CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 33497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iz$ Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116 cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; 2. Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto corrette in punto di diritto; ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, incorso in altre precedenti violazioni del codice della strada e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]