Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:54
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0324_IT
[OSCURATO:PERSONA] causa C-324/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
[OSCURATO:PERSONA], vedova Scaduto, e altri
e
Alliance nationale des mutualités chrétiennes, con sede in Bruxelles,
domanda vertente sull' interpretazione degli articoli 1 e 27 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n . 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( GU 30, pag . 561 ), dell' art . 28 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n . 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n . 3 ( GU 30, pag . 597 ), nonché degli articoli 1, 45 e 48 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Mons, con sentenza 2 novembre 1988, dichiara :
[OSCURATO:PERSONA]
L' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 3 e l' art . 1, lett . r ), del regolamento n . 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che i periodi equiparati ad un periodo di assicurazione vanno determinati sulla base dei soli criteri risultanti dalla legislazione nazionale sotto la quale tali periodi sono stati compiuti .