CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 agosto 1980
Cassazione n. 45541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'11/11/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 novembre 2022, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena sospesa di mesi due e giorni venti di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis legge 13 dicembre 1989, n. 401, per aver esercitato attività di intermediazione della raccolta scommesse per conto della Planetwin365, priva di concessione dell'AAMM5 e senza autorizzazione ex art. 88 Tulps. [OSCURATO:PERSONA] il 23/06/2014. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 4 comma 4 bis legge 13 dicembre 1989, n. 401, applicazione di una pena illegale e art. 157-161 cod.proc.pen., prescrizione del reato tenuto conto della natura contravvenzionale della condotta di intermediazione nell'attività organizzata di raccolta delle scommesse. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Senza ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, è qui sufficiente ricordare il principio reiteratamente espresso secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4 comma 4 bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851, del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 2, n. 17093 del 28/03/2013, Faggioli e altri, Rv. 255552). Dunque, sussiste il reato di cui all'art. 4 comma 4 bis cit. quando l'attività di intermediazione è gestita dall'operatore italiano per conto di una società esterna che opera in assenza di concessione dell'AAMS, e dell'autorizzazione ex art 88 Tulps in capo all'intermediario. 4. Nel caso in esame, risulta accertato, e non qui contestato, che il ricorrente ha svolto l'attività di raccolta delle scommesse per conto della Planetwin365, attraverso cinque postazioni internet, di cui quattro collegate al sito www.planetwin.365.it, in mancanza di concessione dell'AAMS in capo a tale società e dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps in capo all'intermediario Ingrassia in quanto mai richiesta. È dunque pacifico che l'imputato, in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 88 Tulp, abbia deliberatamente esercitato l'attività di raccolta e di scommesse a distanza per conto di un operatore straniero, parimenti sprovvisto della necessaria concessione amministrativa, ciò che integra gli estremi del reato contestato. 5. Il ricorrente argomenta, anche mediante richiamo alla pronuncia n. 24862 del 2021 di Questa Corte, che la fattispecie di intermediazione illecita nell'attività di organizzazione e raccolta di scommesse, avrebbe natura di reato contravvenzionale.6. Si tratta di affermazione non condivisibile perché contraria al dato normativo. La norma di riferimento è l'art. 4 - Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa - che nel testo vigente alla data di commissione del fatto 26/03/2014, al primo comma, puniva, con la reclusione da tre a sei anni (la multa da 20.000 a 50.000 è stata introdotta dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75). - chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; - chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). - chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione e le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito con la sanzione della reclusione da tre a sei anni (la multa da 20.000 a 50.000 euro è stata introdotta dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75), chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Infine, chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalita' e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal edesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 7. Si tratta di una disposizione a più norme incriminatrici. Con essa il legislatore ha previsto una pluralità di fattispecie incriminatrici che descrivono diverse ed eterogenee condotte delle quali ciascuna integra un diverso reato. A differenza di una fattispecie a più norme che descrive una pluralità di condotte fungibili con le quali può essere integrata in via alternativa una unica norma incriminatrice, la disposizione a più norme incrimina attraverso una sola disposizione più fattispecie di reato. All'interno della stessa disposizione sono individuabili una pluralità di norme incriminatrici che possono concorrere tra loro e le diverse condotte eterogenee, individuate all'interno della stessa disposizione, prevedono trattamenti sanzionatori diversificati a seconda dei diversi beni giuridici offesi dalle condotte. 8. A tale categoria appartiene la disposizione di cui all'art. 4 cit. che al suo interno prevede condotte tra loro eterogenee, che integrano distinti reati, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso trattamento sanzionatorio in ragione della maggior/minor offesa del bene giuridico. Ed allora spetta all'interprete, data una condotta di reato, la sussunzione della stessa all'interno di una delle norme incriminatrici. 9. Quanto al caso in esame, il ricorrente è stato ritenuto responsabile della condotta punita al comma 4 bis dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, per avere svolto l'attività di intermediazione per la raccolta di scommesse per conto dell'operatore straniero Planetwin365 in assenza della concessione in capo al medesimo e di autorizzazione ex art. 88 Tulps in capo al ricorrente. Il comma 4 bis fa rinvio al trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 4 cit. 10. La difesa sostiene la natura di reato contravvenzionale della condotta ascritta all'imputato anche mediante richiamo ad una pronuncia di Questa Corte (n. 24862 del 2021). La tesi difensiva risulta contraria al dato normativo. Sotto un primo profilo le condotte per le quali è prevista la pena dell'arresto e ammenda sono del tutto estranee alla contestazione mossa. Sono fattispecie contravvenzionali: l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita'; chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione; chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalita' e tecniche diverse da quelle previste dalla legge; chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. Escluso il riferimento alle fattispecie contravvenzionali del tutto eterogenee rispetto alla condotta di intermediazione nella raccolta di scommesse in assenza di concessione e di autorizzazione, il riferimento contenuto nel comma 4 bis alle sanzioni dell'art. 4 al primo comma del medesimo articolo non può che essere inteso quale riferimento alla fattispecie delittuosa prevista dall'art. 4 che, dopo avere sanzionato le diverse condotte di organizzazioni di raccolta e scommesse a seconda della diversa tipologia di scommessa (lotto, CONI, UNIRE), prevede l'ulteriore fattispecie di delitto per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.11. In conclusione, il richiamo quoad penam operato dal legislatore nel comma 4 bis, per il soggetto che, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, deve essere inteso quale richiamo alla fattispecie di delitto, stante l'identità di ratio punitiva e di omogena lesione del bene giuridico, essendo del tutto eterogenee per tipo e natura del bene giuridico, le condotte contravvenzionali. La natura di delitto di cui all'art. 4, comma 4 bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401, e non la fattispecie contravvenzionale della legge citata, era già stata affermata da una risalente pronuncia, nel caso di esercizio abusivo, mediante collegamento a siti internet di "bookmakers" esteri, di attività organizzata finalizzata all'accettazione, alla raccolta o al favoreggiamento dell'accettazione per via telematica di scommesse su partite di calcio del campionato italiano, trattandosi di scommesse pronostici su attività sportive gestite dal CONI (Sez. 3, n. 26757 del 05/05/2010, Landolina, Rv. 248061 — 01) e successivamente anche da Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, Ranucci, Rv. 281473 — 01). Si era chiarito, con argomenti ineccepibili e a cui il Collegio intende dare continuità, che «l'art. 4 bis non aggiunge nulla limitandosi a richiamare le sanzioni del comma 1 per chiunque privo di concessione, autorizzazioni o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 testo unico di pubblica sicurezza svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere comunque favorire l'accettazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere in Italia o all'estero. È di tutta evidenza, pertanto, che la natura del reato - delitto o contravvenzione - dipenda esclusivamente dal settore in cui si opera la raccolta delle scommesse» e in ciò si distingue rispetto alla citata pronuncia del 2021 che non è richiamo pertinente. 12. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta l'ipotesi delittuosa nella specie in quanto dalla sentenza impugnata risulta che l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse per conto dell'operatore estero Planetwin365, senza la prescritta concessione e autorizzazione in capo all'intermediario, in relazione a gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (cfr. pag. 1). 13. La manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, per qualsiasi motivo, non consente il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità, non essendo maturata la prescrizione del reato in epoca precedente alla pronuncia impugnata tenuto conto dei termini di prescrizione dei delitti, ai sensi degli artt. 157-161 cod.pen. pari ad anni sette e mesi sei, e del periodo di sospensione del corso della prescrizione come indicato nella sentenza impugnata. 14. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.