CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30310/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Forlì, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, ed indirizzo pec, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pe procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 811/2020 depositata il26/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 26 febbraio 2020, n. 811, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 13 giugno 2016, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, recante la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 129.000,00, a titolo di liquidazione della quota sociale, sulla base di quanto deciso da lodo arbitrale irrituale. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a)la natura di lodo arbitrale irrituale della statuizione era stata affermata dal Tribunale ed erapassata in giudicato interno; b) il lodo arbitrale irrituale era soggetto soltanto alle impugnative negoziali previste dal codice civile, onde il denunziato vizio di violazione del contraddittorio era deducibile solo come errore ai sensi dell’art. 1429 c.c., quale violazione del mandato conferito all’arbitro tale da inficiarne la volontà contrattuale espressa; c) la domanda di annullamento del lodo arbitrale ir rituale, formulata non con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ma soltanto nella memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., era tardiva, e del pari in appello essa era preclusa, in quanto nuova, dall’art. 345 c.p.c., inammissibilità, entrambe, rilevabili anche d’ufficio; d) in ogni caso, la domanda di arbitrato era stata r itualmente notificata sia alla società, sia all’altro socio [OSCURATO:PERSONA], con conseguente pieno rispetto del contraddittorio, considerato che, anche ove la società sia sciolta per mancanza di pluralità dei soci, l’impresa si concentra in capo all’unico socio, come già ritenuto dal Tribunale; e) non sussiste va , inoltre, violazione dell’art. 2304 c.c., che opera solo in sede esecutiva. Avverso questa decisione ricorre per cassazione la società, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Si difende con controricorso l’intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 112, 113, 183, 412-quater e 808 - ter c.p.c., per av ere la C orte territoriale, come il primo giudice, ritenuto non tempestivamente introdotta una domanda di annullamento del lodo arbitrale irrituale, quando, invece, nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, essa esponente aveva denunciato che « l a pronuncia del lodo suddetto ed il lodo stesso, sotto molteplici aspetti, risulta(va)no viziati ed invalidi» e che non era stata evocata innanzi agli arbitri, mentre il giudice deve tenere conto anche delle domande implicite e del contenuto sostanziale delle pretese. Inoltre, l’opponente, a seguito del contenuto dell’ordinanza resa dal tribunale in sede di sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva provveduto in memoria a precisare le domande, senza peraltro che controparte eccepisse alcunché. Il motivo è inammissibile. La C orte d’appello, confermando la statuizione del primo giudice, ha escluso che sia stata proposta tempestivamente qualsiasi domanda di annullamento del lodo arbitrale irrituale, e tale decisione non è validamente censurata dal motivo. Invero, proprio come risulta dallo stesso contenuto dell’atto di opposizione in esso riportato, le deduzioni colà svolte si risolvevano in una mera, genericissima deduzione di vizi del lodo, senza alcuna effettiva domanda giudiziale ed enunciazione di precise disposizioni violate e vizi sostanziali del lodo medesimo. La stessa ricorrente, poi, chiarisce di avere solo in seguito formulato la pretesa, donde il dovuto rilievo d’ufficio della sua inammissibilità. 2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello, con il quale essa aveva censurato l’omessa pronuncia del primo giudice sulla provenienza della dichiarazione di recesso da l difensore, invece che dalla socia; sulla mancanza di giusta causa del recesso, nonché sull ’eccezione di compensazione con altre somme dovute alla società. Il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente in alcun modo dedotto il luogo e il tempo della precedente sottoposizione ai giudici di merito delle questioni, nonché in quanto le stesse sono comunque assorbite dalla declaratoria di mancata impugnazione – sotto ogni profilo – del lodo arbitrale e di mancata proposizione di domande ammissibili da parte della società opponente. 3. – Con il terzo motivo, l’impugnante lamenta la violazione degli artt. 101 e 808-ter, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello, dopo avere ritenuto inammissibile la tardiva impugnazione del lodo, l’aveva comunque esaminata nel merito, erroneamente tuttavia ritenendo rispettato il contraddittorio con la società, che invece faceva difetto, dal momento che ivi era stato evocato soltanto il Bandini in proprio. Il motivo è inammissibile, in quanto la questione è stata esaminata e delibata dalla sentenza impugnata ad abundantiam, dopo averla ritenuta inammissibile: dunque, secondo principio consolidato, si tratta di pronuncia priva di effetto, come tale inidonea a fondare lo stesso interesse ad impugnare. È noto, invero, che è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e, pertanto, non costituente una ratio decidendi della medesima; infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (ex multis , cfr. Cass. 10 aprile 2018, n. 8755; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635). 4. – Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2272 e 2274 c.c., perché la riduzione soltanto ad uno dei soci di società personale ne comporta lo scioglimento e la liquidazione, necessariamente da effettuare, e non il passaggio dell’azienda in capo al socio quale imprenditore individuale. Il motivo è inammissibile: invero, si tratta di statuizione del pari resa ad abundantiam dalla C orte territoriale, dovendosi al riguardo dunque richiamare quanto sopra esposto. La sentenza impugnata ha, infatti, discorso della titolarità dell’azienda esclusivamente per ravvisare il pieno rispetto del contraddittorio innanzi agli arbitri irrituali, ma dopo avere, in maniera assorbente, escluso che qualsiasi impugnazione al riguardo fosse stata proposta, secondo un accertamento di natura processuale, non adeguatamente censurato dalla ricorrente. 5. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Sussistono i presuppo