CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere attestato falsamente di aver conseguito per l'anno 2012, insieme al proprio nucleo familiare, un reddito complessivo pari a euro 10.041,21, sottacendo di avere in realtà conseguito, per il medesimo anno di imposta, un reddito complessivo pari a euro 11.602,91. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che il reato in disamina, quanto all'elemento soggettivo, richiede il dolo generico, che deve essere rigorosamente provato. La sentenza impugnata ha puntualizzato come la normativa fiscale si presenti complessa e come sia possibile che l'istante cada in errore sul calcolo o sull'identificazione dei redditi da inserire in dichiarazione. Tuttavia, i giudici di merito non hanno fatto corretto uso dei principi illustrati, ritenendo che ogni allegazione di errore dell'imputato si infranga con il dato complessivo dell'esistenza di beni immobili e autovetture comunque riconducibili al nucleo familiare, che l'istante aveva l'obbligo di indicare. Tale affermazione è illogica, non potendo di per sé escludere l'esistenza di un errore colposo del ricorrente. Parimenti illogica è l'affermazione in ordine alla omessa indicazione di beni e redditi della moglie e del figlio dell'istante, ritenuti "certamente noti" e comunque valutando tale omissione come un errore non scusabile in quanto ovviabile con la minima diligenza, in ciò quindi ammettendo l'esistenza di un errore. Non è stato considerato che la componente reddituale non indicata, riferita alla moglie (peraltro irrisoria, pari ad euro 482,00) non era stata riportata in alcuna dichiarazione fiscale; né può ritenersi presunta la conoscenza da parte dell'imputato di tale componente reddituale percepita dalla moglie in ragione del rapporto di convivenza. I redditi percepiti dal figlio non dovevano essere indicati nell'istanza di ammissione al patrocinio, in quanto lo stesso non faceva più parte, alla data di presentazione dell'istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), del nucleo familiare dell'imputato. La Corte territoriale, in definitiva, nulla ha argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo generico in capo al ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, là dove evidenzia le lacune giuridico-motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del necessario elemento soggettivo (dolo) ai fini della configurabilità del reato in disamina. 2. Sul punto, si deve premettere che, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192-01). Allo stesso modo, è stato affermato il principio secondo cui, nella materia in disamina, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017 - dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949-01). 3. La Corte territoriale non ha fatto buon uso dei suddetti insegnamenti, trascurando di approfondire compiutamente il tema del dolo, ritenendolo sussistente sulla base di un ragionamento illogico ed erroneo in diritto. In primo luogo, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di un obbligo a carico del ricorrente di indicare - nell'istanza di ammissione al patrocinio - tutti i beni immobili e le autovetture comunque riconducibili al nucleo familiare, obbligo non previsto dal combinato disposto degli artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002. Sulla base di tale asserito (ed insussistente) obbligo, i giudici territoriali hanno illogicamente ritenuto pretestuose le allegazioni del ricorrente, tese ad evidenziare l'errore colposo riguardante la mancata indicazione, nell'istanza, del residuale modesto reddito conseguito dalla moglie e di quello del figlio, affermando apoditticamente la sicura conoscenza da parte del ricorrente di tali redditi ulteriori, e richiamando in proposito il non pertinente principio per cui i profili giuridici connessi alla ricostruzione dei redditi da dichiarare costituiscono elementi integrativi del precetto, sicché l'errore deve ritenersi a tutti gli effetti un errore di diritto inescusabile ex art. 5 cod. pen., quindi non esimente ai sensi dell'art. 47, comma 3, cod. pen. Senza considerare, tuttavia, che l'imputato - quanto ai redditi da inserire nell'istanza - non aveva invocato un errore di fatto su legge extrapenale, ma un vero e proprio errore sul fatto (mancata conoscenza o dimenticanza della modesta quota di reddito a tassazione separata percepita dalla moglie e del reddito del figlio), certamente rilevante ai fini della valutazione sulla configurabilità del dolo in capo al ricorrente. 4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che nel nuovo giudizio si atterrà ai principi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 7 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] dro Ranaldi rizia Piccialli é.)i) U'L* V OEpO