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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2026

ECLI:EU:T:2026:550
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0551_RES

Causa T‑551/24 Unipreus SL contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2026 «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali figurativi anteriori WALA W – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un marchio anteriore» Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di una commissione di ricorso – Nuovo esame del ricorso – Cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell’opposizione e la decisione definitiva che statuisce in merito all’opposizione – Considerazione – Scadenza della durata di validità del marchio anteriore – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 47 e 70, § 1) (v. punti 46, 48, 78) Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Presupposto – Esistenza del marchio anteriore fino alla data della pronuncia della decisione finale relativa all’opposizione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 1 e 2) (v. punti 50, 54, 56, 57, 65, 66, 69) Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Uso di un segno identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o simili – Portata del diritto esclusivo conferito al titolare – Principio di priorità – Limiti – Garantire la funzione essenziale del marchio – Necessità di protezione nel territorio pertinente alla data della decisione definitiva dell’[OSCURATO:PERSONA] (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 2 e 4) (v. punti 59‑64) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale applica per la prima volta le considerazioni della giurisprudenza EUIPO/Nowhere ( 1 ) relative all’incidenza, sull’esito del procedimento di opposizione, dell’estinzione ex nunc del diritto anteriore invocato a sostegno di una siffatta opposizione durante il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Il 18 settembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA], interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il segno figurativo [OSCURATO:PERSONA], contro la quale la Unipreus SL, ricorrente, ha proposto opposizione sul fondamento di tre marchi spagnoli anteriori ( 2 ).

La divisione di opposizione ha parzialmente accolto tale opposizione.

Adita da entrambe le parti, la commissione di ricorso ha respinto l’opposizione della ricorrente.

Tuttavia, tale decisione è stata parzialmente annullata dal Tribunale, il quale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente concluso che i servizi in questione erano diversi ( 3 ).

In seguito, la causa è stata rinviata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Il 30 marzo 2021 la ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento dinanzi a tale commissione fino alla conclusione del procedimento amministrativo nazionale che essa aveva avviato relativamente alla scadenza delle registrazioni dei suoi marchi anteriori.

Con una decisione del 26 agosto 2024 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso, tenuto conto delle decisioni giudiziarie nazionali del 2023 e del 2024, divenute definitive, ha respinto l’opposizione concludendo che quest’ultima era divenuta priva di oggetto per il fatto che i marchi nazionali anteriori sui quali essa era fondata avevano perso la loro validità durante il procedimento.

È in tale contesto che il Tribunale è stato adito con una domanda di annullamento e di riforma della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale ricorda che le divisioni di opposizione e le commissioni di ricorso dell’EUIPO devono tenere conto dei cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell’opposizione e la decisione che statuisce in merito a quest’ultima e devono dunque conoscere la durata di validità del marchio anteriore.

Nel caso di specie, il Tribunale constata che la scadenza delle registrazioni dei marchi anteriori sui quali era fondata l’opposizione costituisce un fatto nuovo successivo alla pronuncia della sentenza del Tribunale.

Di conseguenza, la commissione di ricorso era tenuta, al fine di adottare una nuova decisione, a prendere in considerazione tale fatto nuovo.

In secondo luogo, al fine di sapere se tale fatto nuovo potesse avere incidenza sul senso della decisione che la commissione di ricorso doveva adottare, il Tribunale sottolinea che quest’ultima, nella decisione impugnata, ha ritenuto che il marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione dovesse essere valido non soltanto al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio contestato, ma altresì al momento della decisione della commissione di ricorso.

A tal riguardo, il Tribunale precisa che la Corte ha stabilito, relativamente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo dedotto a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio deve non soltanto essere valutata alla data di deposito di tale registrazione, bensì anche alla data in cui l’EUIPO statuisce definitivamente sull’opposizione ( 4 ).

Di conseguenza, esso esamina se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato tale considerazione a un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

Sotto un primo profilo, il Tribunale indica che dai termini di tale disposizione deriva che, sebbene la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato sia rilevante per determinare l’anteriorità dei marchi anteriori registrati, la loro esistenza fino alla data in cui viene statuito sull’opposizione è necessaria affinché quest’ultima sia accolta.

Sotto un secondo profilo, alla luce del contesto in cui si inserisce l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale rileva che la questione relativa all’esistenza di un diritto anteriore validamente protetto alla data della decisione finale dell’EUIPO sull’opposizione è una questione preliminare che tale ufficio deve risolvere prima di verificare se l’opponente abbia dimostrato che tale diritto anteriore soddisfaceva le condizioni sostanziali previste dall’articolo 8, paragrafo 4, e in particolare che gli conferiva il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo ( 5 ).

Sotto un terzo profilo, tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi del procedimento di opposizione.

Infatti, quest’ultima risponde a una finalità preventiva, che è volta ad evitare la registrazione di marchi dell’Unione europea che possono entrare in conflitto con altri marchi, consentendo al titolare di un marchio anteriore di impedire che sia registrato un segno che potrebbe ledergli.

Perciò, il Tribunale ritiene che l’interpretazione secondo la quale l’EUIPO non dovrebbe tenere conto della scadenza della protezione del marchio anteriore nel territorio di riferimento a una data successiva a quella del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato porterebbe l’EUIPO a eventualmente negare una registrazione a causa di un potenziale conflitto con un marchio anteriore che non è più tutelato.

Tale interpretazione è contraria all’obiettivo generale del regolamento n. 207/2009 consistente nel bilanciamento degli interessi del titolare di un marchio anteriore e di quelli dei terzi a disporre di segni idonei a designare i loro prodotti o servizi.

Di conseguenza, il Tribunale conclude che la premessa secondo cui l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo invocato a sostegno di un’opposizione deve essere valutata alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, senza che la successiva perdita di protezione del marchio anteriore incida sull’opposizione, non trova fondamento né nella formulazione e nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, né negli scopi del procedimento di opposizione.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso ha correttamente tenuto conto della scadenza definitiva dei marchi anteriori per concludere che l’opposizione era divenuta priva di oggetto, a causa della perdita di validità di tali marchi nel corso del procedimento, e che essa ha validamente potuto prendere in considerazione tale fatto nuovo senza violare il principio della certezza del diritto.

Pertanto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. ( 1 ) Sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere ( C‑337/22 P , EU:C:2026:71 ). ( 2 ) Fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2009, L 78, pag. 1 ). ( 3 ) Sentenza del 3 ottobre 2018, Unipreus/EUIPO - [OSCURATO:PERSONA] (wallapop) ( T‑186/17 , EU:T:2018:640 ). ( 4 ) Sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, punti 107, 112 e

120. ( 5 ) Sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, punti 107, 109 e 112.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0551_RES Causa T‑551/24 Unipreus SL contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2026 «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali figurativi anteriori WALA W – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un marchio anteriore» Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Esecuzione di una sentenza che annulla la decisione di una commissione di ricorso – Nuovo esame del ricorso – Cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell’opposizione e la decisione definitiva che statuisce in merito all’opposizione – Considerazione – Scadenza della durata di validità del marchio anteriore – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 47 e 70, § 1) (v. punti 46, 48, 78) Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Presupposto – Esistenza del marchio anteriore fino alla data della pronuncia della decisione finale relativa all’opposizione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 1 e 2) (v. punti 50, 54, 56, 57, 65, 66, 69) Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Uso di un segno identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o simili – Portata del diritto esclusivo conferito al titolare – Principio di priorità – Limiti – Garantire la funzione essenziale del marchio – Necessità di protezione nel territorio pertinente alla data della decisione definitiva dell’[OSCURATO:PERSONA] (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 2 e 4) (v. punti 59‑64) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale applica per la prima volta le considerazioni della giurisprudenza EUIPO/Nowhere ( 1 ) relative all’incidenza, sull’esito del procedimento di opposizione, dell’estinzione ex nunc del diritto anteriore invocato a sostegno di una siffatta opposizione durante il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il 18 settembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA], interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il segno figurativo [OSCURATO:PERSONA], contro la quale la Unipreus SL, ricorrente, ha proposto opposizione sul fondamento di tre marchi spagnoli anteriori ( 2 ). La divisione di opposizione ha parzialmente accolto tale opposizione. Adita da entrambe le parti, la commissione di ricorso ha respinto l’opposizione della ricorrente. Tuttavia, tale decisione è stata parzialmente annullata dal Tribunale, il quale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente concluso che i servizi in questione erano diversi ( 3 ). In seguito, la causa è stata rinviata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. Il 30 marzo 2021 la ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento dinanzi a tale commissione fino alla conclusione del procedimento amministrativo nazionale che essa aveva avviato relativamente alla scadenza delle registrazioni dei suoi marchi anteriori. Con una decisione del 26 agosto 2024 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso, tenuto conto delle decisioni giudiziarie nazionali del 2023 e del 2024, divenute definitive, ha respinto l’opposizione concludendo che quest’ultima era divenuta priva di oggetto per il fatto che i marchi nazionali anteriori sui quali essa era fondata avevano perso la loro validità durante il procedimento. È in tale contesto che il Tribunale è stato adito con una domanda di annullamento e di riforma della decisione impugnata. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale ricorda che le divisioni di opposizione e le commissioni di ricorso dell’EUIPO devono tenere conto dei cambiamenti di circostanze che si verificano tra il deposito dell’opposizione e la decisione che statuisce in merito a quest’ultima e devono dunque conoscere la durata di validità del marchio anteriore. Nel caso di specie, il Tribunale constata che la scadenza delle registrazioni dei marchi anteriori sui quali era fondata l’opposizione costituisce un fatto nuovo successivo alla pronuncia della sentenza del Tribunale. Di conseguenza, la commissione di ricorso era tenuta, al fine di adottare una nuova decisione, a prendere in considerazione tale fatto nuovo. In secondo luogo, al fine di sapere se tale fatto nuovo potesse avere incidenza sul senso della decisione che la commissione di ricorso doveva adottare, il Tribunale sottolinea che quest’ultima, nella decisione impugnata, ha ritenuto che il marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione dovesse essere valido non soltanto al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio contestato, ma altresì al momento della decisione della commissione di ricorso. A tal riguardo, il Tribunale precisa che la Corte ha stabilito, relativamente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo dedotto a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio deve non soltanto essere valutata alla data di deposito di tale registrazione, bensì anche alla data in cui l’EUIPO statuisce definitivamente sull’opposizione ( 4 ). Di conseguenza, esso esamina se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato tale considerazione a un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Sotto un primo profilo, il Tribunale indica che dai termini di tale disposizione deriva che, sebbene la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato sia rilevante per determinare l’anteriorità dei marchi anteriori registrati, la loro esistenza fino alla data in cui viene statuito sull’opposizione è necessaria affinché quest’ultima sia accolta. Sotto un secondo profilo, alla luce del contesto in cui si inserisce l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale rileva che la questione relativa all’esistenza di un diritto anteriore validamente protetto alla data della decisione finale dell’EUIPO sull’opposizione è una questione preliminare che tale ufficio deve risolvere prima di verificare se l’opponente abbia dimostrato che tale diritto anteriore soddisfaceva le condizioni sostanziali previste dall’articolo 8, paragrafo 4, e in particolare che gli conferiva il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo ( 5 ). Sotto un terzo profilo, tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi del procedimento di opposizione. Infatti, quest’ultima risponde a una finalità preventiva, che è volta ad evitare la registrazione di marchi dell’Unione europea che possono entrare in conflitto con altri marchi, consentendo al titolare di un marchio anteriore di impedire che sia registrato un segno che potrebbe ledergli. Perciò, il Tribunale ritiene che l’interpretazione secondo la quale l’EUIPO non dovrebbe tenere conto della scadenza della protezione del marchio anteriore nel territorio di riferimento a una data successiva a quella del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato porterebbe l’EUIPO a eventualmente negare una registrazione a causa di un potenziale conflitto con un marchio anteriore che non è più tutelato. Tale interpretazione è contraria all’obiettivo generale del regolamento n. 207/2009 consistente nel bilanciamento degli interessi del titolare di un marchio anteriore e di quelli dei terzi a disporre di segni idonei a designare i loro prodotti o servizi. Di conseguenza, il Tribunale conclude che la premessa secondo cui l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo invocato a sostegno di un’opposizione deve essere valutata alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, senza che la successiva perdita di protezione del marchio anteriore incida sull’opposizione, non trova fondamento né nella formulazione e nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, né negli scopi del procedimento di opposizione. Alla luce di quanto precede, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso ha correttamente tenuto conto della scadenza definitiva dei marchi anteriori per concludere che l’opposizione era divenuta priva di oggetto, a causa della perdita di validità di tali marchi nel corso del procedimento, e che essa ha validamente potuto prendere in considerazione tale fatto nuovo senza violare il principio della certezza del diritto. Pertanto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. ( 1 ) Sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere ( C‑337/22 P , EU:C:2026:71 ). ( 2 ) Fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2009, L 78, pag. 1 ). ( 3 ) Sentenza del 3 ottobre 2018, Unipreus/EUIPO - [OSCURATO:PERSONA] (wallapop) ( T‑186/17 , EU:T:2018:640 ). ( 4 ) Sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, punti 107, 112 e 120. ( 5 ) Sentenza del 5 febbraio 2026, EUIPO/Nowhere, punti 107, 109 e 112.
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