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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23698/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 c.p. perché, richiesto dal personale della polizia di Taranto, forniva agli agenti false generalità - nello specifico, dichiarando di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] reale; -rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale mancato di assolvere il Semeraro perché il fatto non costituisce reato - stante la mancanza di offensività della condotta per la quale si procede - e comunque per aver mancato di valorizzare, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto; - ritenuto che il proposto motivo evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini vaghi, nell'indicazione cilella correlazione 'tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, quali sarebbero effettivamente le ragioni di diritto che dovrebbero essere fondamento della censura della sentenza impugnata, la quale è invece adeguatamente argomentata e correttamente fa uso dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; -ritenuto che dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata non risulta che l'imputato abbia richiesto con i motivi di appello l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p.p. la cui mancata applicazione risulta in questa sede censurata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -z 'lo f j Stef -lb P , [OSCURATO:PERSONA] CANC71.!_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 c.p. perché, richiesto dal personale della polizia di Taranto, forniva agli agenti false generalità - nello specifico, dichiarando di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] reale; -rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale mancato di assolvere il Semeraro perché il fatto non costituisce reato - stante la mancanza di offensività della condotta per la quale si procede - e comunque per aver mancato di valorizzare, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto; - ritenuto che il proposto motivo evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini vaghi, nell'indicazione cilella correlazione 'tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, quali sarebbero effettivamente le ragioni di diritto che dovrebbero essere fondamento della censura della sentenza impugnata, la quale è invece adeguatamente argomentata e correttamente fa uso dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; -ritenuto che dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata non risulta che l'imputato abbia richiesto con i motivi di appello l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p.p. la cui mancata applicazione risulta in questa sede censurata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -z 'lo f j Stef -lb P , [OSCURATO:PERSONA] CANC71.!_
Sentenza Cassazione n. 23698/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris