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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35004/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Il vizio parziale di mente non è stato riconosciuto con adeguata motivazione incentrata sulle conclusioni del consulente della difesa che aveva riscontrato nell'imputato un ritardo mentale lieve con caratteristiche tali da non incidere sulla consumazione del reato Le circostanze attenti generiche, la cui applicazione, peraltro, il ricorrente non prospetta avere invocato in sede di conclusioni, sono state comunque negate con motivazione implicita desumibile dalle valutazioni sulla gravità de fatto e dalla dosimetria della pena fissata in misura sensibilmente superiore al minimo della pena pecuniaria.

Al momento della decisione impugnata non era ancora decorso il termine massimo dì prescrizione tento conto delle sospensioni disposte nel corso del giudizio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il vizio parziale di mente non è stato riconosciuto con adeguata motivazione incentrata sulle conclusioni del consulente della difesa che aveva riscontrato nell'imputato un ritardo mentale lieve con caratteristiche tali da non incidere sulla consumazione del reato Le circostanze attenti generiche, la cui applicazione, peraltro, il ricorrente non prospetta avere invocato in sede di conclusioni, sono state comunque negate con motivazione implicita desumibile dalle valutazioni sulla gravità de fatto e dalla dosimetria della pena fissata in misura sensibilmente superiore al minimo della pena pecuniaria. Al momento della decisione impugnata non era ancora decorso il termine massimo dì prescrizione tento conto delle sospensioni disposte nel corso del giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 35004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris