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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 04589/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/02/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio, in data 07/06/2018, con la quale NDIAYE [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della sostituzione della pena detentiva breve, irrogata all'imputato, con la semidetenzione.

Si censura la sentenza per aver motivato il rigetto con considerazioni riconducibili alla libertà controllata, ma non alla semidetenzione, il cui regime prescinde dalla disponibilità di una stabile dimora; si osserva inoltre che il modesto precedente a carico dello NDIAYE risaliva al 2009, e che in atti vi erano solo precedenti dattiloscopici, dai quali non poteva evincersi l'accertamento di precedenti devianti.

Si censura infine il mancato riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la Corte territoriale aveva correttamente effettuato il necessario giudizio prognostico riferendosi ai parametri di cui all'art. 133 cod.

Pen., e pervenendo a conclusioni negative sulla scorta del precedente specifico, della mancanza di fissa dimora, delle plurime segnalazioni per falso e per la condizione di clandestinità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' opportuno qui richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la valutazione della Corte d'Appello deve ritenersi immune da censure qui deducibili.

La mancanza di un valido titolo di soggiorno e di fissa dimora, e la sussistenza di un precedente specifico e di plurimi carichi pendenti anch'essi specifici, sono stati ritenuti ostativi ad una prognosi positiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58

I. n. 689 del 1981.

Si tratta di un percorso argomentativo che non può ritenersi in alcun modo illogico o contraddittorio (risultando evidentemente estranee, al giudizio di questa Suprema Corte, le valutazioni di merito operate dal giudice d'appello), né tanto 2 meno vulnerato dal rilievo difensivo secondo cui la mancanza di fissa dimora dovrebbe ritenersi ostativa ad una sola delle sanzioni sostitutive indicate: essendo evidente che, nella valutazione prognostica che qui rileva, è l'intero compendio dimostrativo delle condizioni di vita del condannato ad assumere rilievo e ad orientare il giudicante in ordine all'effettivo rispetto, da parte del condannato, delle prescrizioni correlate alla sanzione sostitutiva (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 2767216, secondo cui «in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico»).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e7etensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/02/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio, in data 07/06/2018, con la quale NDIAYE [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della sostituzione della pena detentiva breve, irrogata all'imputato, con la semidetenzione. Si censura la sentenza per aver motivato il rigetto con considerazioni riconducibili alla libertà controllata, ma non alla semidetenzione, il cui regime prescinde dalla disponibilità di una stabile dimora; si osserva inoltre che il modesto precedente a carico dello NDIAYE risaliva al 2009, e che in atti vi erano solo precedenti dattiloscopici, dai quali non poteva evincersi l'accertamento di precedenti devianti. Si censura infine il mancato riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la Corte territoriale aveva correttamente effettuato il necessario giudizio prognostico riferendosi ai parametri di cui all'art. 133 cod. Pen., e pervenendo a conclusioni negative sulla scorta del precedente specifico, della mancanza di fissa dimora, delle plurime segnalazioni per falso e per la condizione di clandestinità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' opportuno qui richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la valutazione della Corte d'Appello deve ritenersi immune da censure qui deducibili. La mancanza di un valido titolo di soggiorno e di fissa dimora, e la sussistenza di un precedente specifico e di plurimi carichi pendenti anch'essi specifici, sono stati ritenuti ostativi ad una prognosi positiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 I. n. 689 del 1981. Si tratta di un percorso argomentativo che non può ritenersi in alcun modo illogico o contraddittorio (risultando evidentemente estranee, al giudizio di questa Suprema Corte, le valutazioni di merito operate dal giudice d'appello), né tanto 2 meno vulnerato dal rilievo difensivo secondo cui la mancanza di fissa dimora dovrebbe ritenersi ostativa ad una sola delle sanzioni sostitutive indicate: essendo evidente che, nella valutazione prognostica che qui rileva, è l'intero compendio dimostrativo delle condizioni di vita del condannato ad assumere rilievo e ad orientare il giudicante in ordine all'effettivo rispetto, da parte del condannato, delle prescrizioni correlate alla sanzione sostitutiva (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 2767216, secondo cui «in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico»). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e7etensore Il
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