialità del rito accelerato.Laddove la cancelleria abbia provveduto alla comunicazione deltesto integrale del provvedimento a mezzo PEC, taleadempimento è idoneo a far scattare la decorrenza del terminebreve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso inlegittimità, parificando l'effetto della comunicazione d'ufficio aquello della notificazione di parte (in senso conforme, si vedanoCass. n. 29622 del 14 novembre 2019 e Cass. n. 134 del 4gennaio 2019).6.2.Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge conassoluta certezza che la cancelleria della Corte d’Appello hacomunicato alle parti il testo integrale della sentenza direvocazione in data 21/07/2025 tramite messaggio di postaelettronica certificata.

Il ricorso per cassazione è stato notificatosoltanto in data 23/09/2025 ( cadente di martedì), ovvero oltrela scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dallapredetta comunicazione telematica.La tesi del ricorrente, volta a isolare la sentenza di revocazionedal suo alveo processuale d'origine per agganciarla ai solitermini ordinari puramente intesi, si pone in aperto contrastocon la ratio acceleratoria del rito speciale e con il dettatodell'articolo 403 c.p.c., che impone il mantenimento dellamedesima linea impressa dal rito originario.7.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso devedichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spesedi lite.Ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previstedall'articolo 96, commi 3 e 4, del codice di procedura civile,Numero registro generale 18690/2025Numero di raccolta generale 19894/2026infondata a fronte della conforme proposta di definizionDeat a pubblicazione 15/06/2026anticipata formulata dalla Consigliera delegata.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroparte della somma di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 96,comma 3, del codice di procedura civile, nonché al pagamentoin favore della Cassa delle Ammende della somma di euro500,00 ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del medesimo codice.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, se dovuto.Così deciso nell'Adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 19894/2026Data pubblicazione 15/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GGETTAALL'ATTIVITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro2692tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2632/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/07/2025 R.G.N. 23/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Con sentenza n. 2632/2025, pubblicata il 21 luglio 2025,la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 12525/2024 delTribunale di Roma, la quale aveva respinto il ricorso perrevocazione della sentenza n. 1905/2022 resa all’esito delgiudizio di opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51, della leggen. 92 del 2012, con la quale era stato confermato illicenziamento per giusta causa intimato da [OSCURATO:SOCIETA]. allavoratore con lettera dell’11 febbraio 2019.Il procedimento disciplinare traeva origine da due addebiti, ilprimo relativo alla condotta ascritta al lavoratore di avere, indata 20 dicembre 2018, sollecitato un terzo a renderedichiarazioni non veritiere in ordine alla partecipazione ad unacena di lavoro, il secondo concernente l’attuazione del progettoradioelettrico di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento allainstallazione di antenne difformi rispetto a quelle previste dalprogetto autorizzato senza preventiva comunicazione aisuperiori, con conseguente sospensione delle verificheministeriali.Il ricorso per revocazione era fondato sull’assunto che lasentenza revocanda fosse effetto di artifici e raggiri posti inessere dalla controparte, consistiti, da un lato, nellarappresentazione non veritiera della vicenda tecnica, conriferimento all’esistenza di un presunto progetto correttivo, e,dall’altro, nella mancata produzione nel giudizio originario delverbale ministeriale del 28 maggio 2019, documento che ilricorrente assumeva decisivo e che sarebbe stato acquisito solosuccessivamente al passaggio in giudicato.Numero registro generale 18690/20252. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza dei presupposti dellaN umero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 19894/2026revocazione tanto con riferimento all’art. 395, n. 3, c.p.cD.a,t a pubblicazione 15/06/2026rilevando la non imputabilità della mancata produzione deidocumenti nel giudizio originario a causa di forza maggiore ofatto altrui, quanto con riferimento all’art. 395, n. 1, c.p.c.,osservando che non emergeva alcuna attività fraudolentaqualificata idonea ad integrare il dolo revocatorio.La Corte d’appello ha condiviso tale impostazione, valorizzando,in particolare, la natura pacifica e documentata della difformitàtecnica già emergente dal verbale del 9 gennaio 2019, laproduzione del progetto del 20 febbraio 2019 nel giudizio dimerito e la circostanza che la sentenza revocanda aveva fondatola valutazione di gravità non sulla questione tecnica in sé, masulle dichiarazioni non veritiere rese dal lavoratore ai superiori.3. Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso percassazione articolato in cinque motivi cui resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]4. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.5. La Consigliera delegata ha proposto la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. rilevandol’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 395, n. 1 c.p.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per erronea esclusione del dolorevocatorio.Lamenta che la Corte d'appello abbia escluso il comportamentodoloso di [OSCURATO:SOCIETA] benché risultassero: a) unarappresentazione totalmente priva di riscontro del "nuovoprogetto correttivo" (il dichiarato abbassamento elettrico di 26°Numero registro generale 18690/2025non sarebbe stato né riscontrato, né documentato); b) laN umero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 19894/2026mancata produzione del verbale MISE del 28 maggio 2019Da,t a pubblicazione 15/06/2026trasmesso solo dopo cinque istanze di accesso. Tale dupliceasimmetria conoscitiva (fattuale e tecnica) avrebbe sviato ilgiudizio e paralizzato la difesa, integrando gli estremi del dolorevocatorio.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.Lamenta che la sentenza abbia svalutato i verbali ministerialidel 9 gennaio 2019 e del 28 maggio 2019, che - quali attipubblici - farebbero piena prova fino a querela di falso delleoperazioni compiute e dei fatti avvenuti alla presenza deifunzionari. I verbali attesterebbero identità assoluta di numero,modello, orientamento, schema elettrico e collocazione delleantenne e non evidenzierebbero l'avvenuta modifica (26°) solodichiarata dal delegato dell'emittente; ciò nonostante, la Corteli avrebbe ritenuti "irrilevanti", invertendo la logica della prova.3.La terza censura deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 25 del D.lgs. 208/2021.Lamenta che la Corte abbia trattato la differenza tra progetto einstallato come una "difformità edilizia", mentre in radiotecnicail progetto avrebbe natura previsionale e la verifica ministerialeriguarderebbe solo la compatibilità radioelettrica. Ciò sarebberibadito dall'ordinanza Cons. Stato n. 1177/2018 edall'autorizzazione ministeriale del 18 giugno 2019: la pretesadifformità sarebbe dunque meramente nominale e nonintegrerebbe illecito tecnico.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 2119 c.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.Lamenta parte ricorrente che la condotta dell'ing. SanNtuomreir o -re gistro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026tecnicamente corretta e poi avallata dallo stesso datoreNu mceoron d i iral ccolta generale 19894/2026progetto successivo e dall'Autorità con l'autorizzazione del 1D8at a pubblicazione 15/06/2026giugno 2019, mai revocata né modificata - non avrebbe arrecatoalcun danno né avrebbe rivelato slealtà; sarebbe quindi illogicoritenerla lesiva del vincolo fiduciario e proporzionata al recesso.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.Deduce, al riguardo che la Corte abbia erroneamente posto acarico del lavoratore l'onere di dimostrare l'inesistenza dellamodifica tecnica invocata da [OSCURATO:SOCIETA], affermando che i verbaliministeriali "nulla dimostrano" perché non idonei a smentirla (§8.9). In tal modo, i giudici avrebbero ribaltato il criterio legaledi riparto dell'onere probatorio, esonerando la società – chefondava sul presunto intervento la contestazione disciplinare –dall'obbligo di provarne l'effettiva esecuzione.6. La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dallaparte controricorrente è fondata e deve essere accolta.Il nucleo della questione interpretativa sottoposta a questoCollegio risiede nel determinare se il regime dei termini diimpugnazione avverso la sentenza che decide sulla revocazionesia governato dalle regole ordinarie del codice di procedura civileo se risenta, per attrazione, delle forme e delle decadenzespeciali proprie del rito applicabile alla sentenza originariamenteimpugnata, nel caso di specie il rito c.d. Fornero regolato dallaLegge n. 92 del 2012.La norma nodale è quella di cui all’art. 403 c.p.c. secondo cui“Contro di essa [la sentenza pronunciata nel giudizio direvocazione] sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali eraNumero registro generale 18690/2025originariamente soggetta la sentenza impugnata perN umero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 19894/2026revocazione.” Data pubblicazione 15/06/2026Discende da tale disposizione normativa che la sentenza chedecide la revocazione eredita il regime impugnatorio dellasentenza revocanda.Non si tratta, infatti, di norma che si limiti a indicare il tipo diimpugnazione (appello o cassazione): il riferimento temporale -«originariamente» - àncora il regime impugnatorio al momentoin cui fu pronunciata la sentenza oggetto di revocazione,estendendosi anche ai termini per proporre l'impugnazione.Ha affermato anche di recente questa Corte che l'avverbio«originariamente» si riferisce al momento della pronuncia dellasentenza revocanda e tale riferimento «si estende non solo allostrumento processuale proponibile, ma anche ai termini previstiper la proposizione del relativo mezzo impugnatorio (Cass. civ.,Sez. I, ord. n. 3031/2026; nello stesso senso, Cass. civ., Sez.Lav., n. 5294/2014).6.1. Nel caso di specie, la sentenza emessa all'esito del giudiziodi opposizione nel rito Fornero (art. 1, comma 57, legge n.92/2012) era - originariamente - impugnabile con ricorso percassazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dicancelleria (o dalla notificazione, se anteriore), ai sensi dell'art.1, comma 62, della stessa legge.La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che si tratti di unaprevisione speciale derogatoria rispetto al regime generaledell'art. 325 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione delprovvedimento (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2368/2026; Cass.civ., Sez. Lav., n. 35023/2023).Orbene, nessun dubbio sussiste circa la natura distinta el'autonomia formale del giudizio di revocazione rispetto a quelloprincipale; tuttavia, tale autonomia non comporta l'estrazionedel procedimento dalle regole ritmiche e strutturaliN umcehroe re gistro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026governano la materia sostanziale sottostante. Numero di raccolta generale 19894/2026Trova, infatti, applicazione il già richiamato principio cardinDeat a pubblicazione 15/06/2026sancito dall'articolo 403, secondo comma, c.p.c., a tenore delquale contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazionesono ammessi i soli mezzi d'impugnazione ai quali eraoriginariamente soggetta la sentenza impugnata. Il legislatoreha inteso così configurare un preciso nesso di derivazione e difase rescindente, uniformando il regime delle impugnazioni.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con orientamentoche qui si intende riaffermare, che in tema di revocazione dellesentenze pronunciate in controversie soggette a riti speciali, ladisciplina del rito speciale si espande e trova applicazione ancheal procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni (cfr.Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 21627 del 22 agosto 2019; v. ancheCass. n. 4537 del 1992).Non si assiste, dunque, a una reviviscenza del rito ordinario peril solo fatto che la pronuncia impugnata sia formalmente unasentenza di revocazione, poiché la natura del rito di provenienzadecisione originaria.Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenzache ha deciso sulla revocazione di una sentenza emessa in sededi reclamo Fornero resta assoggettato alle regole dettatedall’articolo 1, comma 62, della Legge n. 92 del 2012. Dettanorma, nell'introdurre una significativa deroga al regimecomune, stabilisce che il termine di sessanta giorni per proporreil ricorso per cassazione decorre non solo dalla notificazionedella sentenza ad istanza di parte, bensì anche dallacomunicazione della stessa effettuata dalla cancelleria.È pur vero che la durata quantitativa del termine corrispoNnudmeer oa re gistro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026quella ordinaria prevista dall'articolo 325 c.p.c., ma le mNoumdearol idti àra ccolta generale 19894/2026di attivazione del dies a quo risentono ineludibilmente delDlaat a pubblicazione 15/06/2026specialità del rito accelerato.Laddove la cancelleria abbia provveduto alla comunicazione deltesto integrale del provvedimento a mezzo PEC, taleadempimento è idoneo a far scattare la decorrenza del terminebreve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso inlegittimità, parificando l'effetto della comunicazione d'ufficio aquello della notificazione di parte (in senso conforme, si vedanoCass. n. 29622 del 14 novembre 2019 e Cass. n. 134 del 4gennaio 2019).6.2.Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge conassoluta certezza che la cancelleria della Corte d’Appello hacomunicato alle parti il testo integrale della sentenza direvocazione in data 21/07/2025 tramite messaggio di postaelettronica certificata. Il ricorso per cassazione è stato notificatosoltanto in data 23/09/2025 ( cadente di martedì), ovvero oltrela scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dallapredetta comunicazione telematica.La tesi del ricorrente, volta a isolare la sentenza di revocazionedal suo alveo processuale d'origine per agganciarla ai solitermini ordinari puramente intesi, si pone in aperto contrastocon la ratio acceleratoria del rito speciale e con il dettatodell'articolo 403 c.p.c., che impone il mantenimento dellamedesima linea impressa dal rito originario.7.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso devedichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spesedi lite.Ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previstedall'articolo 96, commi 3 e 4, del codice di procedura civile,Numero registro generale 18690/2025Numero di raccolta generale 19894/2026infondata a fronte della conforme proposta di definizionDeat a pubblicazione 15/06/2026anticipata formulata dalla Consigliera delegata. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroparte della somma di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 96,comma 3, del codice di procedura civile, nonché al pagamentoin favore della Cassa delle Ammende della somma di euro500,00 ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del medesimo codice.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, se dovuto.Così deciso nell'Adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 18690/2025Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 19894/2026Data pubblicazione 15/06/2026