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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 31295/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 dicembre 1993 avverso la sentenza del 01/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3,

I. n. 110/1975 commesso in data 14 ottobre 2024.

2. Avverso tale sentenza, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato in contestazione.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di motivare sulla giustificazione addotta dal Della [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 18 marzo 2026 allorché aveva dichiarato "io avevo quest'attrezzo in macchina per sistemare la staccionata di casa".

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di motivare sul mancato accoglimento della richiesta, ricorrendo, viceversa, i requisiti dell'incensuratezza, della condotta irreprensibile, dell'essere tale condotta non abituale e di modesta entità, da cui il riconoscimento della attenuante relativa.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la omessa motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al comportamento collaborativo assunto dal Della [OSCURATO:PERSONA] sia al momento del controllo dei verbalizzanti che nel corso del processo.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen.

Evidenzia il ricorrente che diversi sono i presupposti per la concessione della non menzione rispetto a quelli della sospensione condizionale della pena.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'annullamento della ordinanza.

4. In data 2 luglio 2026, la difesa depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Va premesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza 2probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 Ud., Rv. 280747).

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha puntualmente analizzato le risultanze probatorie sugli elementi costitutivi del reato contestato.

3.1.1. Nel riportare in motivazione: "[OSCURATO:PERSONA] assumeva la piena titolarità del bastone del quale, non essendo giustificabile la detenzione (considerata la concreta e reale pericolosità dell'oggetto a recare offesa), era disposto sequestro (cfr. verbale di sequestro in atti)...all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato confermava ancora una volta la proprietà del bastone, pur riferendo di averlo portato con sé per sistemare la staccionata della sua abitazione" (v. pag. 2 della sentenza impugnata) il [OSCURATO:PERSONA] ha, oltremodo, valutato la giustificazione fornita dal Della [OSCURATO:PERSONA] sulla titolarità dell'arma impropria, potendosi agevolmente dedurre la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al medesimo Della [OSCURATO:PERSONA] di portare fuori dalla propria abitazione "un bastone in ferro c.d. piede di porto della lunghezza di cm 46".

4. Fondati, viceversa, risultano i restanti motivi.

5. Va premesso che la mancanza di motivazione è un vizio costituito dall'inesistenza di un discorso giustificativo che ricomprende, in primis, la motivazione mancante.

5.1. Sono inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa determinazione e che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, n. 9539 del 1999, Rv. 215132 - 01); la motivazione è contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base dei suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105, conforme alla citata Sez. 1, n. 9539 del 1999 W., Rv. 215132 - 01).

5.2. Valutando in base a tali criteri il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rispettivamente dedotti per la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta ex art. 131 bis cod. pen., alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva il Collegio che, effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza 3preliminare ha omesso di motivare sui punti richiamati.

5.3. Nell'epigrafe della sentenza impugnata ed emessa in data 1 aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sono riportate le conclusioni della difesa: "assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ancora, pronuncia ex art. 131 bis cod. pen.; in subordine, chiede applicarsi il minimo della pena e le attenuanti generiche nella massima estensione"; nel verbale di udienza risulta, altresì, inserita, la richiesta dei "benefici di legge".

5.4. Nei motivi della decisione, invero, dopo il riconoscimento della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (v. ultimi due capoversi di pag. 2 e primo capoverso di pag. 3 della sentenza impugnata), il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare affronta direttamente il computo della pena valutando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ed effettuando la riduzione per la scelta del rito, omettendo di motivare sulla richiesta ex art. 131 bis cod. pen., sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla omessa decisione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., sul riconoscimento delle circostanze generiche e sulla richiesta di non menzione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio G.i.p - G.u.p.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 dicembre 1993 avverso la sentenza del 01/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110/1975 commesso in data 14 ottobre 2024. 2. Avverso tale sentenza, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato in contestazione.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di motivare sulla giustificazione addotta dal Della [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 18 marzo 2026 allorché aveva dichiarato "io avevo quest'attrezzo in macchina per sistemare la staccionata di casa". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di motivare sul mancato accoglimento della richiesta, ricorrendo, viceversa, i requisiti dell'incensuratezza, della condotta irreprensibile, dell'essere tale condotta non abituale e di modesta entità, da cui il riconoscimento della attenuante relativa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la omessa motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al comportamento collaborativo assunto dal Della [OSCURATO:PERSONA] sia al momento del controllo dei verbalizzanti che nel corso del processo. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che diversi sono i presupposti per la concessione della non menzione rispetto a quelli della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'annullamento della ordinanza. 4. In data 2 luglio 2026, la difesa depositava conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Va premesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza 2probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 Ud., Rv. 280747). 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha puntualmente analizzato le risultanze probatorie sugli elementi costitutivi del reato contestato. 3.1.1. Nel riportare in motivazione: "[OSCURATO:PERSONA] assumeva la piena titolarità del bastone del quale, non essendo giustificabile la detenzione (considerata la concreta e reale pericolosità dell'oggetto a recare offesa), era disposto sequestro (cfr. verbale di sequestro in atti)...all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato confermava ancora una volta la proprietà del bastone, pur riferendo di averlo portato con sé per sistemare la staccionata della sua abitazione" (v. pag. 2 della sentenza impugnata) il [OSCURATO:PERSONA] ha, oltremodo, valutato la giustificazione fornita dal Della [OSCURATO:PERSONA] sulla titolarità dell'arma impropria, potendosi agevolmente dedurre la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al medesimo Della [OSCURATO:PERSONA] di portare fuori dalla propria abitazione "un bastone in ferro c.d. piede di porto della lunghezza di cm 46". 4. Fondati, viceversa, risultano i restanti motivi. 5. Va premesso che la mancanza di motivazione è un vizio costituito dall'inesistenza di un discorso giustificativo che ricomprende, in primis, la motivazione mancante. 5.1. Sono inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa determinazione e che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, n. 9539 del 1999, Rv. 215132 - 01); la motivazione è contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base dei suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105, conforme alla citata Sez. 1, n. 9539 del 1999 W., Rv. 215132 - 01). 5.2. Valutando in base a tali criteri il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rispettivamente dedotti per la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta ex art. 131 bis cod. pen., alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva il Collegio che, effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza 3preliminare ha omesso di motivare sui punti richiamati. 5.3. Nell'epigrafe della sentenza impugnata ed emessa in data 1 aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sono riportate le conclusioni della difesa: "assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ancora, pronuncia ex art. 131 bis cod. pen.; in subordine, chiede applicarsi il minimo della pena e le attenuanti generiche nella massima estensione"; nel verbale di udienza risulta, altresì, inserita, la richiesta dei "benefici di legge". 5.4. Nei motivi della decisione, invero, dopo il riconoscimento della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (v. ultimi due capoversi di pag. 2 e primo capoverso di pag. 3 della sentenza impugnata), il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare affronta direttamente il computo della pena valutando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ed effettuando la riduzione per la scelta del rito, omettendo di motivare sulla richiesta ex art. 131 bis cod. pen., sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla omessa decisione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., sul riconoscimento delle circostanze generiche e sulla richiesta di non menzione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio G.i.p - G.u.p. P.Q.M
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