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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 27429/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 9918/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 3540/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.3540/2019 pubblicata il 9-09-2019 la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Ghana, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per ragioni economiche e familiari, ossia per contrasti legati alla proprietà di un terreno.

La Corte d'appello, per quanto ora di interesse, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è così rubricato:« Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 25/2008, in combinato disposto con l'art. 5 comma 6 del T.U. in materia di immigrazione».

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.».

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua particolare condizione di fragilità, ma si limita a svolgere astratte considerazioni sulle violazioni dei diritti umani e sulla povertà del suo Paese.

La Corte d'appello ha ritenuto che gli elementi addotti dal richiedente (sporadiche prestazioni lavorative retribuite) non fossero probanti di una sua effettiva integrazione nel tessuto socio-culturale del Paese ospitante (pag.11 sentenza impugnata).

Si tratta di un accertamento di fatto motivato in modo idoneo, a cui il ricorrente contrappone una diversa ricostruzione e valutazione, deducendo di essere radicalmente e stabilmente inserito in Italia e richiamando il contratto di lavoro e le buste paga che allega al ricorso per cassazione, senza tuttavia indicare se, quando e come abbia prodotto quei documenti nei giudizi di merito.

Sotto tale profilo, ossia con riguardo all'integrazione nel territorio nazionale, la censura difetta di autosufficienza e la produzione documentale allegata al ricorso per cassazione è inammissibile, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all'art.372 c.p.c..4.

Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9918/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 3540/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.3540/2019 pubblicata il 9-09-2019 la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Ghana, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per ragioni economiche e familiari, ossia per contrasti legati alla proprietà di un terreno. La Corte d'appello, per quanto ora di interesse, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è così rubricato:« Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 25/2008, in combinato disposto con l'art. 5 comma 6 del T.U. in materia di immigrazione». 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente non precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua particolare condizione di fragilità, ma si limita a svolgere astratte considerazioni sulle violazioni dei diritti umani e sulla povertà del suo Paese. La Corte d'appello ha ritenuto che gli elementi addotti dal richiedente (sporadiche prestazioni lavorative retribuite) non fossero probanti di una sua effettiva integrazione nel tessuto socio-culturale del Paese ospitante (pag.11 sentenza impugnata). Si tratta di un accertamento di fatto motivato in modo idoneo, a cui il ricorrente contrappone una diversa ricostruzione e valutazione, deducendo di essere radicalmente e stabilmente inserito in Italia e richiamando il contratto di lavoro e le buste paga che allega al ricorso per cassazione, senza tuttavia indicare se, quando e come abbia prodotto quei documenti nei giudizi di merito. Sotto tale profilo, ossia con riguardo all'integrazione nel territorio nazionale, la censura difetta di autosufficienza e la produzione documentale allegata al ricorso per cassazione è inammissibile, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di cui all'art.372 c.p.c..4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nell
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