CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 07509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24969/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio inRoma n. 4300/2022 depositata il 04/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 22 dicembre 2018 davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, a seguito del vanoesperimento della mediazione, il contribuente si è opposto a ruoli esattorialie cartelle di pagamento per l’importo di 176,61 euro, di cui era venuto aNumero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026conoscenza solo a seguito di un accesso presso gli uffici del concessionarioil 4 settembre 2018.2. Il ricorrente ha eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizionedei crediti tributari, evidenziando il decorso del termine prescrizionale siarispetto agli anni d’imposta indicati nei ruoli, sia rispetto alle presuntenotifiche delle cartelle. Nel merito ha inoltre dedotto l’omessa notifica dellecartelle di pagamento e ha chiesto l’annullamento dei ruoli e delle cartellemedesime, con condanna alle spese di giudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in giudizio.4. Con sentenza n. 17393/2019, depositata il 12 dicembre 2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto integralmente ilricorso e compensato le spese di lite.5. Avverso tale provvedimento ha interposto gravame il contribuentee la CTR ha rigettato l’appello, ritenendo congrua la liquidazione di 100 europer il primo grado di giudizio in considerazione della scarsa complessità dellacontroversia e del modesto valore della causa. La Corte ha inoltrecondannato l’appellante al pagamento di 500 euro per le spese del grado diappello, nonostante la Regione Lazio fosse rimasta contumace.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.7. L’intimata Regione non ha depositato controricorso.8. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.9. Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativaex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizioneNumero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministerodella giustizia come modificato dal DM 37/2018 e delle tabelle 1-2 deiparametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.Il contribuente denuncia la violazione dei parametri forensi e delladisciplina sulle spese di lite, contestando la liquidazione omnicomprensivadi soli 100 euro per il primo grado di giudizio, senza distinzione tra le diversefasi processuali. Tale modalità impedirebbe il controllo del rispetto deiminimi tariffari, che per una causa di modesto valore sarebbero comunquesuperiori alla somma liquidata e, dopo le modifiche normative, inderogabili.La motivazione basata sulla scarsa complessità della controversia è ritenutainsufficiente e meramente apparente.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 e dell’art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 con riferimento allacondanna alle spese di lite del secondo grado in favore della parte vittoriosarimasta contumace nel medesimo grado.In particolare, si censura la condanna al pagamento delle spese delsecondo grado in favore della Regione Lazio, rimasta contumace in entrambii gradi di giudizio. Si sostiene che la liquidazione delle spese presuppone losvolgimento di un’attività difensiva e il sostenimento di costi, circostanzeassenti nel caso di specie. La decisione sarebbe quindi illegittima anche perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendoil giudice disposto una condanna a favore di una parte che non avevaavanzato alcuna domanda.Numero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Con memoria il contribuente ha rilevato che le questioni relative aipresupposti processuali e alle condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficiosolo in assenza di giudicato sul diritto azionato. Pertanto, quando lasentenza di merito che annulla la cartella non viene impugnata, essa passain giudicato e non può essere incisa da norme sopravvenute, come l’art. 12,comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. In tali ipotesi, lo ius superveniens puòincidere esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite, senzarimettere in discussione il merito ormai definitivo.Ha inoltre evidenziato che la giurisprudenza di legittimità esclude laformazione di un giudicato implicito su questioni pregiudiziali o preliminari,quali l’interesse ad agire o la legittimazione, qualora non siano state oggettodi specifico contraddittorio tra le parti. L’interesse ad agire, pur costituendouna condizione dell’azione di natura dinamica e rilevabile d’ufficio in ognistato e grado, non può essere opposto quando la decisione di merito siacoperta da giudicato e il giudizio prosegua unicamente sulla questione dellespese. Ha infine richiamato il principio dell’autonomia della statuizione sullespese di lite, sottolineando che, in caso di impugnazione del solo caporelativo alle spese, il giudizio di legittimità resta circoscritto a tale profilo,senza possibilità di incidere sul giudicato formatosi sul merito.5. Con nota depositata il 17/02/2026 il difensore e la parte ricorrentehanno infine rappresentato la volontà di rinunciare al ricorso, in ragione deiprincipi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24172/2025, la qualeha affermato che in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse afar valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciareespressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre,nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determinala formazione del giudicato interno sulla questione processuale, inapplicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame exNumero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice delgravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la primavolta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado delprocesso e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione sirisolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragionepiù liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata.6. Il collegio, esaminata la documentazione, preso atto, dispone inconformità: come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso percassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige,per la sua operatività, l'accettazione della controparte. Ai sensi della nuovaformulazione dell’art. 390 c.p.c. del deposito dell'atto di rinuncia è datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, non essendoinvece più necessaria alcuna notifica.Pur in mancanza di tale formale comunicazione nei confronti dellaparte rimasta intimata, tale rinuncia è da ritenersi sempre significativa delvenir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia diinammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018,n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.15980);La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alladichiarazione di estinzione del giudizio.7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,stante la mancanza di difese di parte intimata.8. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosiNumero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071).Numero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] EMilena [OSCURATO:PERSONA] PresidenteDIVERSI_RISCOSSIONMarco [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.26/03/2026 CCAlessio [OSCURATO:PERSONA].Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereManuela [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24969/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio inRoma n. 4300/2022 depositata il 04/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 22 dicembre 2018 davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, a seguito del vanoesperimento della mediazione, il contribuente si è opposto a ruoli esattorialie cartelle di pagamento per l’importo di 176,61 euro, di cui era venuto aNumero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026conoscenza solo a seguito di un accesso presso gli uffici del concessionarioil 4 settembre 2018.2. Il ricorrente ha eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizionedei crediti tributari, evidenziando il decorso del termine prescrizionale siarispetto agli anni d’imposta indicati nei ruoli, sia rispetto alle presuntenotifiche delle cartelle. Nel merito ha inoltre dedotto l’omessa notifica dellecartelle di pagamento e ha chiesto l’annullamento dei ruoli e delle cartellemedesime, con condanna alle spese di giudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in giudizio.4. Con sentenza n. 17393/2019, depositata il 12 dicembre 2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto integralmente ilricorso e compensato le spese di lite.5. Avverso tale provvedimento ha interposto gravame il contribuentee la CTR ha rigettato l’appello, ritenendo congrua la liquidazione di 100 europer il primo grado di giudizio in considerazione della scarsa complessità dellacontroversia e del modesto valore della causa. La Corte ha inoltrecondannato l’appellante al pagamento di 500 euro per le spese del grado diappello, nonostante la Regione Lazio fosse rimasta contumace.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.7. L’intimata Regione non ha depositato controricorso.8. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.9. Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativaex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizioneNumero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministerodella giustizia come modificato dal DM 37/2018 e delle tabelle 1-2 deiparametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.Il contribuente denuncia la violazione dei parametri forensi e delladisciplina sulle spese di lite, contestando la liquidazione omnicomprensivadi soli 100 euro per il primo grado di giudizio, senza distinzione tra le diversefasi processuali. Tale modalità impedirebbe il controllo del rispetto deiminimi tariffari, che per una causa di modesto valore sarebbero comunquesuperiori alla somma liquidata e, dopo le modifiche normative, inderogabili.La motivazione basata sulla scarsa complessità della controversia è ritenutainsufficiente e meramente apparente.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 e dell’art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 con riferimento allacondanna alle spese di lite del secondo grado in favore della parte vittoriosarimasta contumace nel medesimo grado.In particolare, si censura la condanna al pagamento delle spese delsecondo grado in favore della Regione Lazio, rimasta contumace in entrambii gradi di giudizio. Si sostiene che la liquidazione delle spese presuppone losvolgimento di un’attività difensiva e il sostenimento di costi, circostanzeassenti nel caso di specie. La decisione sarebbe quindi illegittima anche perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendoil giudice disposto una condanna a favore di una parte che non avevaavanzato alcuna domanda.Numero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Con memoria il contribuente ha rilevato che le questioni relative aipresupposti processuali e alle condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficiosolo in assenza di giudicato sul diritto azionato. Pertanto, quando lasentenza di merito che annulla la cartella non viene impugnata, essa passain giudicato e non può essere incisa da norme sopravvenute, come l’art. 12,comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. In tali ipotesi, lo ius superveniens puòincidere esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite, senzarimettere in discussione il merito ormai definitivo.Ha inoltre evidenziato che la giurisprudenza di legittimità esclude laformazione di un giudicato implicito su questioni pregiudiziali o preliminari,quali l’interesse ad agire o la legittimazione, qualora non siano state oggettodi specifico contraddittorio tra le parti. L’interesse ad agire, pur costituendouna condizione dell’azione di natura dinamica e rilevabile d’ufficio in ognistato e grado, non può essere opposto quando la decisione di merito siacoperta da giudicato e il giudizio prosegua unicamente sulla questione dellespese. Ha infine richiamato il principio dell’autonomia della statuizione sullespese di lite, sottolineando che, in caso di impugnazione del solo caporelativo alle spese, il giudizio di legittimità resta circoscritto a tale profilo,senza possibilità di incidere sul giudicato formatosi sul merito.5. Con nota depositata il 17/02/2026 il difensore e la parte ricorrentehanno infine rappresentato la volontà di rinunciare al ricorso, in ragione deiprincipi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24172/2025, la qualeha affermato che in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse afar valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciareespressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre,nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determinala formazione del giudicato interno sulla questione processuale, inapplicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame exNumero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice delgravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la primavolta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado delprocesso e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione sirisolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragionepiù liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata.6. Il collegio, esaminata la documentazione, preso atto, dispone inconformità: come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso percassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige,per la sua operatività, l'accettazione della controparte. Ai sensi della nuovaformulazione dell’art. 390 c.p.c. del deposito dell'atto di rinuncia è datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, non essendoinvece più necessaria alcuna notifica.Pur in mancanza di tale formale comunicazione nei confronti dellaparte rimasta intimata, tale rinuncia è da ritenersi sempre significativa delvenir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia diinammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018,n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.15980);La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alladichiarazione di estinzione del giudizio.7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,stante la mancanza di difese di parte intimata.8. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosiNumero registro generale 24969/2022Numero sezionale 2839/2026Numero di raccolta generale 7509/2026Data pubblicazione 29/03/2026di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte dichiara estinto il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo