CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3117/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liato presso lo studio Santoro in Roma via della Camilluccia n.535; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.407/28/2013 depositata il 30 dicembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 6 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, ve- niva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma n.149/11/2012 che, a sua volta, aveva annullato l'avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP e accessori, emessa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e relativa all'anno d'imposta 2005. 2. L'avviso veniva emesso nel quadro di un accertamento ex art.39 comma primo lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 e in esso veniva rico- struito il reddito d'impresa per l'anno di imposta, in particolare per maggiori ricavi ritenuti non dichiarati per l'importo di Euro 491.000,00. Il giudice d'appello riformava la sentenza emessa dal giudice di prime cure, e così confermava integralmente le riprese in contestazione. 3. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente affidato a due motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione degli artt.24 Cost., 31 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver la CTR omesso di convocare la so- cietà contribuente all'udienza di trattazione e decisione della causa da parte del giudice d'appello in data 20 novembre 2013. 5. Il motivo è fondato. Dalla verifica degli atti conseguente all'acquisi- zione del fascicolo del merito, risulta dalla stampa degli adempimenti di cancelleria che non è stato inviato l'avviso di udienza di trattazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a parte contribuente, ma solo all'Ammini- strazione finanziaria. Di conseguenza, sulla base della documentazione agli atti risulta omesso il necessario invio a parte contribuente, regolarmente costi- tuita in quel processo e non presente all'udienza di discussione, come 4-z risulta dal verbale, pur prodotto. Per l'effetto, all'esito dell'udienza di discussione del 20 novembre 2013, il giudice d'appello ha emesso la sentenza impugnata erroneamente mancando di rilevare il vulnus al diritto di difesa. La CTR aveva l'obbligo, ex artt.31 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 di comunicare la data di trattazione del processo alla parte regolarmente costituita e la sua omissione comporta la violazione del diritto di difesa, non sanabile, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 6. L'accoglimento del primo motivo ricorso, relativo al processo d'ap- pello, comporta l'assorbimento dell'ulteriore doglianza di violazione di legge, relativa al merito delle pretese, per non aver la CTR - secondo la società ricorrente - considerato correttamente la documentazione bancaria prodotta in giudizio. 7. Per l'effetto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al pro- filo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composi- zione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione delle spese di lite