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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 23866/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, pronunciata il 17 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova, derivante dalle immagini estrapolate delle videocamere di sorveglianza, posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale che, a pagina 3, ha ribadito come nel filmato, della cui genuinità non vi era motivo di dubitare, si notasse un chiaro movimento dell'imputato mentre passava lungo il fianco della vettura da cui si poteva concludere che avesse rigato la fiancata; atteso che i motivi nuovi proposti in data 14/04/2023, richiamando la requisitoria del Procuratore generale in appello, tuttavia non apportano ulteriori elementi, limitandosi a contestare la compiuta ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, anche tenuto conto delle circostanze allegate dal ricorrente quanto alle video riprese; considerato che è in ogni caso preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, pronunciata il 17 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova, derivante dalle immagini estrapolate delle videocamere di sorveglianza, posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale che, a pagina 3, ha ribadito come nel filmato, della cui genuinità non vi era motivo di dubitare, si notasse un chiaro movimento dell'imputato mentre passava lungo il fianco della vettura da cui si poteva concludere che avesse rigato la fiancata; atteso che i motivi nuovi proposti in data 14/04/2023, richiamando la requisitoria del Procuratore generale in appello, tuttavia non apportano ulteriori elementi, limitandosi a contestare la compiuta ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, anche tenuto conto delle circostanze allegate dal ricorrente quanto alle video riprese; considerato che è in ogni caso preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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