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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11097/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIIRITTO

1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il GIP del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni personali per cui, ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge e con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle aggravanti, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con il beneficio della sospensione condizionale;

2. ricorre per cassazione il difensore del Duric lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 421 e 438 cod. proc. pen. e 62 nn. 4 e 6 cod. pen.: contesta la interpretazione della Corte di Appello in merito ai presupposti per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla individuazione del termine per perfezionare il risarcimento utile a fondare il presupposto in fatto per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.;

3. il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 3.1 La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in quanto, a fronte della sottrazione di una somma di Euro 100, l'appartamento era stato messo a soqquadro e la porta di ingresso forzata ed era stata esercitata violenza nei confronti della vittima; in tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modesto valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 50.987, Salamone). 3.2 Quanto al termine per perfezionare il risarcimento del danno, la Corte di Appello lo ha individuato nell'inizio della discussione (che assume essere già iniziata ed in corso nel momento in cui l'imputato aveva risarcito la vittima) aderendo ad un orientamento invero minoritario se non isolato (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 19/11/2014, C., Rv. 262652) laddove, in realtà, è invece consolidato quello secondo cui il termine coincide con la ordinanza di ammissione al rito abbreviato (cfr., tra le altre, Sez. 3 - „ Sentenza n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270; Sez. 3 - , Sentenza n. 2213 del 22/11/2019, M., Rv. 278380; Sez. 2, Sentenza n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666; Sez. 4, Sentenza n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403) e, tuttavia, anch'esso, a maggior ragione, in quel momento già spirato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 25.1.2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il GIP del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni personali per cui, ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge e con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle aggravanti, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con il beneficio della sospensione condizionale; 2. ricorre per cassazione il difensore del Duric lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 421 e 438 cod. proc. pen. e 62 nn. 4 e 6 cod. pen.: contesta la interpretazione della Corte di Appello in merito ai presupposti per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla individuazione del termine per perfezionare il risarcimento utile a fondare il presupposto in fatto per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; 3. il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 3.1 La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in quanto, a fronte della sottrazione di una somma di Euro 100, l'appartamento era stato messo a soqquadro e la porta di ingresso forzata ed era stata esercitata violenza nei confronti della vittima; in tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modesto valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 50.987, Salamone). 3.2 Quanto al termine per perfezionare il risarcimento del danno, la Corte di Appello lo ha individuato nell'inizio della discussione (che assume essere già iniziata ed in corso nel momento in cui l'imputato aveva risarcito la vittima) aderendo ad un orientamento invero minoritario se non isolato (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 19/11/2014, C., Rv. 262652) laddove, in realtà, è invece consolidato quello secondo cui il termine coincide con la ordinanza di ammissione al rito abbreviato (cfr., tra le altre, Sez. 3 - „ Sentenza n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270; Sez. 3 - , Sentenza n. 2213 del 22/11/2019, M., Rv. 278380; Sez. 2, Sentenza n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666; Sez. 4, Sentenza n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403) e, tuttavia, anch'esso, a maggior ragione, in quel momento già spirato. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 [OSCURATO:PERSONA]
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