CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 36221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 885-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - [OSCURATO:PERSONA] extramensili contribuzione R.G.N.885/2017 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC avverso la sentenza n. 1997/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2016 R.G.N. 3315/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce condannava l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] i ratei differenziali della pensione di vecchiaia dovuti in ragione del computo, nell’accredito figurativo della contribuzione, degli emolumenti extramensili, quali tredicesima mensilità eindennità sostitutiva di ferie non godute. Per quanto qui rileva, riteneva la Corte che l’Inps non avesse dato la prova di avere conteggiato nella base di calcolo della retribuzione pensionabile gli emolumenti extramensili e che, anzi, si poteva affermare in base a presunzioni che gli emolumenti extramensili non fossero stati conteggiati, avendo l’Inps seguito le istruzioni di alcune circolar i dello stesso Istituto in cui se ne escludeva il computo. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.8, co.4 l. n.155/81, 2 l.n.164/75, 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto che spettasse all’Inps la prova dell’avvento pagamento della componente di rateo che includeva gli emolumenti extramensili e per avere la Corte erroneamente presunto il mancato pagamento, avendo male interpretato il contenuto dellecircolari Inps, l e qual i non si riferiva no alla contribuzione figurativa relativa ai periodi di CIG. Il motivo è infondato. Correttamente la pronuncia impugnata ha affermato che, vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava a Zaccaria, in qualità di creditore, solo l’allegazione e non la prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento altrui; incombeva invece sull’Inps, che affermava l’avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto estintivo dell’altrui diritto di credito, ovvero il pagamento. Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. S.U. n.13533/01. Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo della pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella della fonte legale del diritto –prova nel caso di specie nemmeno necessaria, non avendo mai l’Inps contestato che per i periodi coperti da contribuzione figurativa la base di calcolo della retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili. Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l’art.2697 c.c., resta da aggiungere che il motivo non si incarica di confutare il correlato assunto della pronuncia in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che computassero gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall’Inps. Il motivo si incentra invece sull’altro assuntocontenuto in sentenza, in sé non decisivo e non tale da elidere l’autonoma rilevanza del precedente, ovvero la esistenza di argomenti presuntivi tali da far ritenere che l’Inps non avesse conteggiato gli emolumenti extramensili. La critica esposta nel motivo sull’esegesi compiuta dalla Corte d’appello relativamente alle circolar i Inps attiene infatti tutta, e solo, alla ratio decidendi sulla raggiunta prova presuntiva del mancato pagamento da parte dell’Inps. Ma, come detto, tale ratio decidendi non vale ad assorbire in sé il precedente argomento sull’assenza di prova, sicché sotto tale profilo il motivo è inammissibile. Del resto, al di là dell’interpretazione delle circolariinvocate, l’Inps non ha dedotto alcun elemento di fatto sul quale poter fondare la prova dell’avvenuto pagamento di ratei pensionistici inclusivi degli emo