CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 25898/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica in danno di un ente condominiale; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sicchè le stesse si devono considerare non specifiche e soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (è del tutto irrilevante, segnatamente, che il contratto di locazione con la proprietà fosse solo verbale, che vi fosse un "tacito accordo", avendo, la sentenza impugnata in doppia conforme, esplicitato le ragioni della effettiva riconducibilità al prevenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, della condotta di allaccio abusivo al contatore condominiale, pagg. 3 e 4, con cui il ricorso rinuncia a confrontarsi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il copsi estensore [OSCURATO:PERSONA]