CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27240/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f rs- [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 14 maggio 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la nullità del giudizio di primo grado per omessa traduzione dell'imputato in udienza, posto che la Corte di appello aveva erroneamente affermato che il ricorrente era stato scarcerato, quando invece si trattava di un provvedimento di sospensione della carcerazione con differimento provvisorio dell'esecuzione della pena per motivi di salute 1.2 Il difensore lamenta inoltre che vi era stata una parziale e del tutto distorta valutazione delle risultanze della prova indiziaria emersa, visto che la pronuncia di condanna si fondava unicamente su quanto dichiarato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e che non era emersa alcuna prova sulla condotta posta in essere dal ricorrente; inoltre la ricognizione fotografica effettuata da Rossi era nulla ed inutilizzabile in quanto aveva avuto modo di ascoltare le risposte date dal teste [OSCURATO:PERSONA] relativa alla descrizione fisica di Marouane, Il ragazzo che avrebbe restituito il cellulare In buona sostanza, prosegue il difensore, la responsabilità dell'imputato si basava sulle risultanze testimoniali rese alla [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che gli agenti avevano provveduto a compiere accertamenti sulla base di dichiarazioni mai riscontrate. 1.3 II difensore eccepisce l'inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata derubricazione del fatto in quello previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen., posto che non era stata posta in essere alcuna violenza direttamente nei confronti della persona offesa. 1.4 Il difensore lamenta che avrebbe dovuto essere inflitta una pena maggiormente congrua, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 cod.pen. e delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., in quanto doveva tenersi conto del presocchè assente grado di consapevolezza e volontarietà da parte dell'imputato in ordine al fatto ascritto e dell'assenza sostanziale di precedenti penali e giudiziari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 2 c- 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato esaurientemente su tutti i motivi di ricorso (si veda pag.5 della sentenza impugnata quanto al primo motivo; pag. da 6 a 9 relativamente alle dichiarazioni della persona offesa Rossi, riscontrate dal certificato medico in atti e da quanto affermato dal teste Orificini, ed al riconoscimento fotografico effettuato). Quanto all attenuanti generiche, le stesse sono state già concesse dal giudice di primo grado; la richiesta di concessione di ulteriori attenuanti è assolutamente generica, e che il motivo è comunque inammissibile per non essere stato proposto in appello. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i