Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 47477/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 24/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati previsti dagli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'imputata avrebbe fatto parte di un'associazione criminale che importava in Italia dall'estero sostanze stupefacenti, poi commercializzate in diverse regioni del territorio; Stefanescu, insieme a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nello stoccaggio e nella commercializzazione della droga, gestendo la fase della ricezione dello stupefacente e del successivo smistamento delle partite nel territorio pugliese

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova della partecipazione all'associazione criminale.

La Corte avrebbe omesso di valutare adeguatamente le argomentazioni difensive e violato l'art. 192 cod. proc. pen. compiendo un procedimento indiziario viziato; i contatti avuti dall'imputata con il solo [OSCURATO:PERSONA], soggetto con posizione apicale, sarebbero riconducibili a contesti esclusivamente personali ed amichevoli, non espressivi di un consapevole apporto al sodalizio L'imputata, si evidenzia, era stata sposata con [OSCURATO:PERSONA] sino al 2011 e successivamente, dopo l'omicidio della di lei figlia, questi si era riavvicinato ad essa approfittando della condizione di debolezza di questa; durante il matrimonio Stefanescu sarebbe rimasta estranea ad ogni fatto illecito e la ragione del riavvicinamento non sarebbe rinvenibile nella intenzione di partecipare alle attività delittuose, ma alla condizione di smarrimento dovuto alla tragica morte della figlia; vi sarebbe stata solo una disponibilità a collaborare con uno dei partecipi all'associazione, della cui esistenza la donna era a conoscenza.

Rispetto al reato associativo, si argomenta, difetterebbe la condivisione di intenti, la necessaria consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, il dolo del reato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. La Corte di appello, con motivazione puntuale, ha ricostruito il contesto in cui i fatti oggetto del processo si collocano, indicato la struttura del gruppo criminale, il ruolo di assoluto rilievo avuto da [OSCURATO:PERSONA] e quello dell'imputata.

Si è spiegato, alla luce delle conversazioni intercettate e delle molteplici emergenze investigative - costituite da sequestri, pedinamenti, attività di controllo della polizia giudiziaria - che Stefanescu: a) riceveva reiterati incarichi dal contenuto illecito chiarissimo da [OSCURATO:PERSONA] relativi al trasporto di rilevante quantità di sostanza stupefacente; b) compiva viaggi in Albania e sul territorio nazionale per ragioni legate al traffico di sostanza stupefacente; c) riceveva indicazioni sul denaro da recuperare per precedenti cessioni del gruppo e inviti a proporre acquisti di elevate quantità di sostanza stupefacente; d) eseguiva le indicazioni e le direttive ricevute, non attraverso un ruolo passivo ed occasionale, quanto, piuttosto, attraverso un confronto dialettico e operativo con lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di elementi che hanno portato alla condanna della imputata per i reati previsti dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 contestati ai capi b)- c)- h)- i) -j)- k) sui quali nulla è stato dedotto.

Si è inoltre chiarito, con motivazione immune da vizi, che il quadro di riferimento descritto, già di per sé puntuale e dimostrativo di un pieno coinvolgimento della ricorrente in un contesto criminale organizzato, abbia poi trovato ulteriore conferma nelle successive dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale, oltre a ricostruire l'organigramma dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti- peraltro non contestata dalla ricorrente - la sua struttura, la composizione soggettiva, i singoli ruoli, ha chiarito e confermato quanto già emerso e cioè che l'imputata fosse dedita al trasporto ed alla consegna della sostanza per conto dell'organizzazione, oltre che impegnata regolarmente nel tagliare la droga - che peraltro nascondeva nelle prese idrauliche della propria abitazione - e, soprattutto, fosse perfettamente a conoscenza del contesto criminale organizzato rispetto al quale forniva il suo contributo, delle dinamiche operative tramite le quali il sodalizio operava, del ruolo di preminenza rivestito da altri soggetti nell'ambito del gruppo.

Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità, essendosi l'imputata limitata a riproporre le stesse questioni portate alla cognizione dei giudici di merito e da questi adeguatamente valutate.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 24/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati previsti dagli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputata avrebbe fatto parte di un'associazione criminale che importava in Italia dall'estero sostanze stupefacenti, poi commercializzate in diverse regioni del territorio; Stefanescu, insieme a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nello stoccaggio e nella commercializzazione della droga, gestendo la fase della ricezione dello stupefacente e del successivo smistamento delle partite nel territorio pugliese 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova della partecipazione all'associazione criminale. La Corte avrebbe omesso di valutare adeguatamente le argomentazioni difensive e violato l'art. 192 cod. proc. pen. compiendo un procedimento indiziario viziato; i contatti avuti dall'imputata con il solo [OSCURATO:PERSONA], soggetto con posizione apicale, sarebbero riconducibili a contesti esclusivamente personali ed amichevoli, non espressivi di un consapevole apporto al sodalizio L'imputata, si evidenzia, era stata sposata con [OSCURATO:PERSONA] sino al 2011 e successivamente, dopo l'omicidio della di lei figlia, questi si era riavvicinato ad essa approfittando della condizione di debolezza di questa; durante il matrimonio Stefanescu sarebbe rimasta estranea ad ogni fatto illecito e la ragione del riavvicinamento non sarebbe rinvenibile nella intenzione di partecipare alle attività delittuose, ma alla condizione di smarrimento dovuto alla tragica morte della figlia; vi sarebbe stata solo una disponibilità a collaborare con uno dei partecipi all'associazione, della cui esistenza la donna era a conoscenza. Rispetto al reato associativo, si argomenta, difetterebbe la condivisione di intenti, la necessaria consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, il dolo del reato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. La Corte di appello, con motivazione puntuale, ha ricostruito il contesto in cui i fatti oggetto del processo si collocano, indicato la struttura del gruppo criminale, il ruolo di assoluto rilievo avuto da [OSCURATO:PERSONA] e quello dell'imputata. Si è spiegato, alla luce delle conversazioni intercettate e delle molteplici emergenze investigative - costituite da sequestri, pedinamenti, attività di controllo della polizia giudiziaria - che Stefanescu: a) riceveva reiterati incarichi dal contenuto illecito chiarissimo da [OSCURATO:PERSONA] relativi al trasporto di rilevante quantità di sostanza stupefacente; b) compiva viaggi in Albania e sul territorio nazionale per ragioni legate al traffico di sostanza stupefacente; c) riceveva indicazioni sul denaro da recuperare per precedenti cessioni del gruppo e inviti a proporre acquisti di elevate quantità di sostanza stupefacente; d) eseguiva le indicazioni e le direttive ricevute, non attraverso un ruolo passivo ed occasionale, quanto, piuttosto, attraverso un confronto dialettico e operativo con lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di elementi che hanno portato alla condanna della imputata per i reati previsti dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 contestati ai capi b)- c)- h)- i) -j)- k) sui quali nulla è stato dedotto. Si è inoltre chiarito, con motivazione immune da vizi, che il quadro di riferimento descritto, già di per sé puntuale e dimostrativo di un pieno coinvolgimento della ricorrente in un contesto criminale organizzato, abbia poi trovato ulteriore conferma nelle successive dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale, oltre a ricostruire l'organigramma dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti- peraltro non contestata dalla ricorrente - la sua struttura, la composizione soggettiva, i singoli ruoli, ha chiarito e confermato quanto già emerso e cioè che l'imputata fosse dedita al trasporto ed alla consegna della sostanza per conto dell'organizzazione, oltre che impegnata regolarmente nel tagliare la droga - che peraltro nascondeva nelle prese idrauliche della propria abitazione - e, soprattutto, fosse perfettamente a conoscenza del contesto criminale organizzato rispetto al quale forniva il suo contributo, delle dinamiche operative tramite le quali il sodalizio operava, del ruolo di preminenza rivestito da altri soggetti nell'ambito del gruppo. Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità, essendosi l'imputata limitata a riproporre le stesse questioni portate alla cognizione dei giudici di merito e da questi adeguatamente valutate. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 47477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris