CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 34512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32460-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 32460/2019 Cron. Rep. Ud. 18/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 346/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/05/2019 R.G.N. 1236/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altre lavoratrici hanno agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl per ottenere il ripristino del superminimo non assorbibile, la condanna al pagamento di quanto trattenuto nei mesi da maggio a settembre 2015 e il riconoscimento del diritto all’applicazione delle previsioni di miglior favore di cui all’Accordo integrativo aziendale del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti “AIA”), con condanna alle relative erogazioni; la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto differenze sul superminimo non assorbibile dal 2010 al 2015 in quanto liquidato in misura inferiore al dovuto.2. Hanno premesso: - di essere state dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], società del [OSCURATO:PERSONA], sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di essere passate alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl, a seguito di cessione a questa del ramo d’azienda denominato “[OSCURATO:PERSONA] e Acconciatura” in cui esse operavano, inquadrate al quinto livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA]; - che con accordo sindacale del 26.2.2010, denominato “Armonizzazione ramo sartoria, trucco e acconciatura”, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl e le organizzazioni sindacali SLC Cgil, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto che i cinquantasei lavoratori addetti alle sedi di [OSCURATO:PERSONA] (tra cui le ricorrenti), Milano e Roma, passati alle dipendenze della cessionaria, avrebbero conservato l’applicazione al loro rapporto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], già applicato da [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, che la voce retributiva “premio di risultato”, di cui all’art. 49 dell’AIA, sarebbe stata conservata, nella parte fissa e variabile e nella quantificazione di euro 4.000,00 annui per il quinto livello contrattuale, all’interno della retribuzione annua lorda, sotto la voce di “superminimo non assorbibile”;- che tale voce era stata corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria), che aveva operato come appaltatrice per [OSCURATO:SOCIETA] (cedente) del servizio di sartoria, trucco e acconciatura per i programmi Mediaset; - che nel 2015 [OSCURATO:SOCIETA] aveva affidato l’appalto alla [OSCURATO:SOCIETA], che a sua volta l’aveva subappaltato a [OSCURATO:PERSONA]; - che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato raggiunto un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e le OO.SS. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA], cui aderivano le lavoratrici attuali controricorrenti, aveva rifiutato la sottoscrizione) con cui, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali a seguito dell’affidamento in subappalto a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del servizio di sartoria, trucco e acconciatura negli studi Mediaset, era stata convenuta l’eliminazione del superminimo non assorbibile per la quota corrispondente all’ex premio di produttività [OSCURATO:SOCIETA] nonché l’applicazione ai dipendenti ex [OSCURATO:SOCIETA] esclusivamente del contratto collettivo nazionale, con esclusione dell’AIA Mediaset. 3. Il Tribunale ha accolto la domanda di mantenimento del superminimo, entrato a far parte dei contratti individuali per espressa disposizione dell’Accordo di armonizzazione e non aggredibile dall’accordo sindacale del 2015, in quanto non sottoscritto dalla organizzazione sindacale cui le lavoratrici aderivano; ha accolto anche la domanda di applicazione dell’AIA Mediaset pro tempore vigente. Ha invece ritenuto valida la disdetta dell’AIA e dell’accordo di armonizzazione del 2010 operata da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando che con comunicazione del 19.11.2015 la [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato sulla perdurante applicazione dell’AIA Mediaset solo fino al 31.12.2015. 4. La Corte d'appello (preso atto della conciliazione intervenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] srl confermando il diritto delle lavoratrici di continuare a percepire il superminimo non assorbibile, divenuto componente retributiva dei contratti individuali e privo di ogni carattere premiale in quanto non più legato ad alcun fattore incentivante ma cristallizzato nella misura fissa di euro 4.000,00; tale superminimo non poteva, pertanto, essere eliminato dalla contrattazione collettiva successiva e neanche a seguito di disdetta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’accordo collettivo che lo aveva introdotto. Ha confermato le statuizioni nei confronti della Borsi.5. Sull’appello incidentale (con cui le lavoratrici avevano censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato l’AIA applicabile fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e valida la disdetta dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte territoriale ha osservato: che l’accordo di armonizzazione del 2010 (che sanciva l’applicazione in favore delle lavoratrici dell’AIA Mediaset) era stato raggiunto nell’ambito della procedura di consultazione di cui all’art. 47, legge 428 del 1990; che tale accordo del 2010 aveva carattere a tempo indeterminato e non era condizionato dalla durata quinquennale del contratto di appalto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; che l’accordo aziendale del 2015 (che sanciva la cessazione dell’applicabilità dell’AIA Mediaset) non era stato sottoscritto dall’associazione sindacale cui aderivano le lavoratrici e non poteva quindi avere efficacia nei confronti delle stesse, neppure in virtù della nota del sindacato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], priva di effetto negoziale; che parimenti inefficace era la disdetta del 5.11.2015 relativa sia all’AIA Mediaset e sia all’accordo di armonizzazione del 2010, ciò perché la disdetta dell’AIA proveniva da [OSCURATO:PERSONA] che non era parte di tale accordo; la disdetta da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’accordo di armonizzazione era stata data con effetto immediato, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede; ha quindi accertato il diritto delle lavoratrici all’applicazione dell’AIA Mediaset, per effetto dell’accordo di armonizzazione del 2010, anche per il periodo successivo al 31.12.2015. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Le altre lavoratrici non hanno svolto difese. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, cod. civ. con riferimento all’art. 4 dell’accordo di armonizzazione del 26.2.2010 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha correttamente valutato l'intenzione delle parti e il senso letterale delle parole relativamente al premio di produttività di cui al citato accordo di armonizzazione, al fine di stabilire se l'importo rivendicato dalle lavoratrici avesse natura di premio di fonte collettiva o se fosse riconosciuto a titolo di superminimo (non assorbibile) su base individuale; si osserva che la clausola in esame è rubricata “premio di risultato” e che l'accordo delle parti, di inserire tale voce nella “parte alta” della busta paga facendola confluire nella voce retributiva del superminimo non assorbibile, aveva il solo scopo di dare una veste contabile e una collocazione amministrativa alla stessa, nell'ambito delle diverse voci che compongono la retribuzione mensile; che dall'accordo in esame non può desumersi altra volontà se non quella di mantenere lo stesso trattamento riconosciuto alle dipendenti prima in forza a [OSCURATO:SOCIETA] e non di riconoscere un trattamento ontologicamente diverso e migliorativo oppure un diritto individuale nuovo e intangibile di natura e portata completamente diversa rispetto a quello originario. 9. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ. con riferimento all’art. 4 dell’accordo di armonizzazione del 26.2.2010 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha correttamente valutato, anzi ha totalmente omesso di valutare, il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto. La sentenza impugnata ha omesso di considerare che la sottoscrizione di un nuovo e diverso contratto collettivo (nel 2015) esprimeva la volontà e la consapevolezza delle parti firmatarie di intendere il premio di produttività nella loro disponibilità; ciò anche da parte della Cgil, sindacato di appartenenza delle lavoratrici, che ha partecipato fino alla fine alle trattative sindacali sfociate nella stipula dell'accordo del 2015. 10. Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ. con riferimento all’art. 4 dell’accordo di armonizzazione del 26.2.2010 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha correttamente interpretato le clausole complessive in merito al premio di produttività. Una interpretazione complessiva delle clausole avrebbe reso evidente che l'Accordo del 2010 non istituiva un nuovo trattamento ma che, in ottemperanza all'art. 2112 10 cod. civ. e nell'ottica del mantenimento del precedente regime, le parti avevano inteso richiamare collettivamente l'[OSCURATO:PERSONA] applicandone per quanto possibile alcuni istituti. 11. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 cod. civ. con riferimento all’art. 4 dell’accordo di armonizzazione del 26.2.2010 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha correttamente interpretato il contratto secondo buona fede relativamente al premio di produttività. Si assume che non possa ravvisarsi all'interno di un accordo che disciplina il mantenimento di un trattamento economico, l'intenzione di istituire addirittura una nuova voce retributiva, in aggiunta a quanto già precedentemente previsto a favore dei dipendenti interessati. Attribuire alla clausola contrattuale in questione il significato di creare un nuovo diritto individuale a favore di ciascun dipendente, con caratteristiche diverse e più favorevoli rispetto a quelle proprie dell'istituto originario, significa - tra l'altro - tradire l'affidamento legittimamente riposto dall’azienda sul fatto che la firma dell'accordo avrebbe fatto transitare il premio di risultato esattamente così com'era, con tutte le caratteristiche di rinegoziabile temporaneità e revocabilità proprie dell'istituto. 12. Con il quinto motivo si deduce falsa ed errata applicazione degli artt. 2112, 1362 e 1363 cod. civ. con riferimento alla qualificazione dell’accordo di armonizzazione del 26.2.2010, nonché falsa ed errata applicazione degli artt.1175, 1375, 1362, 1363 e 1366 cod. civ. con riferimento alla disdetta dell’accordo di armonizzazione operata da [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'accordo di armonizzazione fosse a tempo indeterminato e che non potesse essere sostituito da un successivo accordo stipulato tra le parti collettive; inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto valida la disdetta dell'accordo del 2010 operata da [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che l'art. 2112 cod. civ. garantisce ai lavoratori ceduti l'applicazione dei contratti collettivi che disciplinavano il rapporto di lavoro prima del trasferimento, se il cessionario non applica alcun contratto collettivo; che i contratti del cedente vincolano fino alla loro scadenza un soggetto (il cessionario) che non è parte; si sostiene che la decisione d'appello ha disatteso la portata normativa dell'art. 2112 cit. che vuole assicurare un trattamento economico di ingresso, senza tuttavia vincolare in modo perenne la società cessionaria; che nella specie le parti non hanno voluto vincolarsi all'applicazione sine die né dell'[OSCURATO:PERSONA] né dell'Accordo di ingresso, come confermato dalla lettura complessiva dell'Accordo del 2010, oltre che dall’art. 10 in cui le parti hanno previsto le ipotesi di “risoluzione anticipata del contratto tra Mediaset e [OSCURATO:PERSONA] srl o in caso di scioglimento della società [OSCURATO:PERSONA] srl e comunque alla scadenza del contratto”. 13. Con il sesto motivo si deduce falsa ed errata applicazione degli artt. 1372 e 1373 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'ultrattività dell'[OSCURATO:PERSONA] senza facoltà di disdetta; si rileva la contraddittorietà della sentenza d'appello che considera [OSCURATO:PERSONA] vincolata ad un contratto integrativo aziendale, quello di Mediaset, di cui non è parte ma, al contempo, nega alla società la facoltà di recedere da quel contratto proprio perché non è parte stipulante; si osserva che l'[OSCURATO:PERSONA] è richiamato dall'Accordo di armonizzazione e solo quest'ultimo è la fonte della disciplina aziendale, con la conseguenza che venuto meno l'accordo di armonizzazione, perché legittimamente sostituito o, comunque, disdettato, vengono meno anche le norme applicate per mero rinvio. 14. Con il settimo motivo si deduce falsa ed errata applicazione dell’art. 2077 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha interpretato correttamente l'efficacia del contratto collettivo del 2015. Si rileva che l'accordo di armonizzazione è stato sostituito del tutto con quello successivo, o comunque è stato disdettato, e la società, a far data da maggio 2015, applica esclusivamente un nuovo contratto collettivo aziendale; che è facoltà della parte datoriale sottoscrivere un nuovo contratto con le OO.SS. anche diverse da quelle che hanno sottoscritto il precedente contratto; che non vi è alcun diritto dei lavoratori di ottenere che il datore di lavoro negozi con il sindacato a cui essi aderiscono; che i contratti individuali di lavoro a cui si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. 15. Con l’ottavo motivo si deduce falsa ed errata applicazione degli artt. 1175, 1363, 1366 e 1375 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha correttamente valutato il comportamento delle lavoratrici; queste hanno rivendicato l'applicazione nei loro confronti dell'Accordo del 2010, anche per il periodo successivo al maggio 2015, ma, al contempo, hanno usufruito del trattamento previsto dall'Accordo sottoscritto nell'aprile 2015. 16. Preliminarmente, si dà atto dell’intervenuta conciliazione tra la società e la signora [OSCURATO:PERSONA], come da verbale sottoscritto il 15.2.2022 dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, dal che discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le predette parti, a spese compensate. 17. I primi quattro motivi, con cui si denuncia, sotto vari profili, la violazione dei canoni ermeneutici, non possono trovare accoglimento.18. Questa Corte ha più volte affermato che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; ciò perché la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (tra le altre: Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007); sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006; n. 7500 del 2007; n. 24539 del 2009). 19. La Corte d’appello ha interpretato gli atti negoziali e i documenti (tra questi, l’Accordo di armonizzazione del 2010, la lettera passaggio delle lavoratrici alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e le buste paga), facendo leva sul tenore letterale degli stessi (in particolare, sul tenore dell’art. 4 del citato Accordo che prevede l’inserimento del premio di risultato nella voce retributiva di superminimo non assorbibile) ed indagando sulla volontà delle parti, ricostruita attraverso una serie di dati e di comportamenti anche successivi, come l’espresso inserimento del premio nella voce retributiva del contratto individuale dei lavoratori quale superminimo non assorbibile, la cristallizzazione dello stesso nella misura fissa di euro 4.000,00 annui, il mancato riferimento nella lettera di passaggio a [OSCURATO:PERSONA] dell’origine collettiva dell’emolumento, l’effettiva erogazione del superminimo fino al 2015. 20. Di fronte a tale ricostruzione, le critiche mosse con i motivi di ricorso in esame non evidenziano errori o specifiche violazioni dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma sollecitano una diversa lettura dei dati probatori, contrapposta a quella fatta propria dai giudici di merito, allo scopo di far accertare la natura di premio di fonte collettiva della voce qualificata come superminimo non assorbibile e quindi la sua modificabilità e revocabilità per effetto di nuove pattuizioni collettive. Tali censure si rivelano, così come formulate, inammissibili. 21. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali ma operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. Rispetto a questa regola, tuttavia, costituiscono eccezione le ipotesi di recezione delle disposizioni migliorative di fonte collettiva ad opera del contratto individuale e la previsione di conservazione di quel trattamento ad opera dell'autonomia contrattuale delle parti collettive tramite apposita clausola di salvaguardia. La verifica della esistenza delle citate ipotesi derogatorie, attraverso la relativa indagine interpretativa, è riservata al giudice del merito (v. Cass. n. 16691 del 2004; n. 1832 del 2009 in motivazione). 22. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che i trattamenti migliorativi del contratto collettivo aziendale [OSCURATO:SOCIETA] e, specificamente, il premio di risultato, cristallizzato in misura fissa, fosse rifluito, per effetto dell’accordo di armonizzazione, nel superminimo non assorbibile e fosse divenuto componente della voce retributiva individuale di ciascun lavoratore transitato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], ciò allo scopo di consentire a questi ultimi il mantenimento del trattamento retributivo migliorativo già goduto presso [OSCURATO:SOCIETA] per effetto del contratto integrativo aziendale da questa applicato. 23. E’ vero che “il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva” ma è consentito alle parti oppure alla contrattazione collettiva di disporre diversamente, sia “attribu(endo) all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente” (v. Cass. n. 26018 del 2018; n. 14689 del 2012; n. 19750 del 2008; n. 12788 del 2004) e sia nell’ambito dei cd. contratti di ingresso, allo scopo di consentire il mantenimento della superiore retribuzione già goduta, neutralizzando o riducendo le conseguenze negative connesse a fenomeni di trasferimento di ramo di azienda che comportano l’applicazione, ai lavoratori ceduti, dei contratti collettivi della cessionaria. 24. In ogni caso, occorre che la previsione di non assorbibilità sia sorretta da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (v. Cass. n. 26018 del 2018; n. 14689 del 2012; n. 19750 del 2008; n. 12788 del 2004 cit.). 25. A tali principi si è conformata la sentenza d’appello nell’interpretazione data all’accordo di armonizzazione del 26.2.2010. 26. I motivi di ricorso dal quinto all’ottavo sollevano il problema della perdurante applicazione alle lavoratrici del contratto collettivo aziendale Mediaset anche dopo il 2015, avendo la corte d’appello considerato l’accordo di armonizzazione come accordo a tempo indeterminato (e tale da rinviare non a uno specifico AIA ma a quello di volta in volta vigente), con esclusione di qualsiasi scadenza. Questi motivi possono essere esaminati congiuntamente perché affrontano, da diversi angoli prospettici, una identica problematica. Essi sono fondati nei limiti di seguito descritti. 27. Deve, anzitutto, escludersi la violazione dell’art. 2112 c.c. perché se è vero che, in caso di cessione di ramo d’azienda, deve trovare applicazione il Ccnl adottato dal cessionario (restando applicabile quello del cedente solo fino alla sua scadenza), tale regola è derogata, nel caso di specie, in melius dalla natura del superminimo assorbibile (divenuto componente della retribuzione per effetto di pattuizioni individuali) e dall’accordo di armonizzazione, che vale a regolare proprio il passaggio dei dipendenti dalla cedente alla cessionaria garantendo il mantenimento di alcuni trattamenti migliorativi. 28. La Corte d’appello ha considerato l’accordo di armonizzazione come accordo a tempo indeterminato perché privo di qualsiasi termine di durata e non vincolato alla durata del contratto di fornitura di servizi tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] (“pur essendo menzionata, al punto 10 dell'accordo, la durata quinquennale del contratto di fornitura di servizi fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non è prevista alcuna scadenza delle condizioni contrattuali previste nell'accordo medesimo”, così sentenza, pag. 9). Le censure di parte ricorrente sulla violazione, in tale lettura, dei canoni ermeneutici sono, per le ragioni già esposte sopra, inammissibili. 29. Sul tema della disdetta, la Corte d’appello ha richiamato correttamente la giurisprudenza secondo cui “il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sì che a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato” (Cass. n. 23105 del 2019; n. 24268 del 2013; v. anche Cass. 22272 del 2023 in motivazione). 30. Tuttavia, (“ribadito che ogni disdetta o recesso da parte datoriale non può incidere sul superminimo non assorbibile” -sentenza pag. 10, terzo cpv.-, ma solo evidentemente sull’applicazione dell’AIA), la Corte d’appello ha ritenuto che il recesso di [OSCURATO:PERSONA] dall’accordo di armonizzazione, in quanto avvenuto con effetto immediato e cioè senza preavviso, fosse stato esercitato in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e fosse pertanto inidoneo “a provocare l’effetto di cessazione immediata di applicazione dell’accordo” medesimo, dovendosi pertanto continuare ad applicare alle lavoratrici il contratto integrativo Mediaset anche dopo il 31.12.2015 (sentenza pag. 10-11) 31. Tale statuizione è errata in diritto per più profili. 32. Anzitutto, è fondata la denuncia di erronea interpretazione e qualificazione, come contraria a correttezza e buona fede, della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella disdetta del contratto del 2010 atteso che la sentenza d’appello ha giudicato “dirimente” il mancato rispetto del termine di preavviso nel recesso unilaterale senza valutare il comportamento complessivo delle parti (di cui la stessa sentenza dà conto a pag. 4), consistito nella conclusione dell’accordo sindacale del 30 aprile 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e le OO.SS. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che la SLC Cgil, avendo partecipato alle trattative, aveva scelto di non sottoscrivere) e nella comunicazione formale da parte di [OSCURATO:PERSONA], con lettera del novembre 2015, della disdetta dell’accordo di armonizzazione e, tramite questo, dell’accordo integrativo aziendale Mediaset. 33. In ogni caso, l’eventuale violazione dell’onere di un congruo preavviso non può determinare l’ultrattività, sine die, a favore delle lavoratrici, dell’accordo di armonizzazione sebbene disdettato, sia perché le lavoratrici non erano parte di quell’accordo e sia perché, in generale, la violazione dell’obbligo di preavviso determina unicamente conseguenze di natura risarcitoria. 34. Per le ragioni esposte, accolti i motivi di ricorso dal quinto all’ottavo nei limiti appena tracciati e rigettati gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie valutando, ai fini del recesso unilaterale della società [OSCURATO:PERSONA] dall’accordo di armonizzazione e, specificamente, del parametro di buona fede e correttezza, il comportamento delle parti precedente e successivo alla conclusione dell’accordo del 30 aprile 2015, e terrà conto, inoltre, del principio per cui l’eventuale mancato preavviso nel recesso unilaterale da un accordo di armonizzazione a tempo indeterminato non può determinare l’ultrattività, sine die , dell’accordo medesimo. La Corte di rinvio provvederà, inoltre, a regolare le spese del giudizio di legittimità.35. Si dichiara cessata la ma