Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46772/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di appello'confermava la condanna della ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (pena base anni 1 e mesi 6, aumentata per la continuazione ad anni 2, e infine ridotta per il rito) per i delitti di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011; Rilevato che l'unico motivo di ricorso prospetta deduzioni generiche in punto di trattamento sanzionatorio, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rispetto ai quali il ricorso non si confronta (v. pag. 4 della sentenza, ove si evidenzia che la ricorrente è gravata da una pluralità di precedenti anche specifici e che la stessa ha commesso più violazioni del medesimo precetto in un arco temporale ristretto).

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il onsigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di appello'confermava la condanna della ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (pena base anni 1 e mesi 6, aumentata per la continuazione ad anni 2, e infine ridotta per il rito) per i delitti di cui all'art. 75, d.lgs. 159/2011; Rilevato che l'unico motivo di ricorso prospetta deduzioni generiche in punto di trattamento sanzionatorio, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rispetto ai quali il ricorso non si confronta (v. pag. 4 della sentenza, ove si evidenzia che la ricorrente è gravata da una pluralità di precedenti anche specifici e che la stessa ha commesso più violazioni del medesimo precetto in un arco temporale ristretto). Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il onsigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46772/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris