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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31561/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello di Bologna non avrebbe motivato in ordine all'entità della pena inflitta; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto congrua la pena inflitta in ragione del tenore delle minacce di morte proferite dall'imputato e dei suoi numerosi precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio (pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello di Bologna non avrebbe motivato in ordine all'entità della pena inflitta; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto congrua la pena inflitta in ragione del tenore delle minacce di morte proferite dall'imputato e dei suoi numerosi precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio (pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 lu
Sentenza Cassazione n. 31561/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris