CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06552/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del primo motivo Argeniteri con annullamento con rinvio; uditi i difensori: avv.to Morelli che si riporta al ricorso; avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede dichiararsi la nullità della sentenza per omessa citazione del difensore ed insiste nei motivi; avv.to L'Insalata che aderisce alle conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 16 ottobre 2020, la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia dello stesso tribunale del 5 ottobre 2018 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3, mesi 6 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni 5 di reclusione ed C 3400,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3 di reclusione ed C 1200 di multa. Gli imputati erano ritenuti rispettivamente responsabili: di riciclaggio di tre distinte autovetture l'[OSCURATO:PERSONA], di due mezzi il [OSCURATO:PERSONA] (capi 6 e 9) e di una sola vettura [OSCURATO:PERSONA] (capo 2). 1.2 Avverso, detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di distinti atti del difensore avv.to Morelli che, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deducevano: - inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen., per omessa dimostrazione della sussistenza del reato presupposto posto che l'attività contestata agli imputati riguardava la mera immatricolazione di veicoli che solo arbitrariamente si era ritenuti oggetto di precedente furto, non essendo stata dimostrata la coincidenza tra i beni oggetto di precedente delitto e quelli reimmatricolati; non poteva ritenersi decisivo, al proposito, che i documenti utilizzati per procedere all'immatricolazione fossero in parte contraffatti stante che tali condotte dovevano essere qualificate come semplici falsità documentali, sostituzione di persona e simulazione di reato ma non riconducibili ad ipotesi di riciclaggio; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., avendo la sentenza impugnata trasgredito la regole dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio non essendo stata fornita alcuna spiegazione di collegamenti tra le condotte contestate e gli imputati, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato; posto che la consapevolezza non poteva desumersi dai rapporti con l'[OSCURATO:PERSONA], la pronuncia appariva viziata sotto il profilo dell'incongruenza conseguenziale dei ragionamenti; inoltre, la violazione della regola di valutazione del ragionevole dubbio, appariva integrata dal percorso argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui si ravvisava la dimostrazione dei fatti attraverso il ricorso all'assenza di prova contraria da parte della difesa senza che fosse chiarito come potesse essere fornita la prova positiva di un fatto negativo; - nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], inosservanza od erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 500 cod.proc.pen. non potendo essere utilizzate le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni ai fini della prova dei fatti; in particolare, il teste escusso Scarpino, non aveva riconosciuto l'imputato quale autore dell'attività di immatricolazione rendendo prospettabile uno scambio di persona ed aveva errato la corte di appello che aveva proceduto a valorizzare le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da parte dello Scarpino utilizzate per le contestazioni, non potendo le stesse avere tale funzione ma valendo ai soli fini della credibilità; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in tema di determinazione della pena alla luce del riconoscimento delle attenuanti generiche. 1.3 Con ricorso dell'avv.to L'Insalata, [OSCURATO:PERSONA] deduceva, come unico motivo, nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore ritualmente nominato avv.to [OSCURATO:PERSONA], questione sollevata dal codifensore avv.to Morelli senza che però all'udienza di rinvio del 16 ottobre 2020 venisse verificata la rituale citazione al secondo difensore che era stata ancora omessa. Con separato ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva (con motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen.): - violazione ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 24 Cost. 178 e 185 2 \ \ \ .cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello al difensore cofirmatario del gravame, nominato dall'imputato con dichiarazione resa in carcere il 21 gennaio 2019 e violazione del diritto di difesa; ripercorsi i diversi passaggi delle nomine effettuate dall'imputato, si deduceva la nullità del giudizio di appello, per omessa notifica all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che era stata dedotta preliminarmente dal difensore presente senza che all'udienza di rinvio fosse stata effettuata la notifica o il codifensore comparisse; - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omessa motivazione in merito alla richiesta di riqualificare la fattispecie criminosa contestata al capo n. 2 di riciclaggio nell'ipotesi di cui all'art. 497 bis cod.pen.; si deduceva che la tesi del possesso del mezzo era imperniata sulla presunta disponibilità di documentazione che poteva provare soltanto un'attività relative agli stessi documenti e non anche riguardanti la vettura che risultava rubata a Taranto, ad elevata distanza dal luogo di residenza del ricorrente che non risultava averne mai avuto il possesso affermato dalla corte di appello sulla base di prove logiche in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti; - analogo vizio ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. anche in relazione all'omessa riqualificazione ex art. 648 cod.pen. della condotta relativa alla vettura indicata al capo 6), posto che la responsabilità ex 648 bis cod.pen. non poteva essere affermata soltanto sulla base della detenzione di documentazione pertinente al defunto Trotolo, con il quale era intercorso un rapporto professionale, tanto più che la sottrazione della vettura e l'alterazione della stessa erano avvenute tutte in Taranto mentre la documentazione era stata rinvenuta nell'abitazione dell'imputato di Parma; - analogo vizio ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'omessa riqualificazione dei fatti di cui al capo n.9 nell'ipotesi di cui all'art. 494 cod.pen. e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per riciclaggio, basata esclusivamente sul possesso delle denunce di furto del Greco e della carta di circolazione della [OSCURATO:PERSONA]; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo dei ricorsi avanzati dai codifensori dell'[OSCURATO:PERSONA] è infondato e non può essere accolto. Secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione in materia di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, anche quando si tratti del sostituto d'ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato e poi revocato dall'imputato, con la conseguenza che la mancata eccezione sana la nullità, già nel grado d'appello, ai sensi dell'art. 184, comma primo, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, abbia presenziato all'udienza o sia rimasto contumace (Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Rv. 256980 - 01). Posto quindi che il regime della nullità per omesso avviso dell'udienza di appello al codifensore prevede l'obbligo per l'altro difensore presente di rilevarne tempestivamente la sussistenza, deve escludersi che nel caso in esame tale evenienza si sia verificata dinanzi al giudice di appello. Ed invero, dalla lettura del verbale di udienza di appello, che la predetta corte è chiamata ad effettuare nelle ipotesi di dedotte nullità ( ed anche allegato ad entrambi i ricorsi) non risulta che la predetta nullità sia stata formalmente eccepita dal difensore presente; invero si legge testualmente dalla redazione manuale del predetto verbale che:" L'avv.to Morelli chiede un rinvio del processo ad altra data per consentire presso il carcere di Bollate la notifica della nomina (mc) del codífensore [OSCURATO:PERSONA], con revoca dell'avv.to Antimani da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]". Dalla lettura della suddetta richiesta formalizzata nel verbale dell'udienza del 16 settembre 2020 con formula poco chiara, non risulta che la nullità della citazione per il giudizio di appello sia mai stata ritualmente eccepita e formalizzata posto che dalla testuale lettura appare trasparire che la richiesta dell'avv.to Morelli era diretta all'acquisizione di atti e proprio in accoglimento della stessa il giudice di appello disponeva il rinvio. Né l'eccezione di nullità veniva in alcun modo rinnovata alla successiva udienza del 16 ottobre 2020 cui pure la corte di appello aveva rinviato in adesione alla richiesta difensiva. E poiché la rilevabilità delle nullità è sottoposta a forme tassative la mancata rinnovazione della notifica all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza successiva non appare avere integrato la nullità invocata da entrambi i ricorsi con il primo motivo. Deve ancora essere rilevato che l'infondatezza del motivo non determina la prescrizione sopravvenuta dei reati contestati all'imputato posto che nel giudizio di primo grado sono stati disposti rinvii per adesione dei difensori allo sciopero (dal 21 settembre 2012 al 22 marzo 2013) e per impedimenti di un imputato (dall'8 giugno 2018 al 22 giugno 2018) per complessivi 6 mesi e 15 giorni. E poiché i reati di riciclaggio risultano consumati a partire dal 21 agosto 2006 il termine massimo di anni 15 al quale vanno sommati i periodi di sospensione termina il 7 marzo 2022 successivo la data della presente udienza. 2.2 Anche gli altri motivi avanzati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono tutti infondati, oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e devono, pertanto, essere respinti. Difatti con il secondo, terzo e quarto motivo la difesa ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla richiesta di riqualificazione dei fatti indicati ai capi 2), 6) e 9) in fattispecie di falso o di semplice ricettazione; invero, il ricorrente, per tutti i tre casi, veniva dichiarato responsabile del più grave delitto di riciclaggio perché aveva ricevuto prima i mezzi di origine furtiva sottratti alla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] nell'agosto del 2006 ed aveva compiuto, poi, operazioni di clonazione degli stessi per permetterne la libera circolazione. A tale conclusione i giudici di appello pervenivano dopo avere attentamente esaminato gli elementi probatori a carico dell'imputato rilevandosi che, per il capo 6), l'[OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto alla guida della BMW X3 clonata il 23-11-2006 (vedi sentenza primo grado pag.14), per il capo n. 9) veniva rinvenuto in possesso della carta di circolazione della Nissan rubata insieme all'auto (pag. 5 motivazione di appello e pag. 16 sentenza di primo grado) e per il capo n. 2) risultava detenere la carta di circolazione della vettura incidentata risultata quella precedentemente rubata a [OSCURATO:SOCIETA] e poi clonata. Posto, quindi, che i tre mezzi tutti trafugati nell'occasione di un unico furto erano stati poi clonati attraverso procedure di immatricolazione che consentivano di dotarli di nuove targhe, la corte di appello ha proprio ritenuto che il soggetto coinvolto in dette procedure fosse proprio [OSCURATO:PERSONA] che risultava collegato al possesso di tutte le vetture. E con le osservazioni svolte a pagina 21 della motivazione, il giudice di appello, lungi dall'omettere ogni risposta alle richieste difensive di riqualificazione, ha spiegato come le falsificazione di tutti i documenti prodotti nel corso delle pratiche di immatricolazione delle vetture e le sostituzioni di persona accertate nel corso delle indagini fossero sempre state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la reimmatricolazione del mezzo precedentemente rubato e, quindi, integrassero le condotte tipiche del riciclaggio. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. In alcun modo sussiste poi alcun vizio dell'impugnata sentenza in relazione alla determinazione della pena posto che, la penultima pagina della motivazione, fa riferimento alla negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti per fatti analoghi ed alla gravità dei fatti per giustificare la determinazione della sanzione con argomenti del tutto assorbenti le valutazioni esposte con il ricorso. 2.3 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione alla assenza di prova del delitto presupposto, lo stesso non è fondato posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto che le vetture sulle quali venivano effettuate le operazioni di immatricolazione fossero proprio quelle provento del furto in danno della [OSCURATO:SOCIETA]; peraltro in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali i ricorrenti insistono in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Invero, per ciascuna delle autovetture, i giudici di merito hanno ricostruito le pratiche di immatricolazione sottolineando come le stesse fossero state svolte con la produzione di numerosi documenti tutti precedentemente falsificati, determinando così la clonazione di autovetture regolarmente circolanti ed appartenenti a legittimi proprietari. I mezzi privi di targhe, quindi, provento di furto consumato in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. venivano dotati di altri documenti di circolazione e targhe identificative permettendone la circolazione, anche copiandosi i dati di altri mezzi (vedi capo n.2), in possesso di soggetti del tutto ignari come lo [OSCURATO:PERSONA], e venivano poi venduti a terzi ottenendo il corrispettivo, ovvero denunciati come rubati (la Nissan di cui al capo 9) al fine di incassare l'indennizzo assicurativo. Deve pertanto essere escluso che i giudizi di merito abbiano omesso di motivare circa la provenienza delittuosa delle autovetture perché le tre macchine sono state identificate come le stesse per marca e tipo sottratte a quella concessionaria pugliese precedentemente indicata. 2.4 In relazione, poi, alla dedotta violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio questa Corte di cassazione ha già affrontato il tema del rapporto tra la stessa ed il vizio di motivazione deducibile esclusivamente nei limiti di cui all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen.; si è così dapprima affermato come la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). Successivamente il principio risulta ripreso e specificato da altra pronuncia secondo cui in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2 - , n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237 - 01). L'applicazione delle sopra esposte regole al caso in esame deve fare escludere la violazione denunciata; i giudici di merito e la corte di appello in particolare, valutati tutti gli elementi di prova, accertato il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tutti i tre mezzi rubati, verificato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di immatricolazione e clonazione, sono pervenuti all'affermazione di responsabilità dei tre ricorrenti senza incorrere in alcun vizio rilevante di motivazione sotto il profilo della illogicità tanto più manifesta e ciò senza che a questa Corte di cassazione possa essere demandato come già ampiamente affermato, un nuovo diretto esame degli elementi di prova sotto il profilo dell'assenza di prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 2.5 II motivo avanzato nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] e relativo alla dedotta violazione della regola dettata dall'art. 500 cod.proc.pen. è anch'esso non fondato oltre che proposto in violazione del principio di autosufficienza; invero, con le specifiche argomentazioni svolte a pagina 11 della sentenza di secondo grado, il giudice di appello ha spiegato come il teste Scarpino titolare dell'agenzia automobilistica che aveva effettuato la pratica di immatricolazione della BMW di cui al capo n.2, a seguito delle contestazioni da parte del pubblico ministero di udienza confermava la precedente identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno ricorrente di nome Giovanni. Ed a fronte di tale precisazione il ricorso avrebbe dovuto procedere alla produzione del verbale di udienza dal quale ricavava invece il dato contrario, adempimento questo del tutto omesso e che determina la genericità del motivo oltre che il difetto di autosufficienza. In ogni caso, al proposito, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento. (Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091 - 01); e si è più recentemente affermato sul punto come le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455 - 01). Conseguentemente deve escludersi che nel caso in esame si sia pervenuti all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni poiché le stesse venivano espressamente confermate dal teste. Quanto alle doglianze in punto determinazione della pena per il [OSCURATO:PERSONA] il lieve scostamento dal minimo previa concessione delle attenuanti generiche (anni 3 in luogo di anni 2, mesi 8) appare frutto di un'irrogazione in misura prossima ai limiti inferiori frutto della valutazione discrezionale del giudice di merito; quanto al [OSCURATO:PERSONA] la riduzione della pena operata in appello (da 4 anni a 3 anni e 6 mesi) in accoglimento specifico del motivo appare anch'essa frutto della valutazione discrezionale del giudice di merito avuto anche riguardo al sottolineato ruolo non secondario dell'imputato nella consumazione dei fatti. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pag