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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:54
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61988CJ0324_IT

[OSCURATO:PERSONA] causa C-324/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA], vedova Scaduto, e altri e Alliance nationale des mutualités chrétiennes, con sede in Bruxelles, domanda vertente sull' interpretazione degli articoli 1 e 27 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n . 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( GU 30, pag . 561 ), dell' art . 28 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n . 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n . 3 ( GU 30, pag . 597 ), nonché degli articoli 1, 45 e 48 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori F.A .

Schockweiler, presidente di sezione, G.F .

Mancini e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici, ( motivazione non riprodotta ) pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Mons, con sentenza 2 novembre 1988, dichiara :

[OSCURATO:PERSONA]

L' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 3 e l' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che i periodi equiparati ad un periodo di assicurazione vanno determinati sulla base dei soli criteri risultanti dalla legislazione nazionale sotto la quale tali periodi sono stati compiuti .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0324_IT [OSCURATO:PERSONA] causa C-324/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA], vedova Scaduto, e altri e Alliance nationale des mutualités chrétiennes, con sede in Bruxelles, domanda vertente sull' interpretazione degli articoli 1 e 27 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n . 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( GU 30, pag . 561 ), dell' art . 28 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n . 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n . 3 ( GU 30, pag . 597 ), nonché degli articoli 1, 45 e 48 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), LA CORTE ( seconda sezione ), composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici, ( motivazione non riprodotta ) pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Mons, con sentenza 2 novembre 1988, dichiara : [OSCURATO:PERSONA] L' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 3 e l' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che i periodi equiparati ad un periodo di assicurazione vanno determinati sulla base dei soli criteri risultanti dalla legislazione nazionale sotto la quale tali periodi sono stati compiuti .
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris