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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 139/2022

ECLI:EU:T:2022:386
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0584_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 giugno 2022 – thyssenkrupp / Commissione (Causa T‑584/19) ( 1 ) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della produzione e distribuzione di acciaio piatto al carbonio – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Impegni – Obbligo di motivazione»

1. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Art. 256 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2 e 8) (v. punti 32-35, 275-277, 386, 906)

2. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Elementi di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 139/2004; Regolamento della Commissione n. 802/2004, allegato I; Comunicazione della Commissione 97/C 372/03, punti 13-17, 20, 21, 23-25, 34, 38) (v. punti 36-49, 74-79, 90, 119, 120, 127-131, 141)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno (Art. 296 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 139/2004) (v. punti 64, 106, 225, 938, 939, 943)

4. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004) (v. punti 66-69, 113, 299, 816, 895, 931)

5. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Delimitazione geografica (Regolamento del Consiglio n. 139/2004; Regolamento della Commissione n. 802/2004, allegato I; Comunicazione della Commissione 97/C 372/03) (v. punti 147, 151-157, 174, 175, 181-183, 198-202, 216, 241-248, 252-255)

6. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Analisi prospettica – Onere della prova – Obbligo per la Commissione di basarsi su prove solide (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 3, e 8, § 3) (v. punti 278-289, 296-298, 324, 480, 614-619)

7. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Criteri (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3; Comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 16) (v. punti 374-381)

8. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Concentrazione tra due imprese attive sul mercato dell’acciaio piatto al carbonio – Concorrenti più diretti – Nozione – Indizi (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 25 e art. 2, § 3; Comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 28 e 29) (v. punti 497-499, 504-506, 513, 514, 519-521, 740-743, 750)

9. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Ostacolo alla concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno – Criteri (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 25 e art. 2, §§ 2 e 3) (v. punti 560-568, 671)

10. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Criteri – Potere discrezionale della Commissione – Rispetto del principio di proporzionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 2, 6, § 2, e 8, § 2; Comunicazione della Commissione 2008/C 267/01, punti 7-9) (v. punti 761-764, 792, 793, 904, 905, 907-914) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La thyssenkrupp AG è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 357 del 21.10.2019 .

62019TJ0584_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 giugno 2022 – thyssenkrupp / Commissione (Causa T‑584/19) ( 1 ) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della produzione e distribuzione di acciaio piatto al carbonio – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Impegni – Obbligo di motivazione» 1. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Art. 256 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2 e 8) (v. punti 32-35, 275-277, 386, 906) 2. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Elementi di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 139/2004; Regolamento della Commissione n. 802/2004, allegato I; Comunicazione della Commissione 97/C 372/03, punti 13-17, 20, 21, 23-25, 34, 38) (v. punti 36-49, 74-79, 90, 119, 120, 127-131, 141) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno (Art. 296 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 139/2004) (v. punti 64, 106, 225, 938, 939, 943) 4. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004) (v. punti 66-69, 113, 299, 816, 895, 931) 5. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Delimitazione geografica (Regolamento del Consiglio n. 139/2004; Regolamento della Commissione n. 802/2004, allegato I; Comunicazione della Commissione 97/C 372/03) (v. punti 147, 151-157, 174, 175, 181-183, 198-202, 216, 241-248, 252-255) 6. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Analisi prospettica – Onere della prova – Obbligo per la Commissione di basarsi su prove solide (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 3, e 8, § 3) (v. punti 278-289, 296-298, 324, 480, 614-619) 7. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Criteri (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3; Comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 16) (v. punti 374-381) 8. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Concentrazione tra due imprese attive sul mercato dell’acciaio piatto al carbonio – Concorrenti più diretti – Nozione – Indizi (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 25 e art. 2, § 3; Comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 28 e 29) (v. punti 497-499, 504-506, 513, 514, 519-521, 740-743, 750) 9. Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Ostacolo alla concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno – Criteri (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 25 e art. 2, §§ 2 e 3) (v. punti 560-568, 671) 10. Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Criteri – Potere discrezionale della Commissione – Rispetto del principio di proporzionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 2, 6, § 2, e 8, § 2; Comunicazione della Commissione 2008/C 267/01, punti 7-9) (v. punti 761-764, 792, 793, 904, 905, 907-914) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La thyssenkrupp AG è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 357 del 21.10.2019 .
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