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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 19877/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato e peraltro fondate sull'assunto secondo cui non vi sarebbero gli elementi costitutivi del reato, ossia sulla base di una tesi smentita dagli atti processuali, per come evidenziato ,ela pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata ove si evince che risultano integrati gli estremi del delitto di rapina in quanto la condotta di appropriazione è avvenuta superando con violenza l'opposizione delle persone offese e ha avuto ad oggetto le chiavi del veicolo di uso alle stesse, rinvenute in un secondo momento all'interno dell'abitazione di Scalone.

Con logici argomenti la corte di appello, pertanto, ha correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto di rapina, esclusa la presenza di uno iato temporale in quanto violenza e minaccia hanno preceduto e seguito quella di impossessamento e riconosciuta l'integrazione dell'elemento dell'ingiusto profitto; considerato che l'unico motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato e peraltro fondate sull'assunto secondo cui non vi sarebbero gli elementi costitutivi del reato, ossia sulla base di una tesi smentita dagli atti processuali, per come evidenziato ,ela pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata ove si evince che risultano integrati gli estremi del delitto di rapina in quanto la condotta di appropriazione è avvenuta superando con violenza l'opposizione delle persone offese e ha avuto ad oggetto le chiavi del veicolo di uso alle stesse, rinvenute in un secondo momento all'interno dell'abitazione di Scalone. Con logici argomenti la corte di appello, pertanto, ha correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto di rapina, esclusa la presenza di uno iato temporale in quanto violenza e minaccia hanno preceduto e seguito quella di impossessamento e riconosciuta l'integrazione dell'elemento dell'ingiusto profitto; considerato che l'unico motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A
Sentenza Cassazione n. 19877/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris