CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 25412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25108-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1214/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il Ministero dell'Economia e delle Finanzi ricorre avverso la sentenza n. 1212/11/2021 della CTR per il Lazio per aver il Collegio di secondo grado rigettato il ricorso in appello promosso dall'Amministrazione finanziaria ritenendo che l'invito al pagamento, relativo al minor versamento del contributo unificato dovuto, dovesse essere notificato direttamente al contribuente, ancorché a mezzo pec, ma non anche al suo procuratore, domiciliatario solo per la fase giudiziale e non per quella procedimentale. Rimane intimata la contribuente. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso svolto l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002 per aver la CTR erroneamente ritenuto che la notifica dell'avviso di pagamento della maggior somma dovuta a titolo di contributo unificato non potesse essere notificata presso il procuratore del contribuente, essendo l'elezione di domicilio destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazioni strettamente connesse al processo tributario, rimanendo pertanto escluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti il diverso procedimento relativo al pagamento del contributo unificato. Ric. 2021 n. 25108 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- La questione è stata dipanata dal Giudice delle Legge che con la sentenza n. 67/2019 ha stabilito che «Non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell'instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. (...) La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto. D'altronde l'onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell'onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo). Nella fattispecie in esame la CTR non ha fatto buon governo del suesteso principio. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizi