CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 15576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale ello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCalabria n.1176/2025 depositata il 29/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 12288/2025Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 15576/2026Data pubblicazione 21/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]