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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 32792/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria del 26 giugno 2025 di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per violazione di legge con riferimento alla carenza di legittimazione attiva del querelante, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, a pagina 5 ha sottolineato come l'autore della querela rivestiva la qualifica di institore, come tale abilitato alla proposizione della condizione di procedibilità in forza dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 2204, primo comma, cod. civ.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria del 26 giugno 2025 di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per violazione di legge con riferimento alla carenza di legittimazione attiva del querelante, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, a pagina 5 ha sottolineato come l'autore della querela rivestiva la qualifica di institore, come tale abilitato alla proposizione della condizione di procedibilità in forza dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 2204, primo comma, cod. civ.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 32792/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris