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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35196/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 22/09/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui di cui agli artt. 56 cod. pen. - 55 co. 9 L. 231/2007 (capo B), art. 648 cod. pen. (capi C ed E) e 55 co. 9 L. 231/2007 (capo D) e lo aveva perciò condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata escussione, da parte della Corte di appello, del teste Capone, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico: il motivo, infatti, omette di dar conto che la richiesta, avanzata con l'atto di appello, è stata disattesa dai giudici milanesi sotto un duplice profilo su cui, invero, la difesa omette il confronto: in primo luogo, infatti, la Corte di appello ha fatto presente che tutte le dichiarazioni rese dal Capone nel corso delle indagini preliminari erano già confluite nel processo sull'accordo delle parti e che, per altro verso, la "novità", su cui il teste avrebbe dovuto riferire, non aveva rilievo dirimente in ordine alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente (cfr., pagg. 4-5 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 22/09/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui di cui agli artt. 56 cod. pen. - 55 co. 9 L. 231/2007 (capo B), art. 648 cod. pen. (capi C ed E) e 55 co. 9 L. 231/2007 (capo D) e lo aveva perciò condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata escussione, da parte della Corte di appello, del teste Capone, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico: il motivo, infatti, omette di dar conto che la richiesta, avanzata con l'atto di appello, è stata disattesa dai giudici milanesi sotto un duplice profilo su cui, invero, la difesa omette il confronto: in primo luogo, infatti, la Corte di appello ha fatto presente che tutte le dichiarazioni rese dal Capone nel corso delle indagini preliminari erano già confluite nel processo sull'accordo delle parti e che, per altro verso, la "novità", su cui il teste avrebbe dovuto riferire, non aveva rilievo dirimente in ordine alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente (cfr., pagg. 4-5 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris