CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 dicembre 2015
Cassazione n. 33052/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6168-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2597 SCIPLINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 322/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/12/2015 R.G.N. 266/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.6168/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Genova, a conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato insussistente l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] - ingegnere iscritto all'Albo professionale ma non ad Inarcassa - di iscriversi alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 della I. n. 335 del 1995, in relazione all'avviso di addebito notificatogli dall'Istituto previdenziale in data 4 giugno 2013 per omesso versamento dei contributi relativi ai redditi da attività libero professionale prodotti nell'anno 2007 e relative sanzioni (pari ad Euro 5.475,65); la Corte territoriale ha affermato che l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori che presuppongono l'iscrizione alla Cassa di previdenza speciale, non implica l'automatico obbligo di iscrizione alla gestione separata atteso che, a norma dell'art. 18, co.12 del d.l. n.98 del 2011, l'attività svolta dall'interessato è comunque soggetta a un versamento contributivo ad Inarcassa; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26 e ss. della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv.to con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nonché in connessione con le predette disposizioni dell'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179; degli artt. 10 e 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6; degli artt. 7, 23 e 37 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e assistenza per gli Ingegneri e [OSCURATO:PERSONA] approvato con decreto interministeriale del 28.11.1995 (comunicato a Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U. 20.12.1995, n. 296) applicabile ratione temporis"; contesta l'interpretazione del quadro normativo proposta della Corte territoriale, prospettando che sebbene non tenuto ad iscriversi alla cassa professionale di previdenza ed assistenza, il professionista sarebbe comunque obbligato ad iscriversi e versare i contributi alla gestione separata sul reddito prodotto nel 2007 per l'attività libera esercitata, sia pure in modo non abituale; il motivo è fondato; questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alle casse di previdenza professionali, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la ratio dell'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale ([OSCURATO:PERSONA]. n. 30344 del 2017; Cass. n.32166 del 2018); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) fiLL1 DEPOS