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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26223/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/1/2023 dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., nonché di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. ed alle pene accessorie; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'intervenuta prescrizione per alcuni dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di condanna emessa in relazione a plurime condotte di peculato, commesse dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile del servizio finanziario del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], economo presso il servizio finanziario, a titolo di concorso con il [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 62, n. 6) cod.pen., non avendo i giudici di merito riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno, sul presupposto che la somma versata (€50.000,00) era di gran lunga inferiore rispetto all'ammontare complessivo dei peculati (pari ad oltre un milione di euro).

Sostiene il ricorrente che il risarcimento del danno non doveva essere valutato con riferimento all'intero ammontare derivante dalle plurime ipotesi di peculato contestate all'imputato, dovendosi imputare la predetta somma alle singole condotte il cui importo poteva ritenersi integralmente risarcito.

Operando in tal modo, ne sarebbe conseguito il riconoscimento dell'attenuante quanto meno in relazione ad alcune delle condotte di peculato poste in continuazione con l'ipotesi più grave.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati cinque motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato concorsuale.

Si assume che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto somme non dovute a titolo di stipendio e trattamenti salariali accessori che, tuttavia, si andavano ad aggiungere agli importi legittimamente liquidati in suo favore.

Ne conseguirebbe la mancanza di consapevolezza in ordine alla distrazione del denaro, imputabile esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], cui competeva l'emissione dei mandati di pagamento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svolto alcuna azione idonea a determinare o rafforzare la volontà dell'intraneus.

3.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione per aver la Corte di appello confermato la sentenza di condanna sulla base di generiche deduzioni logiche, legate al fatto che, in assenza dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse a disporre maggiorazioni stipendiali in suo favore.

Tale argomentazione, tuttavia, non consentirebbe di ritenere dimostrata la colpevolezza del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio.3.3.

Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6) e 322-bis cod.pen., nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto a restituire l'importo di €64.000,00, di poco inferiore all'ammontare complessivo delle appropriazioni.

Inoltre, valutando tutti gli aspetti inerenti alle condotte illecite, se ne sarebbe dovuta ritenere la particolare tenuità del fatto, richiesta per la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 322-bis cod.pen. 3.4.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 317-bis cod.pen., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe applicato al ricorrente l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'estinzione del rapporto di lavoro, in tal modo applicando il disposto della norma sopra indicata così come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla 1.9 gennaio 2019, n.3.

Poiché i fatti si erano interamente consumati nel vigore della previgente più favorevole previsione ed essendo stato l'imputato condannato a pena inferiore a tre anni di reclusione, poteva applicarsi unicamente la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, dovendosi escludere l'estinzione del rapporto di lavoro.

3.5. Con il quinto motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, avendo la Corte di appello rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo dalla pena base stabilita in primo grado (in relazione al peculato di cui al n.6 del capo F).

Poiché per la suddetta ipotesi di reato è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione ed essendo stato accolto il motivo di appello in ordine alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, la Corte di appello avrebbe dovuto illustrare il percorso logico seguito per giungere alla determinazione della pena.

4. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. L'imputato ha eccepito che, avendo restituito la somma di €50.000,00 sarebbe stato meritevole del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen., quanto meno in relazione a quelle singole appropriazioni il cui importo era pari all'entità del risarcimento.

I giudici di merito, con concorde argomentazione, hanno escluso la sussistenza dell'attenuante, evidenziando come l'importo complessivamente sottratto dal [OSCURATO:PERSONA] alle casse comunali ammontava ad oltre un milione di euro.

Invero, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non occorrendo, per il riconoscimento della detta attenuante, che l'integrale riparazione intervenga a favore di tutte le persone offese dei singoli reati avvinti dal vincolo della continuazione; ne deriva che, ove la condotta riparatoria sia intervenuta in riferimento soltanto a taluno dei singoli fatti di reato unificati per continuazione, gli effetti dell'attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti di pena quando riguardi i reati satelliti (Sez.4, n. 4616 del 23/11/2017, dep.2018, Rv. 271947; Sez.U, n. 3286 del 27/11/2008, dep.2009, Rv. 241755).

Tale principio, tuttavia, è valido nella misura in cui l'autore del reato proceda all'imputazione della somma alle singole obbligazioni risarcitorie nascenti dall'illecito, viceversa, nel caso in cui versi una somma unitaria, destinata in maniera indistinta ad un parziale adempimento dell'obbligazione risarcitoria, l'imputazione del pagamento va effettuata sulla base dei criteri indicati dall'art.1193 cod. civ.

In base alla suddetta norma «Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti».

Applicando tali principi, si rileva che nel caso di specie il risarcimento non è stato eseguito con specifico riferimento ad uno o più dei fatti di peculato, sicchè l'imputazione del pagamento deve essere eseguita sulla base del richiamato art. 1193, comma 2, cod.civ.

2.1. La questione va risolta affermando il principio per cui in tema di reato continuato, qualora il risarcimento sia intervenuto mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, gli effetti dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod.pen. devono essere valutati applicando - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante - l'imputazione del risarcimento al debito più oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod.civ., con la conseguenza che la diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l'importo del risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato per effetto della condotta giudicata più grave.

Nel caso in cui l'importo del risarcimento sia tale da coprire oltre al danno più oneroso, anche le conseguenze dannose derivanti dai reati meno gravi posti in continuazione, dell'attenuante dovrà tenersi conto nella determinazione dell'aumento per i singoli reati satelliti rispetto ai quali, in base al criterio sopra indicato, il danno deve ritenersi integralmente risarcito.

Applicando tali principi al caso in esame e posto che tutte le obbligazioni risarcitorie dovevano ritenersi scadute e parimenti prive di garanzia, il criterio immediatamente applicabile è quello dell'imputazione al debito più oneroso per l'imputato, evidentemente da individuarsi nell'appropriazione di maggiore entità.

Nel caso di specie il debito risarcitorio più elevato coincide con il fatto di reato giudicato più grave, proprio in ragione dell'entità dell'appropriazione (capo H, per l'ammontare di €140.670), ne consegue che la somma versata pari ad €50.000 era sicuramente insufficiente a risarcire il danno arrecato al Comune e, quindi, correttamente l'attenuante invocata non è stata riconosciuta.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito indicati.

4. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono censure alla motivazione - sotto il profilo dell'esistenza di un apporto fattuale all'ipotesi concorsuale, nonché alla valutazione del profilo della colpevolezza - che si risolvono nel tentativo di una rivisitazione della motivazione resa dai giudici di merito.

Il ricorrente deduce l'inconfigurabilità del concorso nel peculato realizzato dal [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la mancanza di qualsivoglia apporto alla condotta del primo.

Al contempo, lamenta anche la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dell'appropriazione, sottolineando come le somme che gli venivano liquidate erano in parte dovute, né avrebbe avuto ragione di avvedersi dell'indebita maggiorazione.

4.1. Entrambe le questioni sono state compiutamente esaminate e risolte dai giudici di merito, essendosi sottolineata l'entità considerevole delle maggiori somme pervenute al [OSCURATO:PERSONA] per effetto delle condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA], di per sé tale da non poter sfuggire ad un sia pur disattento esame degli importi stipendiali percepiti.

In ordine alla piena consapevolezza ed al concorso nella condotta dell'intraneus, si è fatta applicazione di un criterio logico, fondato su un dato fattuale non contestato, frutto di una deduzione immune da censure.

La Corte di appello, infatti, ha sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse a commettere plurime condotte di peculato in favore del [OSCURATO:PERSONA], per un importo complessivo di oltre €60.000,00, se non ipotizzando che quest'ultimo fosse pienamente consapevole e compartecipe nell'indebita locupletazione.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza non si fonda su 5 2-v un mero dato assertivo, bensì fornisce un criterio di valutazione che, sia pur indiziario, fornisce l'unica spiegazione logica della condotta realizzata dagli imputati.

Gli elementi fattuali acquisiti, consistenti nel trasferimento di cospicue somme al [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai fatto che l'unica spiegazione logica di tale reiterata condotta è ravvisabile nell'esistenza di un vero e proprio accordo in tal senso con [OSCURATO:PERSONA], consentono di ritenere manifestamente infondate le ragioni di impugnazione sollevate dal ricorrente.

5. Parzialmente fondato è il terzo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt.62, n.6, e 323-bis cod. pen.

Per quanto attiene all'attenuante di cui all'ad 323-bis cod.pen., si ritiene che la motivazione resa dalla Corte di appello sia immune da censure, essendo stata valorizzata la gravità complessiva del fatto, incompatibile con la nozione stessa di particolare tenuità, esclusa dalla sistematicità delle condotte e dall'entità complessiva delle somme sottratte dalle casse comunali.

5.1. Risulta, invece, fondato il ricorso concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, esclusa sul presupposto che il danno - complessivamente computato - non fosse stato integralmente risarcito.

Richiamando le osservazioni svolte in relazione all'analogo motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il risarcimento del danno va valutato con riguardo a ciascuna delle singole condotte di peculato.

Nel caso del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, le singole appropriazioni sono di importo inferiore rispetto alla somma versata a titolo di risarcimento, sicchè, applicando i principi sopra indicati in tema di imputazione del pagamento, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare l'integralità del risarcimento con riguardo al debito risarcitorio di entità più elevata e, gradatamente, imputare il residuo alle appropriazioni di minor importo.

6. Parimenti fondati sono i motivi di ricorso relativi alle pene accessorie irrogate.

La Corte di appello, nell'applicare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'estinzione del rapporto di lavoro, ha tenuto conto del novellato disposto degli artt. 317-bis e 32-quinques cod.pen., anziché delle più favorevoli previsioni in vigore all'epoca di commissione dei fatti.

Ne consegue che, sul punto, la sentenza deve essere annullata dovendosi /1 rimettere al giudice del merito la rideterminazione della durata dell'interdizione temporanea dell'imputato dai pubblici uffici, atteso che la sanzione principale inflitta è inferiore a limite di tre anni.Per quanto concerne, invece, l'estinzione del rapporto di lavoro, si deve procedere all'eliminazione della sanzione accessoria in quanto, in base al testo dell'art. 32-quinques cod.pen. in vigore ratione temporis, la suddetta sanzione era irrogabile solo nel caso di condanna a pena non inferiore a tre anni di reclusione.

7. Il quinto motivo di ricorso è fondato.

Il ricorrente lamenta che, nonostante la Corte di appello avesse accolto l'impugnazione dichiarando la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, rilevando anche l'intervenuta prescrizione del reato ritenuto in primo grado quale ipotesi più grave (capo F, n.6), la pena base era stata mantenuta inalterata.

Invero, la Corte di appello nel rideterminare la pena ha omesso di indicare quale sia il reato considerato più grave, né ha motivato - sia pur in forma sintetica - sulle ragioni per cui la pena base sia stata indicata in quella che era stata già fissata in primo grado.

La determinazione della pena, pertanto, deve ritenersi sostanzialmente priva di motivazione.

8. La parziale fondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] impone di verificare anche l'intervenuta prescrizione di alcune delle ipotesi di reato contestate, tenendo conto che il termine massimo di prescrizione per il reato di peculato (in base alla pena edittale in vigore all'epoca dei fatti) è pari ad anni 12 e mesi 6, cui vanno aggiunti 2 anni, 2 mesi e 21 giorni per le sospensioni disposte in primo grado (si veda pg.4 e 24 della sentenza emessa dal Tribunale).

Applicando i suddetti parametri, ne deriva che il termine massimo è pari a 14 anni, 8 mesi e 21 giorni e, quindi, risultano prescritti i fatti antecedenti al 4 settembre 2008 e, cioè, i peculati di cui ai punti nn.10 e 11 del capo F).

9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], invece, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo ai reati di cui ai capi F 10) e F 11), nonché con riferimento alla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro, che va eliminata.

La sentenza impugnata, inoltre, deve essere annullata con rinvio in ordine alla rivalutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod.pen., rispetto alla quale il giudice del rinvio dovrà tener conto dei criteri indicati in ordine all'imputazione del risarcimento rispetto ai reati di peculato posti in continuazione, verificandone l'applicabilità all'ipotesi che sarà ritenuta più grave, in relazione alla quale deve determinarsi la pena base, ovvero anche agli aumenti di pena, nella cui quantificazione si dovrà eventualmente considerare la riduzione spettante in considerazione della minor gravità del fatto derivante dall'attenuante in esame.

Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, inoltre, il giudice del rinvio dovrà fornire adeguata motivazione circa l'individuazione del reato più grave e la quantificazione della pena per esso irrogata, procedendo anche alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui al capo F10 e F11, perché estinti per prescrizione, nonché limitatamente alla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro, pena che elimina.

Annulla la stessa sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod.pen. e all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e rinvia per nuova valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/1/2023 dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., nonché di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. ed alle pene accessorie; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'intervenuta prescrizione per alcuni dei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di condanna emessa in relazione a plurime condotte di peculato, commesse dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile del servizio finanziario del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], economo presso il servizio finanziario, a titolo di concorso con il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 62, n. 6) cod.pen., non avendo i giudici di merito riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno, sul presupposto che la somma versata (€50.000,00) era di gran lunga inferiore rispetto all'ammontare complessivo dei peculati (pari ad oltre un milione di euro). Sostiene il ricorrente che il risarcimento del danno non doveva essere valutato con riferimento all'intero ammontare derivante dalle plurime ipotesi di peculato contestate all'imputato, dovendosi imputare la predetta somma alle singole condotte il cui importo poteva ritenersi integralmente risarcito. Operando in tal modo, ne sarebbe conseguito il riconoscimento dell'attenuante quanto meno in relazione ad alcune delle condotte di peculato poste in continuazione con l'ipotesi più grave. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati cinque motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato concorsuale. Si assume che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto somme non dovute a titolo di stipendio e trattamenti salariali accessori che, tuttavia, si andavano ad aggiungere agli importi legittimamente liquidati in suo favore. Ne conseguirebbe la mancanza di consapevolezza in ordine alla distrazione del denaro, imputabile esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], cui competeva l'emissione dei mandati di pagamento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svolto alcuna azione idonea a determinare o rafforzare la volontà dell'intraneus. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione per aver la Corte di appello confermato la sentenza di condanna sulla base di generiche deduzioni logiche, legate al fatto che, in assenza dell'accordo con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse a disporre maggiorazioni stipendiali in suo favore. Tale argomentazione, tuttavia, non consentirebbe di ritenere dimostrata la colpevolezza del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio.3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6) e 322-bis cod.pen., nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto a restituire l'importo di €64.000,00, di poco inferiore all'ammontare complessivo delle appropriazioni. Inoltre, valutando tutti gli aspetti inerenti alle condotte illecite, se ne sarebbe dovuta ritenere la particolare tenuità del fatto, richiesta per la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 322-bis cod.pen. 3.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 317-bis cod.pen., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe applicato al ricorrente l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'estinzione del rapporto di lavoro, in tal modo applicando il disposto della norma sopra indicata così come risultante a seguito delle modifiche apportate dalla 1.9 gennaio 2019, n.3. Poiché i fatti si erano interamente consumati nel vigore della previgente più favorevole previsione ed essendo stato l'imputato condannato a pena inferiore a tre anni di reclusione, poteva applicarsi unicamente la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, dovendosi escludere l'estinzione del rapporto di lavoro. 3.5. Con il quinto motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, avendo la Corte di appello rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo dalla pena base stabilita in primo grado (in relazione al peculato di cui al n.6 del capo F). Poiché per la suddetta ipotesi di reato è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione ed essendo stato accolto il motivo di appello in ordine alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, la Corte di appello avrebbe dovuto illustrare il percorso logico seguito per giungere alla determinazione della pena. 4. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. L'imputato ha eccepito che, avendo restituito la somma di €50.000,00 sarebbe stato meritevole del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen., quanto meno in relazione a quelle singole appropriazioni il cui importo era pari all'entità del risarcimento. I giudici di merito, con concorde argomentazione, hanno escluso la sussistenza dell'attenuante, evidenziando come l'importo complessivamente sottratto dal [OSCURATO:PERSONA] alle casse comunali ammontava ad oltre un milione di euro. Invero, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non occorrendo, per il riconoscimento della detta attenuante, che l'integrale riparazione intervenga a favore di tutte le persone offese dei singoli reati avvinti dal vincolo della continuazione; ne deriva che, ove la condotta riparatoria sia intervenuta in riferimento soltanto a taluno dei singoli fatti di reato unificati per continuazione, gli effetti dell'attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti di pena quando riguardi i reati satelliti (Sez.4, n. 4616 del 23/11/2017, dep.2018, Rv. 271947; Sez.U, n. 3286 del 27/11/2008, dep.2009, Rv. 241755). Tale principio, tuttavia, è valido nella misura in cui l'autore del reato proceda all'imputazione della somma alle singole obbligazioni risarcitorie nascenti dall'illecito, viceversa, nel caso in cui versi una somma unitaria, destinata in maniera indistinta ad un parziale adempimento dell'obbligazione risarcitoria, l'imputazione del pagamento va effettuata sulla base dei criteri indicati dall'art.1193 cod. civ. In base alla suddetta norma «Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti». Applicando tali principi, si rileva che nel caso di specie il risarcimento non è stato eseguito con specifico riferimento ad uno o più dei fatti di peculato, sicchè l'imputazione del pagamento deve essere eseguita sulla base del richiamato art. 1193, comma 2, cod.civ. 2.1. La questione va risolta affermando il principio per cui in tema di reato continuato, qualora il risarcimento sia intervenuto mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, gli effetti dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod.pen. devono essere valutati applicando - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante - l'imputazione del risarcimento al debito più oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod.civ., con la conseguenza che la diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l'importo del risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato per effetto della condotta giudicata più grave. Nel caso in cui l'importo del risarcimento sia tale da coprire oltre al danno più oneroso, anche le conseguenze dannose derivanti dai reati meno gravi posti in continuazione, dell'attenuante dovrà tenersi conto nella determinazione dell'aumento per i singoli reati satelliti rispetto ai quali, in base al criterio sopra indicato, il danno deve ritenersi integralmente risarcito. Applicando tali principi al caso in esame e posto che tutte le obbligazioni risarcitorie dovevano ritenersi scadute e parimenti prive di garanzia, il criterio immediatamente applicabile è quello dell'imputazione al debito più oneroso per l'imputato, evidentemente da individuarsi nell'appropriazione di maggiore entità. Nel caso di specie il debito risarcitorio più elevato coincide con il fatto di reato giudicato più grave, proprio in ragione dell'entità dell'appropriazione (capo H, per l'ammontare di €140.670), ne consegue che la somma versata pari ad €50.000 era sicuramente insufficiente a risarcire il danno arrecato al Comune e, quindi, correttamente l'attenuante invocata non è stata riconosciuta. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito indicati. 4. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono censure alla motivazione - sotto il profilo dell'esistenza di un apporto fattuale all'ipotesi concorsuale, nonché alla valutazione del profilo della colpevolezza - che si risolvono nel tentativo di una rivisitazione della motivazione resa dai giudici di merito. Il ricorrente deduce l'inconfigurabilità del concorso nel peculato realizzato dal [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la mancanza di qualsivoglia apporto alla condotta del primo. Al contempo, lamenta anche la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dell'appropriazione, sottolineando come le somme che gli venivano liquidate erano in parte dovute, né avrebbe avuto ragione di avvedersi dell'indebita maggiorazione. 4.1. Entrambe le questioni sono state compiutamente esaminate e risolte dai giudici di merito, essendosi sottolineata l'entità considerevole delle maggiori somme pervenute al [OSCURATO:PERSONA] per effetto delle condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA], di per sé tale da non poter sfuggire ad un sia pur disattento esame degli importi stipendiali percepiti. In ordine alla piena consapevolezza ed al concorso nella condotta dell'intraneus, si è fatta applicazione di un criterio logico, fondato su un dato fattuale non contestato, frutto di una deduzione immune da censure. La Corte di appello, infatti, ha sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse a commettere plurime condotte di peculato in favore del [OSCURATO:PERSONA], per un importo complessivo di oltre €60.000,00, se non ipotizzando che quest'ultimo fosse pienamente consapevole e compartecipe nell'indebita locupletazione. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza non si fonda su 5 2-v un mero dato assertivo, bensì fornisce un criterio di valutazione che, sia pur indiziario, fornisce l'unica spiegazione logica della condotta realizzata dagli imputati. Gli elementi fattuali acquisiti, consistenti nel trasferimento di cospicue somme al [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai fatto che l'unica spiegazione logica di tale reiterata condotta è ravvisabile nell'esistenza di un vero e proprio accordo in tal senso con [OSCURATO:PERSONA], consentono di ritenere manifestamente infondate le ragioni di impugnazione sollevate dal ricorrente. 5. Parzialmente fondato è il terzo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt.62, n.6, e 323-bis cod. pen. Per quanto attiene all'attenuante di cui all'ad 323-bis cod.pen., si ritiene che la motivazione resa dalla Corte di appello sia immune da censure, essendo stata valorizzata la gravità complessiva del fatto, incompatibile con la nozione stessa di particolare tenuità, esclusa dalla sistematicità delle condotte e dall'entità complessiva delle somme sottratte dalle casse comunali. 5.1. Risulta, invece, fondato il ricorso concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, esclusa sul presupposto che il danno - complessivamente computato - non fosse stato integralmente risarcito. Richiamando le osservazioni svolte in relazione all'analogo motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il risarcimento del danno va valutato con riguardo a ciascuna delle singole condotte di peculato. Nel caso del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, le singole appropriazioni sono di importo inferiore rispetto alla somma versata a titolo di risarcimento, sicchè, applicando i principi sopra indicati in tema di imputazione del pagamento, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare l'integralità del risarcimento con riguardo al debito risarcitorio di entità più elevata e, gradatamente, imputare il residuo alle appropriazioni di minor importo. 6. Parimenti fondati sono i motivi di ricorso relativi alle pene accessorie irrogate. La Corte di appello, nell'applicare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'estinzione del rapporto di lavoro, ha tenuto conto del novellato disposto degli artt. 317-bis e 32-quinques cod.pen., anziché delle più favorevoli previsioni in vigore all'epoca di commissione dei fatti. Ne consegue che, sul punto, la sentenza deve essere annullata dovendosi /1 rimettere al giudice del merito la rideterminazione della durata dell'interdizione temporanea dell'imputato dai pubblici uffici, atteso che la sanzione principale inflitta è inferiore a limite di tre anni.Per quanto concerne, invece, l'estinzione del rapporto di lavoro, si deve procedere all'eliminazione della sanzione accessoria in quanto, in base al testo dell'art. 32-quinques cod.pen. in vigore ratione temporis, la suddetta sanzione era irrogabile solo nel caso di condanna a pena non inferiore a tre anni di reclusione. 7. Il quinto motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente lamenta che, nonostante la Corte di appello avesse accolto l'impugnazione dichiarando la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, rilevando anche l'intervenuta prescrizione del reato ritenuto in primo grado quale ipotesi più grave (capo F, n.6), la pena base era stata mantenuta inalterata. Invero, la Corte di appello nel rideterminare la pena ha omesso di indicare quale sia il reato considerato più grave, né ha motivato - sia pur in forma sintetica - sulle ragioni per cui la pena base sia stata indicata in quella che era stata già fissata in primo grado. La determinazione della pena, pertanto, deve ritenersi sostanzialmente priva di motivazione. 8. La parziale fondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] impone di verificare anche l'intervenuta prescrizione di alcune delle ipotesi di reato contestate, tenendo conto che il termine massimo di prescrizione per il reato di peculato (in base alla pena edittale in vigore all'epoca dei fatti) è pari ad anni 12 e mesi 6, cui vanno aggiunti 2 anni, 2 mesi e 21 giorni per le sospensioni disposte in primo grado (si veda pg.4 e 24 della sentenza emessa dal Tribunale). Applicando i suddetti parametri, ne deriva che il termine massimo è pari a 14 anni, 8 mesi e 21 giorni e, quindi, risultano prescritti i fatti antecedenti al 4 settembre 2008 e, cioè, i peculati di cui ai punti nn.10 e 11 del capo F). 9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], invece, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo ai reati di cui ai capi F 10) e F 11), nonché con riferimento alla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro, che va eliminata. La sentenza impugnata, inoltre, deve essere annullata con rinvio in ordine alla rivalutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod.pen., rispetto alla quale il giudice del rinvio dovrà tener conto dei criteri indicati in ordine all'imputazione del risarcimento rispetto ai reati di peculato posti in continuazione, verificandone l'applicabilità all'ipotesi che sarà ritenuta più grave, in relazione alla quale deve determinarsi la pena base, ovvero anche agli aumenti di pena, nella cui quantificazione si dovrà eventualmente considerare la riduzione spettante in considerazione della minor gravità del fatto derivante dall'attenuante in esame. Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, inoltre, il giudice del rinvio dovrà fornire adeguata motivazione circa l'individuazione del reato più grave e la quantificazione della pena per esso irrogata, procedendo anche alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui al capo F10 e F11, perché estinti per prescrizione, nonché limitatamente alla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro, pena che elimina. Annulla la stessa sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod.pen. e all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e rinvia per nuova valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 26223/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris