CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 1992
Cassazione n. 21351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1992 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che si articola in due doglianze riguardanti, rispettivamente, l'omessa valutazione dei rilievi difensivi e l'apparente motivazione in relazione all'individuazione dell'autore del reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha congruamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto l'odierno ricorrente, responsabile del reato a lui ascritto), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il terzo ed il quarto motivo di ricorso che contestano rispettivamente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., nonché la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la sussistenza della aggravante della minorata difesa è M- ,, 'connessa allo svolgimento di trattative per la vendita del bene con modalità telematiche (Sez.2, n. 28070 del 08/04/2021), Rv. 281800- 01; Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287452 - 01); quanto al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche l'onere argomentativo del giudice, è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M