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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 28201/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4185/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di NAPOLI n. 2352/2021depositata il 22/06/2021 ; R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/10/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle; ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento, in seguito: IACP, affermando che, mentre discendeva dal piano del condominio, in Benevento,nel quale era situato l’appartamento della madre, presso la quale si era recata in visita, era caduta a causa di uno scalino scheggiato e aveva riportato lesioni;e chiese la condanna dello IACP al risarcimento dei dannida queste derivatile; lo IACP si costituì in causa e chiese l’autorizzazione alla chiamata in giudizio, al fine di esserne manlevato, della propria compagnia assicuratrice e, comunque , concluse per l ’ infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto; la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì econtestò la domanda e l ’ obbligo di manleva; il Tribunale, esperita l’istruttoria, con audizione di un testimone e l’espletamento di consulenza medico-legale in persona dell’attrice, rigettò la domanda; la soccombente propose appello e lo IACP resistette all’impugnazione, come pure, con separato atto difensivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., che, nelle more del giudizio , aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2352 del 22/06/2021, ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi; risponde con controricorso lo IACP di Benevento , ora in liquidazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle il ricorso è stato trattato nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio lo ha preso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; considerato che: il primo motivo di ricorso è proposto per nullità della sentenza per errore processuale in tema di valutazione della prova testimoniale, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; il secondo motivo è per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e errata applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; il primo motivo, a parte l ’ impropria formulazione, in quanto contesta nella sostanza un vizio di motivazione inesistente e quindi avrebbe dovuto assumere a oggetto di censura l’applicazione da parte del giudice di merito dell’art. 132, comma secondo, n. 2 c.p.c., è, comunque , inammissibile , in quanto esso è una impropria e malcelata richiesta di riesame dell’istruttoria testimoniale, nel senso di far dire al teste quel che non ha affermato, ossia che la Passariello era caduta a causa diuna scheggiatura e, in ogni caso , di un difetto dello scalino e , comunque , di trar r e dalle parole del teste conseguenze favorevoli all’attrice, odierna ricorrente; il motivo riporta testualmente le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], al fine di contestare, inammissibilmente, la loro valutazione da parte dei giudici di merito; il motivo, inoltre, è inammissibile,perché consiste in una censura non spendibile in sede di legittimità, in quanto volto a incidere sul libero apprezzamento del giudice in ordine alla valutazione della prova; è, invero, risalente affermazione di questa Corte (Cass. n. 1521 del 8/6/1963 Rv. 262263 - 01 , confermata dall’univoca successiva R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle giurisprudenza) che non è censurabile in sede di legittimità l’interpretazione delle deposizioni testimoniali effettuata dal giudice di merito in modo non conforme a quello sostenuto dalla parte, ciò esulando completamente dall’ambito dei motivi del ricorso per cassazione indicati nell’art. 360, primo comma, c.p.c., né può essere proposto alla Corte il riesame delle testimonianze, ciò esulando assolutamente dai compiti istituzionali di essa, fermo il limite che la motivazione non sia manchevole per omesso esame di fatti decisivi (Cass. n. 734 del 17/04/1962 Rv. 251161 -01); aconclusione del discorso sul primo motivo è, infine, da ribadire che (Cass. n. 25166 del 08/10/2019 Rv. 655384 - 01) , nell ’ ambito del giudizio di legittimità, l ’ errore di percezione, in relazione all ’ art.115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità; il secondo motivo è anch ’ esso inammissibile , per autonome e indipendenti ragioni: sia perché posto in relazione a parametro non più esistente nella detta formulazione della motivazione omessa , insufficiente e contraddittoria, poiché il n. 5 dell’art. 360 codice di rito civile prevede il vizio di omesso esame di un fatto inteso quale fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (così, tra molte, Cass. n. 17005 del 20/06/2024 Rv. 671706 - 01; Cass. n. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 -01); sia perché il motivo si infrange su decisione c.d.doppia conforme dei giudici di merito in ordine al detto fatto e,quindi, la censura in ordine alla ricostruzione del fatto non è utilmente riproponibile, ai sensi dell’art. 348 ter, commi terzo e R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle quarto, c.p.c.;sia, infine, in quanto il motivo si risolve in un ’ evidente , ma inconferente, somma toria di richiami di dottrin a e d i giurisprudenza, senza che però siano riportati gli estremi delle pronunce, di legittimità e di merito, sull’interpretazione dell’art. 2051 c.c., per oltre dieci pagine, con adeguato aggancio alla motivazione della sentenzaimpugnata; deve, invero, ribadirsi (da ultimo: Cass. n. 9059 del 06/04/2025 Rv. 674606 - 01 ; Cass. n. 1341 del 12/01/2024 Rv. 669796 - 01) che il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo etale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.; in ogni caso, ove il motivo potesse mai dirsi scrutinabile nel merito, si dovrebbe opportunamente richiamare la giurisprudenza di questa Corte , che , con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), ha avuto modo di precisare quanto segue: «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa -dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causalenella produzione del sinistro»; tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) -è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità exart. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675; Cass.24/01/2024, n. 2376; Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole; atanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro -come nella specie - da qu ei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502 del 5/07/2017 Rv. 644818 -01) ; il ricorso, in conclusione, stante l ’ inammissibilità di entrambi i motivi,è dichiarato inammissibile; le spese di lite nei confronti dello IACPin liquidazione seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese nei confronti della l’[OSCURATO:SOCIETA]. per essere la compagnia assicuratrice rimasta intimata; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sian

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4185/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di NAPOLI n. 2352/2021depositata il 22/06/2021 ; R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/10/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle; ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento, in seguito: IACP, affermando che, mentre discendeva dal piano del condominio, in Benevento,nel quale era situato l’appartamento della madre, presso la quale si era recata in visita, era caduta a causa di uno scalino scheggiato e aveva riportato lesioni;e chiese la condanna dello IACP al risarcimento dei dannida queste derivatile; lo IACP si costituì in causa e chiese l’autorizzazione alla chiamata in giudizio, al fine di esserne manlevato, della propria compagnia assicuratrice e, comunque , concluse per l ’ infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto; la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì econtestò la domanda e l ’ obbligo di manleva; il Tribunale, esperita l’istruttoria, con audizione di un testimone e l’espletamento di consulenza medico-legale in persona dell’attrice, rigettò la domanda; la soccombente propose appello e lo IACP resistette all’impugnazione, come pure, con separato atto difensivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., che, nelle more del giudizio , aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2352 del 22/06/2021, ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi; risponde con controricorso lo IACP di Benevento , ora in liquidazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle il ricorso è stato trattato nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio lo ha preso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; considerato che: il primo motivo di ricorso è proposto per nullità della sentenza per errore processuale in tema di valutazione della prova testimoniale, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; il secondo motivo è per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e errata applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; il primo motivo, a parte l ’ impropria formulazione, in quanto contesta nella sostanza un vizio di motivazione inesistente e quindi avrebbe dovuto assumere a oggetto di censura l’applicazione da parte del giudice di merito dell’art. 132, comma secondo, n. 2 c.p.c., è, comunque , inammissibile , in quanto esso è una impropria e malcelata richiesta di riesame dell’istruttoria testimoniale, nel senso di far dire al teste quel che non ha affermato, ossia che la Passariello era caduta a causa diuna scheggiatura e, in ogni caso , di un difetto dello scalino e , comunque , di trar r e dalle parole del teste conseguenze favorevoli all’attrice, odierna ricorrente; il motivo riporta testualmente le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], al fine di contestare, inammissibilmente, la loro valutazione da parte dei giudici di merito; il motivo, inoltre, è inammissibile,perché consiste in una censura non spendibile in sede di legittimità, in quanto volto a incidere sul libero apprezzamento del giudice in ordine alla valutazione della prova; è, invero, risalente affermazione di questa Corte (Cass. n. 1521 del 8/6/1963 Rv. 262263 - 01 , confermata dall’univoca successiva R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle giurisprudenza) che non è censurabile in sede di legittimità l’interpretazione delle deposizioni testimoniali effettuata dal giudice di merito in modo non conforme a quello sostenuto dalla parte, ciò esulando completamente dall’ambito dei motivi del ricorso per cassazione indicati nell’art. 360, primo comma, c.p.c., né può essere proposto alla Corte il riesame delle testimonianze, ciò esulando assolutamente dai compiti istituzionali di essa, fermo il limite che la motivazione non sia manchevole per omesso esame di fatti decisivi (Cass. n. 734 del 17/04/1962 Rv. 251161 -01); aconclusione del discorso sul primo motivo è, infine, da ribadire che (Cass. n. 25166 del 08/10/2019 Rv. 655384 - 01) , nell ’ ambito del giudizio di legittimità, l ’ errore di percezione, in relazione all ’ art.115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità; il secondo motivo è anch ’ esso inammissibile , per autonome e indipendenti ragioni: sia perché posto in relazione a parametro non più esistente nella detta formulazione della motivazione omessa , insufficiente e contraddittoria, poiché il n. 5 dell’art. 360 codice di rito civile prevede il vizio di omesso esame di un fatto inteso quale fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (così, tra molte, Cass. n. 17005 del 20/06/2024 Rv. 671706 - 01; Cass. n. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 -01); sia perché il motivo si infrange su decisione c.d.doppia conforme dei giudici di merito in ordine al detto fatto e,quindi, la censura in ordine alla ricostruzione del fatto non è utilmente riproponibile, ai sensi dell’art. 348 ter, commi terzo e R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle quarto, c.p.c.;sia, infine, in quanto il motivo si risolve in un ’ evidente , ma inconferente, somma toria di richiami di dottrin a e d i giurisprudenza, senza che però siano riportati gli estremi delle pronunce, di legittimità e di merito, sull’interpretazione dell’art. 2051 c.c., per oltre dieci pagine, con adeguato aggancio alla motivazione della sentenzaimpugnata; deve, invero, ribadirsi (da ultimo: Cass. n. 9059 del 06/04/2025 Rv. 674606 - 01 ; Cass. n. 1341 del 12/01/2024 Rv. 669796 - 01) che il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo etale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.; in ogni caso, ove il motivo potesse mai dirsi scrutinabile nel merito, si dovrebbe opportunamente richiamare la giurisprudenza di questa Corte , che , con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), ha avuto modo di precisare quanto segue: «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa -dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causalenella produzione del sinistro»; tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) -è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità exart. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675; Cass.24/01/2024, n. 2376; Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole; atanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro -come nella specie - da qu ei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502 del 5/07/2017 Rv. 644818 -01) ; il ricorso, in conclusione, stante l ’ inammissibilità di entrambi i motivi,è dichiarato inammissibile; le spese di lite nei confronti dello IACPin liquidazione seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese nei confronti della l’[OSCURATO:SOCIETA]. per essere la compagnia assicuratrice rimasta intimata; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; R.g. n. 4185 del 2022 Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sian
Sentenza Cassazione n. 28201/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris