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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40927/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato e, comunque, all'avvenuta ritrattazione della condotta; - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, il ricorso non affronta le ragioni che avevano determinato la conferma della sentenza di condanna, limitandosi a riproporre le medesime censure d'appello (se si esclude la prospettazione della "ritrattazione", inammissibile perché non prospettata alla corte di merito e comunque manifestamente infondata trattandosi di un post factum).

La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - il prevenuto avesse consegnato agli operanti un documento riportante generalità diverse dalle proprie nella piena consapevolezza di commettere la conseguente falsità (senza che avesse rilievo alcuno la sua successiva condotta); - ciò dimostrasse, rispetto alle precedenti condanne patite, la sua accentuata pericolosità; - dovesse per tali ragioni escludersi l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato e, comunque, all'avvenuta ritrattazione della condotta; - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, il ricorso non affronta le ragioni che avevano determinato la conferma della sentenza di condanna, limitandosi a riproporre le medesime censure d'appello (se si esclude la prospettazione della "ritrattazione", inammissibile perché non prospettata alla corte di merito e comunque manifestamente infondata trattandosi di un post factum). La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - il prevenuto avesse consegnato agli operanti un documento riportante generalità diverse dalle proprie nella piena consapevolezza di commettere la conseguente falsità (senza che avesse rilievo alcuno la sua successiva condotta); - ciò dimostrasse, rispetto alle precedenti condanne patite, la sua accentuata pericolosità; - dovesse per tali ragioni escludersi l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]