CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7933/2015 proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain Roma, V ia G . B azzoni n. 1, presso lo studio dell’avv. A sciano F rancesco che l a rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( PEC avv.g.m.lauro@certmail- cnf.it), [OSCURATO:PERSONA] ( PEC [OSCURATO:EMAIL] ) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ( PEC [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 310/4/2014depositata il 19/09/2014. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente depositata in cancelleria il 20 luglio 2021; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; R.G.N. 7933/15 Cron. Rep.che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il