Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 139/2022
ECLI:EU:T:2022:386
Testo integrale del provvedimento
62019TJ0584_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 giugno 2022 – thyssenkrupp / Commissione
(Causa T‑584/19) (
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«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della produzione e distribuzione di acciaio piatto al carbonio – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Impegni – Obbligo di motivazione»
1.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti
(Art. 256 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2 e 8)
(v. punti 32-35, 275-277, 386, 906)
2.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Criteri – Fungibilità dei prodotti – Elementi di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004; Regolamento della Commissione n. 802/2004, allegato I; Comunicazione della Commissione 97/C 372/03, punti 13-17, 20, 21, 23-25, 34, 38)
(v. punti 36-49, 74-79, 90, 119, 120, 127-131, 141)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno
(Art. 296 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 64, 106, 225, 938, 939, 943)
4.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Esame da parte della Commissione – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 66-69, 113, 299, 816, 895, 931)
5.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Definizione del mercato rilevante – Delimitazione geografica
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004; Regolamento della Commissione n. 802/2004, allegato I; Comunicazione della Commissione 97/C 372/03)
(v. punti 147, 151-157, 174, 175, 181-183, 198-202, 216, 241-248, 252-255)
6.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della
compatibilità con il mercato interno
– Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Esame da parte della Commissione – Analisi prospettica – Onere della prova – Obbligo per la Commissione di basarsi su prove solide
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 3, e 8, § 3)
(v. punti 278-289, 296-298, 324, 480, 614-619)
7.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali dell’operazione – Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2, § 3; Comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 16)
(v. punti 374-381)
8.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Concentrazione tra due imprese attive sul mercato dell’acciaio piatto al carbonio – Concorrenti più diretti – Nozione – Indizi
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 25 e art. 2, § 3; Comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 28 e 29)
(v. punti 497-499, 504-506, 513, 514, 519-521, 740-743, 750)
9.
Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno – Ostacolo alla concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno – Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, considerando 25 e art. 2, §§ 2 e 3)
(v. punti 560-568, 671)
10.
Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Impegni assunti dalle imprese interessate idonei a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno – Criteri – Potere discrezionale della Commissione – Rispetto del principio di proporzionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 2, 6, § 2, e 8, § 2; Comunicazione della Commissione 2008/C 267/01, punti 7-9)
(v. punti 761-764, 792, 793, 904, 905, 907-914)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La thyssenkrupp AG è condannata alle spese.
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GU C 357 del 21.10.2019
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