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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 09825/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9616/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Padova, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. - intimati - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZA depositato il giorno 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso.

F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 9616/2021 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 9825/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

1. Con provvedimento del 2/3 marzo 2021, il Giudice di Pace di Vicenza ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di quella stessa città il 10 dicembre 2020 e notificato in pari data.

Ha ritenuto, in particolare: i) la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, alla stregua di una valutazione globale dell’attuale pericolosità sociale del Lamguirisse; ii) l’irrilevanza dei legami familiari di quest’ultimo Italia in relazione alla concreta ragione della disposta espulsione; iii) legittima l’avvenuta determinazione in dieci anni del periodo per il quale lo stesso non avrebbe potuto fare rientro in Italia.

2. Avverso questo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rivolto contro la «Prefettura di Vicenza » e notificato a quest’ultima ed al Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il 19 marzo 2021.

Entrambi sono rimasto solo intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi, 2, lett. c), e 4, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998», contestandosi le argomentazioni e le modalità attraverso le quali l’adito Giudice di Pace ha ritenuto tuttora sussistente la pericolosità sociale dell’odierno ricorrente; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Difetto di istruttoria alla luce della violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU», per non avere il medesimo Giudice di Pace tenuto conto dei legami familiari del Lamguirisse in Italia; III) «Mancata osservanza del termini di venti giorni per la definizione del giudizio ex art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011», in relazione ai tempi di avvenuta conclusione del procedimento innanzi al suddetto giudice; IV) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286/98», contestandosi legittima l’avvenuta determinazione in dieci anni del periodo per il quale il ricorrente non avrebbe potuto fare rientro in Italia. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale rispetto all’esame delle descritte doglianze, rileva il Collegio che costituisce giurisprudenza assolutamente granitica di questa Corte, F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 9616/2021 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 9825/2022 che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello Data pubblicazione 25/03/2022 straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (cfr. Cass. n. 9078 del 2000; Cass. n. 5537 del 2001; Cass., SU, n. 15141 del 2001; Cass. n. 1395 del 2004; Cass. n. 10991 del 2004; Cass. n. 28869 del 2005; Cass. n. 14293 del 2006; Cass. n. 825 del 2010; Cass. n. 16178 del 2015; Cass. n. 9815 del 2020; Cass. n. 13642 del 2021; Cass. n. 22694 del 2021).

1.1. Non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria, ex art. 291 cod. proc. civ. disposta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 12665 del 2019 in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e, pertanto, in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis ed alla sua vocatio in ius, ma solo della sua notificazione.

1.2. Nella specie, il ricorso, rivolto contro il Prefetto di Vicenza, è stato notificato a quest’ultimo ed al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non anche al menzionato Prefetto personalmente presso il suo ufficio.

Ne consegue che, non essendosi quest’ultimo costituito ed avvalso del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale nel precedente grado innanzi al Giudice di Pace, una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (cfr. Cass. n. 12665 del 2019).

Della stessa, dunque, va ordinata la rinnovazione, ex art. 291 cod proc. civ., al Prefetto di Vicenza personalmente e presso il suo ufficio, assegnandosi all’odierno ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara nulla la notificazione del ricorso come avvenuta nei confronti del Prefetto di Vicenza e ne ordina la rinnovazione, ex art. 291 cod proc. civ., a quest’ultimo personalmente e presso il suo ufficio, assegnando all’odierno ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla, comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento e rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 marzo 2022.

La Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 9616/2021 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 9825/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9616/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Padova, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. - intimati - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZA depositato il giorno 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 9616/2021 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 9825/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1. Con provvedimento del 2/3 marzo 2021, il Giudice di Pace di Vicenza ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di quella stessa città il 10 dicembre 2020 e notificato in pari data. Ha ritenuto, in particolare: i) la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, alla stregua di una valutazione globale dell’attuale pericolosità sociale del Lamguirisse; ii) l’irrilevanza dei legami familiari di quest’ultimo Italia in relazione alla concreta ragione della disposta espulsione; iii) legittima l’avvenuta determinazione in dieci anni del periodo per il quale lo stesso non avrebbe potuto fare rientro in Italia. 2. Avverso questo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rivolto contro la «Prefettura di Vicenza » e notificato a quest’ultima ed al Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il 19 marzo 2021. Entrambi sono rimasto solo intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi, 2, lett. c), e 4, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998», contestandosi le argomentazioni e le modalità attraverso le quali l’adito Giudice di Pace ha ritenuto tuttora sussistente la pericolosità sociale dell’odierno ricorrente; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. Difetto di istruttoria alla luce della violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU», per non avere il medesimo Giudice di Pace tenuto conto dei legami familiari del Lamguirisse in Italia; III) «Mancata osservanza del termini di venti giorni per la definizione del giudizio ex art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011», in relazione ai tempi di avvenuta conclusione del procedimento innanzi al suddetto giudice; IV) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286/98», contestandosi legittima l’avvenuta determinazione in dieci anni del periodo per il quale il ricorrente non avrebbe potuto fare rientro in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale rispetto all’esame delle descritte doglianze, rileva il Collegio che costituisce giurisprudenza assolutamente granitica di questa Corte, F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 9616/2021 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 9825/2022 che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello Data pubblicazione 25/03/2022 straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (cfr. Cass. n. 9078 del 2000; Cass. n. 5537 del 2001; Cass., SU, n. 15141 del 2001; Cass. n. 1395 del 2004; Cass. n. 10991 del 2004; Cass. n. 28869 del 2005; Cass. n. 14293 del 2006; Cass. n. 825 del 2010; Cass. n. 16178 del 2015; Cass. n. 9815 del 2020; Cass. n. 13642 del 2021; Cass. n. 22694 del 2021). 1.1. Non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria, ex art. 291 cod. proc. civ. disposta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 12665 del 2019 in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e, pertanto, in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis ed alla sua vocatio in ius, ma solo della sua notificazione. 1.2. Nella specie, il ricorso, rivolto contro il Prefetto di Vicenza, è stato notificato a quest’ultimo ed al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non anche al menzionato Prefetto personalmente presso il suo ufficio. Ne consegue che, non essendosi quest’ultimo costituito ed avvalso del patrocinio dell’Avvocatura distrettuale nel precedente grado innanzi al Giudice di Pace, una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (cfr. Cass. n. 12665 del 2019). Della stessa, dunque, va ordinata la rinnovazione, ex art. 291 cod proc. civ., al Prefetto di Vicenza personalmente e presso il suo ufficio, assegnandosi all’odierno ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara nulla la notificazione del ricorso come avvenuta nei confronti del Prefetto di Vicenza e ne ordina la rinnovazione, ex art. 291 cod proc. civ., a quest’ultimo personalmente e presso il suo ufficio, assegnando all’odierno ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla, comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento e rinviando il procedimento a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 marzo 2022. La Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 9616/2021 Numero sezionale 809/2022 Numero di raccolta generale 9825/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b
Decreto Cassazione n. 09825/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris