CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Cassazione. L'atto di appello è stato presentato prima della motivazione della sentenza impugnata e lo stesso non si confronta con la motivazione, ma prospetta generici motivi ("È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata "ex post", richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale" Sez. 2 - , Sentenza n. 23938 del 15/07/2020 Cc. (dep. 12/08/2020) Rv. 279489 - 01). Tuttavia, "La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sè causa di inammissibilità se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione" (Sez. 4, Sentenza n. 40942 del 18/09/2015 Ud. (dep. 12/10/2015 ) Rv. 264710 - 01). Nel caso in giudizio, però, l'appello risulta oggettivamente non specifico in relazione alle motivazioni della sentenza. Infatti, l'appello non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, sulla responsabilità la decisione evidenziava il possesso delle somme di denaro e di due cellulari e l'impugnazione nulla dice al proposito; per il 131 bis cod. pen. la questione è palesemente infondata in quanto la sentenza del Tribunale evidenzia la non minima quantità dello stupefacente (gr. 171,76 lordi) e determinava la pena al di sopra del minimo edittale. Anche per il trattamento sanzionatorio l'appello non contiene motivi specifici, relativamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, motivato dalla sentenza per il comportamento processuale dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende