Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:121
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0071_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 marzo 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – CAMäleon ([OSCURATO:PERSONA]-System)
(causa T‑71/20)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA]-System – Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Ruolo procedurale dell’Ufficio – Facoltà per quest’ultimo, pur essendo designato come convenuto, di sostenere le conclusioni del ricorrente – Indipendenza funzionale delle commissioni di ricorso e dei loro membri
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 172; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 166, § 7)
(v. punto 16)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 21, 22)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della o delle componenti dominanti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 26, 27)
4.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1)
(v. punto 34)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA]-System e marchi figurativi [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 40, 52, 56, 80, 83, 86, 90, 95, 96)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 45, 46, 65-67, 70, 73, 85)
7.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase)
(v. punto 57)
8.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove che il titolare ha l’onere di produrre – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punto 68)
9.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 91)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2019 (procedimento R 404/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la CAMäleon Produktionsautomatisierung.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 novembre 2019 (procedimento R 404/2019-1) è annullata nei limiti in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] SE nella misura in cui la domanda di registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]-System come marchio dell’Unione europea designa i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 7, 9, 16 et 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–
classe 7: «avvitatori»;
–
classe 9: «hardware», «computer», «apparecchi per l’elaborazione dati e computer», «periferiche per computer», «unità periferiche per computer», «supporti magnetici ed ottici di dati», «stampanti per computer», «rilevatori di calore» e «strumenti di misura»;
–
classe 16: «cataloghi per software», «manuali d’istruzioni relativi a software», «manuali di istruzioni», «manuali di istruzioni per personal computer, per telefoni cellulari e per computer palmari» e «libri»;
–
classe 42: «aggiornamento e manutenzione di software e programmi per computer», «configurazione di hardware mediante l’uso di software», «configurazione di reti informatiche mediante l’uso di software», «configurazione di software», «consulenza in materia di hardware e di software» e «servizi di assistenza tecnica in materia di software».
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] e l’EUIPO sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese.