CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ci [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro A.S.L. AVELLINO – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Avellino, alla via degli Imbimbo, n. 10. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5494/2018della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 158/2013 il Tribunale di Avellino ingiungeva all’ “A.S.L. Avellino” di pagare al ricorrente “[OSCURATO:PERSONA] – Chimica di A. Tucci C.” s.n.c. la somma di euro 26.622,98, oltre interessi e spese, a titolo di residui importi dovuti per prestazioni sanitarie di patologia clinica erogate dal laboratorio ricorrente in regime di accreditamento provvisorio in favore di soggetti assistiti dal S.S.N. nel corso dell’anno 2008. 2.L’ “A.S.L. Avellino” proponeva opposizione. Deduceva di aver già corrisposto quanto dovuto e null’altro spettava a controparte in dipendenza dell’applicabilità della “regressione tariffaria” correlata all’avvenuto superamento del “tetto di spesa” e dell’applicabilità del cosiddetto “sconto tariffario”(cfr. sentenza d’appello, pag. 2). [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell’ingiunzione. Si costituivail “Centro di [OSCURATO:PERSONA] – Chimica di A. Tucci C.” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’opposizione. 3.Con sentenza n. 1744/2015 il tribunale rigettava l’opposizione. 4.L’ “A.S.L. Avellino” proponeva appello. Resisteva il “Centro di [OSCURATO:PERSONA] –Chimica di A. Tucci C.” s.n.c. 5.Con sentenza n. 5494/2018 la Corte di Napoli accoglieva il gravame e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava i l “ Centro di [OSCURATO:PERSONA] –Chimica” a restituire quanto ricevuto in esecuzione dell’ordinanza ex art.648 cod. proc. civ. nonché arimborsare a controparte le spese del doppio grado. Evidenziavala Corte d i Napoli in ordine allo “ sconto tariffario ” di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 che ai fini della sua applicabilità non esplicava valenza l’annullamento del decretodel 12.9.2006 del Ministero della Salute, recante enunciazione delle tariffe e richiamato dal medesimo art. 1, comma 796, lett. o), legge cit.(cfr. sentenza d’appello, pagg. 3 - 4 ) . Evidenziava la Corte di Napoli in ordine alla “regressione tariffaria” che il superamento del “tetto di spesa” doveva reputarsi appieno riscontrato alla stregua della nota di credito emessa dal “Centro di [OSCURATO:PERSONA] – Chimica” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Evidenziava pertanto che non assumeva rilievo la questione concernente il riparto dell’onere probatorio in punto di superamento del “tetto di spesa” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Evidenziava poi, la corte, che all’applicazione retroattiva della “regressione tariffaria” non ostava la già avvenuta erogazione delle prestazioni, attesa la preclusione all’acquisizione di prestazioni sanitarie postulanti risorse finanziarie superiori a quelle disponibili(cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 - 6 ) . Evidenziava dunque che doveva reputarsi appieno legittimo un sistema di remunerazione definibile con esattezza unicamente “ a consuntivo ” (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava ancora che l’applicazione della “regressione tariffaria” non risultava preclusa dalla mancata istituzione di un tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate(cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava infineche la documentazione acquisita non dava dimostrazione delle irregolarità procedimentali addotte dall’appellato, siccome la “regressione tariffaria” era stata adottata con delibera n. 788 del 4.11.2009 del commissario straordinario dell’ “A.S.L.” con riferimento all’intera macroarea, così come previsto contrattualmente(cfr. sentenza d’appello, pag g . 9 - 1 0 ) .6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “Centro di [OSCURATO:PERSONA] – Chimica di A. Tucci C.” s.n.c.; ne ha chiesto sulla scorta di cinquemotivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione. L’ “A.S.L. Avellino” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che sin dal suo primo atto difensivo ha eccepito l’inesistenza del “tetto di spesa”, “in quanto il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] era stato definitivamente annullato prima dal [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e poi dal Consiglio di Stato” (così ricorso, pag. 6). Deduce poiche grava sull’ “A.S.L.” l’onere della dimostrazione dell’avvenuto superamento del “tetto di spesa”(cfr. ricorso, pag. 5). Deduce quindi, da un canto, che hadisconosciuto di aver superato la “capacità operativa massima”;d’altro canto, che l’ “A.S.L.” non ha né dedotto né provato il superamento da parte sua del “tetto di spesa”(cfr. ricorso, pag. 6). 9.Il primo motivo di ricor so è inammissibile. 10. I l mezzo di impugnazione in esame difetta di specificità e di “autosufficienza”, siccome riferisce del tutto genericamente di “provvedimento amministrativo della [OSCURATO:PERSONA]” e di pronunce del T.A.R. di Napoli e del Consiglio di Stato. Specifici riferimenti neppure si rinvengono in calce al ricorso. 11.Vero è, d’altra parte, che questa Corte ha chiarito che grava “di converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa” (così in m otivazione Cass. 31.8.2016, n. 17437; cfr. altresì Cass. (ord.) 12.9.2019, n. 22849; Cass. (ord.) 27.7.2018, n. 19937). E però la Corte di Napoli ha puntualizzato – lo si è anticipato - che il superamento del “tetto di spesa” doveva reputarsi appieno riscontrato alla stregua della nota di credito emessa dal “Centro di [OSCURATO:PERSONA] –Chimica” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).Viepiù - ha soggiunto - che l’appellato av eva contestato l’applicabilità della “regressione tariffaria” a motivo dell’asserito difetto di una valida deliberazione dell’ “A.S.L.” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Cosicché, perun verso, sovviene l’insegn amento di questa Corte secondo cui l’indagine sull’incidenza dell’onere della prova è superflua, allorché il giudice ritenga di potere compiutamente formare il proprio convincimento sulla base delle risultanze probatorie acquisite al processo(cfr. Cass. sez. lav. 12.4.1983, n. 2589; Cass. 8.5.2006, n. 10499; Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass.21.5.1979, n. 2945). Cosicché, per altro verso, il motivo non si correla, non censura la “ ratio in parte qua decidendi”(cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cas sazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). 12.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ., l’omesso esame degli atti e delle eccezioni in merito all’onere probatorio.Deduce che la Corte di Napoli, allorché ha ritenuto che avesse riconosciuto l’avvenuto superamento del “tetto di spesa”, non ha tenuto conto della diffida ad adempiere del 12.9.2008 (cfr. ricorso, pag. 7). Deduce altresìche, così come ha reiteratamente addotto sin dalla comparsa di costituzione nelgiudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, era onere dell’ “A.S.L.” provare il superamento del “tetto di spesa” (cfr. ricorso, pag. 8). 13.Il secondo motivo di ricor so del pari è inammissibile. 14.La Corte di Napoli, allorché ha reputato comprovato il superamento del “tetto di spesa”, ha qualificato la nota di credito emessa dal “Centro di [OSCURATO:PERSONA] – Chimica” “in buona sostanza (…) un vero e proprio riconoscimento del debito” (così sentenza d’appello, pag. 5). E questa Corte spiega che è riservata al giudice delmerito e sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 cod. civ. (cfr. Cass. 29.7.2019, n. 20422). 15.Su tale scorta si rimarca quanto segue. Da un lato, la surriferita operata qualificazione è congrua ed ineccepibile. Dall’altro, con il mezzo in esame il ricorrente si duole dell’omessa valutazione di un esito –la summenzionata diffida - probatorio. E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque –è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).16.Ovviamente con riferimento alla ragione di censura altresì veicolata da l mezzo in esame (per cui era onere dell’ “A.S.L.” provare il superamento del “tetto di spesa”)va ribadita l’elaborazione di questa Corte prima citata ( cioè, tra le altre, Cass. sez. lav. n. 2589/1983 eCass. n. 10499/2006). 17.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge n. 296 del 27.12.2006. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a reputare operante lo “sconto tariffario”(cfr. ricorso, pag. 10). Deduce che la corte d’appello non ha tenuto contoche il decreto ministeriale del 12.9.2006 è stato annullato con sentenze, passate in giudicato, n. 12977/2007, n. 12978/2007, n. 2721/2008 e n. 3735/2008 del T.A.R. del Lazio, il che ha reso inapplicabile la scontistica ex legen. 296/2006, siccome è stata espunta la base di calcolo della percentuale di sconto (cfr. ricorso, pag. 11). 18.Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile. 19.Si rimarca, dapprima, che il ricorrente ha denunciato, sic et simpliciter , la violazione e falsa applicazione della legge n. 296 del 27.12.2006. Sovviene perciò l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del qualeil ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme, è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Cass. sez. un. 18.7.2013, n. 17555). Ben vero, la surriferita ragione di inammissibilità viepiù rileva siccome la Corte di Napoli hain ordine allo “sconto tariffario” evidenziato che il decreto del 12.9.2006 del Ministero della Salute – annullato in sede giurisdizionale amministrativa -costituiva “non la fonte dello sconto” ma un mero parametro tariffario, sicché nulla ostava all’operatività della disciplina di cui alla legge n. 296/2006, nel cui lasso triennale di vigenza le prestazioni controverse erano state erogate (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 20.Si rimarca, dipoi, che il motivo difetta di specificità e di “autosufficienza”, siccome non riproduce testualmente le sentenze del T.A.R. del Lazio menzionate allepagine 10 - 11 del ricorso. Sovviene pertanto l’indicazione di questa Corte a tenor della quale nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di “autosufficienza” del ricorso; sicché , la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508). In tal guisa invano il ricorrente prospettache i giudicati che si correla no alle pronunce del T.A.R. del Lazio, ha nno caducato con efficacia erga omnes il decreto del 12.9.2006 del Ministero della Salute(cfr. ricorso, pag. 12). 21.Si rimarca, in ogni caso, che le pronunce del T.A.R. del Lazio dal ricorrente richiamate sono antecedenti alla pronuncia della Corte costituzionale n. 94/2009 richiamata nella motivazione dell’impugnato dictum e sulla cui scorta ha corte di merito ha assunto chel’annullamento del decreto ministeriale “non può certo comportare l’inapplicabilità di una norma di legge volta a stabilire le tariffe applicabili esclusivamente a far data dalla sua entrata in vigore” (così sentenza d’appello, pag. 4).Ebbene, il riferito rilievo della c orte distrettuale non risulta disallineato rispetto all’elaborazione di questa Corte(si reitera che le prestazioni sanitarie per cui si controverte sono state erogate nel corso dell’anno 2008). Ovvero rispetto all’insegnamentoper cui il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull’intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l’imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. 10.7.2020, n. 14778). Ovvero rispetto all’insegnamento per cui, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, losconto previsto dall ’ art. 1, comma 796, lett. o), della l egge n. 296 del 2006 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l’ “incipit”della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione(cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007). 22.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge n. 502/1992.Deduce che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1205/2010 ha confermato la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 12982/2007 che aveva escluso l’ammissibilità della “regressione tariffaria”(cfr. ricorso, pag. 16). Deduce poi che il G.A.ha annullato tutte le delibere della Regione Campania con cui sono stati fissati i “tetti di spesa” (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce quindi che ha errato la corte ad applicare la “regressione tariffaria”. 23.Il quarto motivo di ricorso analogamente è inammissibile . 24.Il ricorrente ha denunciato, tout court, la violazione e falsa applicazione della legge n. 502/1992. Si ripropone dunque la ragione di inammissibilità enunciata dalle sezioni unite di questa Corte dapprima menzionata(cfr. Cass. sez. un. n. 17555/2013). Parimenti si ripropone il difettodi specificità e di “autosufficienza”, siccome il motivo non riproduce l’integrale testo delle menzionatesentenze del Consiglio di Stato edel T.A.R. del Lazio. 25.In ogni caso, in ordine all’asserita erronea ap plicazione da parte della Corte partenopea della “regressione tariffaria”, si tenga contoche l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; e che con siffatto contratto, peraltro,la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione dellaeventuale regressione tariffaria nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio(cfr. Cass.(ord.) 5.7.2018, n. 17588).26.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione della legge n. 502/1992 e della D.G.R.C. n. 2157/2005. Deduce in primo luogo che la regressione tariffaria non è stata nei suoi confronti disposta, conformemente alle previsioni della delibera della Giunta della Regione Campania n. 2157/2005, con deliberazione del direttore generale dell’ “A.S.L. Avellino” (cfr. ricorso, pagg. 19 -20). Deduce che l’ “A.S.L.” si è limitata a comunicarle una nota “applicativa” della regressione assunta da organo incompetente (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce in secondo luogo che la regressione tariffaria non è stata determinata dal tavolo tecnico costituito presso l’ “A.S.L.” (cfr. ricorso, pagg. 20 -21). Deduce in terzo luogo che ha sottoscritto con l’ “A.S.L.” uno specifico contratto con il quale, in sede di definizione dei “tetti di spesa”, si è fatto riferimento alla branca della “[OSCURATO:PERSONA]”, cosicché l’eventuale regressione tariffaria sarebbe stata da applicare in relazione all’eventuale superamento dei “tetti di spesa” relativi a tale branca e non già all’intera macroarea di “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. ricorso, pagg. 21 - 23 ) . 27.Il quinto motivo di ricor so similmente è inammissibile. 28.Al là della circostanza per cui la rubrica del motivo parimenti sollecita il riferimento alla pronuncia delle sezioni unite n. 17555/2013, esaustivi e dirimenti sono i seguenti ulteriori rilievi. La censura in primo luogo veicolata dal mezzo in disamina risulta del tutto avulsa e non si confronta in termini specifici e puntuali con il riscontro operato dalla Corte di Napoli, secondo cui “la regressione è stata adottata con delibera del commissario straordinario della ASL in atti (delibera n. 788 del 4/1/2009)” (così sentenza d’appello, pag. 10). La censura in secondo luogo veicolata dal mezzo in disamina si palesa del tutto ingiustificata alla luce dell’elaborazione di questa Corte. Ovvero alla luce dell’insegnamento secondo cui, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l’esercizio da parte della A.S.L.di fissare laregressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all’imprecisione nell’adempimento all’obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale(cfr. Cass. (ord.) 13.2.2023, n. 4375). La censura in terzo luogo veicolata dal mezzo in disamina difetta di specificità e di “autosufficienza” con riferimento al menzionato contratto, applicativo del precedente protocollo di intesa(cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048). In ogni caso va ribadito che la corte territoriale ha puntualizzato che la regressione tariffaria era stata adottata “con riferimento all’intera macroarea come contrattualmente previsto” (così sentenza d’appello, pagg. 9 –10) e che l’avvenuto superamento del “tetto di spesa” doveva reputarsi comprovato alla luce della nota di credito emessa dal “Centro di Diagnostica” appellato. È innegabilequindi che la doglianza in terzo luogo addotta dal ricorrente si risolve, comunque,in una censura “di merito”.Cosicché soccorre l’elaborazione di questo Giudice secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 29.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 30.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, “Centro di [OSCURATO:PERSONA] – Chimica di A. Tucci C.” s.n.c., a rimborsare allacontroricorrente, “ A.S.L. Avellino” , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensidell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il