CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AF Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 7 luglio 2021 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 3 dicembre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, del D.Lgs. nr. 268/98, fatto commesso in Livorno il 18 settembre 2020. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione quanto all'art. 62-bis cod. pen.. Secondo la difesa, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato con l'insufficienza giustificativa delle circostanze dedotte con l'atto di appello e la considerazione dei precedenti penali dell'imputato si basa su argomentazioni illogiche che non tengono conto della modesta gravità del fatto di reato. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivo manifestamente infondato. 1.E' palesemente privo di pregio il motivo che lamenta l'erronea ed ingiustificata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha negato per i plurimi precedenti penali riportati dall'imputato, dimostrativi della sua notevole inclinazione a delinquere e dell'inutilità a fini di deterrenza delle precedenti vicende giudiziarie. Inoltre, ha rimarcato che anche le modalità di commissione della condotta non apportano elementi favorevoli, per avere egli utilizzato una patente di guida probabilmente contraffatta e dichiarato false generalità alle forze dell'ordine mediante l'esibizione di tale documento. 1.1 La motivazione così riassunta esplicita chiaramente ed in modo logico il ragionamento valutativo condotto dai giudici di appello, che non presta il fianco a critiche pretestuose ed inconsistenti, laddove si è lamentata la considerazione dei precedenti penali, che, al contrario, è stata compiuta in perfetta aderenza al disposto dell'art. 133 cod. pen.. 1.2 Si ricorda che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento pretende la dimostrazione di elementi di segno positivo, senza che l'obbligo di motivazione sul punto debba comunque estendersi a tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. La relativa giustificazione poi, riguardando un giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso, non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di fatto considerati decisivi ai fini dell'esclusione delle invocate attenuanti (sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, rv. 271269; sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Pg. in proc. Villani, rv. 275640). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden e Monica 7ni