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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 25091/2026

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D'APPELLO DI ROMAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione ai profili sanzionatori, recepiti dal giudice nella misura indicata dalle parti, ma nonsoggetti ad uno specifico vaglio.2.

Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti.Deve essere ricordato in premessa come ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod.proc. pen. la Corte possa dichiarare senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.Invero, le uniche doglianze proponibili avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello, mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianzeper questioni che esulino dal perimetro sopra delineato.3.

Alla pronuncia consegue la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D'APPELLO DI ROMAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione ai profili sanzionatori, recepiti dal giudice nella misura indicata dalle parti, ma nonsoggetti ad uno specifico vaglio.2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti.Deve essere ricordato in premessa come ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod.proc. pen. la Corte possa dichiarare senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.Invero, le uniche doglianze proponibili avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato inappello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello, mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianzeper questioni che esulino dal perimetro sopra delineato.3. Alla pronuncia consegue la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris