CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15745/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroMinistero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro rappre-sentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AvvocaturaGenerale dello Stato, in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4779/2023, pub-blicata il 03/07/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026La Emona-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito SOCIETA'Numero di raccolta generale 15745/2026EMONA o EMONA) ha convenuto in giudizio il Ministero delDl'aEtac pounbbolicmaziioane e22 /05/2026delle Finanze (di seguito, Ministero), deducendo di essere stata costi-tuita in data 30/11/1941, all'esito dell'annessione della Provincia di Lu-biana all'allora Regno d'Italia, proclamata con r.d.l. n. 291 del 1941(conv. in l. n. 385 del 1943), al fine di rilevare i beni degli emigratitedeschi di [OSCURATO:PERSONA], così acquistando dalla [OSCURATO:PERSONA]Treu-hand G.m.b.H. tutti i beni già appartenenti ai cittadini sloveni di linguatedesca che avevano optato per il rientro in Germania dopo l'annessione.Ha, poi, precisato di avere acquisito un patrimonio di ingente valore,che, per una parte, è stato danneggiato in conseguenza degli eventibellici e, per la restante parte (come stabilito appositamente nel [OSCURATO:PERSONA] di Parigi del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva imposto la cessione allaJugoslavia della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]), è stato confiscato dalla [OSCURATO:PERSONA].Evidenziando di avere perso integralmente tutti i beni acquisiti, con im-possibilità di realizzarne qualsiasi valore di scambio, e di avere dovutotrasferire la propria sede a Roma, la SOCIETA' ha evidenziato di averechiesto di fruire dei benefici previsti dalla legislazione italiana, sia per ibeni danneggiati dalla guerra che per quelli confiscati dallo Stato estero.La stessa parte ha precisato di avere ottenuto, relativamente al concor-rente comparto dei danni subiti per eventi bellici, il pieno accoglimentodell'impugnazione della liquidazione ministeriale, conseguendo l'applica-zione del coefficiente di rivalutazione 15 in luogo di quello di 5 ascrittolein sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1068 del 27/12/1994), e di aver visto accogliere in sede giudiziale tutte le ragionirivendicate, anche in relazione ai beni confiscati dopo il Trattato di Pace,con sentenze oramai irrevocabili.La ricorrente ha così ricordato la sentenza del Tribunale Roma n. 9654/2000, riferita all'indennizzo previsto dalla l. n. 135 del 1985, che si erapronunciata nei seguenti termini: «Si costituiva in giudizio la convenutaamministrazione, limitandosi a contestare la pretesa avversaria sulla2 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 15745/2026base della sola obiezione, secondo cui non avrebbe potuto applicarsi ilData pubblicazione 22/05/2026coefficiente di valutazione più elevato richiesto dall'attrice perché la nor-mativa di settore esclude da siffatto calcolo i beni liquidati dal governojugoslavo in attuazione all'art. 79 del Trattato di Pace (fra i quali dove-vano, evidentemente, ritenersi compresi quelli confiscati alla Emona).Instava, dunque, per il rigetto delle domante attoree… Si tratta di tesiassolutamente non condivisibile, posto che già la mera lettura dell'art.79 del Trattato di pace fra l'Italia e le [OSCURATO:PERSONA] e Associate, fir-mato a Parigi il 10 febbraio 1947 e ratificato con decreto legislativo delCapo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, offre un qua-dro di riferimento del tutto incompatibile con quanto affermato dall'am-ministrazione convenuta. Invero, la norma invocata attribuisce a cia-scuna delle potenze Alleate o Associate (fra cui la Repubblica jugoslava:v. preambolo del Trattato) 'il diritto di requisire, detenere, liquidare oprendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi,che, alla data di entrata in vigore del… trattato, si trovino entro il suoterritorio e che appartengono all'Italia o ai cittadini italiani'… (paragrafo1). È chiaro, perciò, che il diritto di adottare provvedimenti incidenti sullaproprietà di beni italiani si riferisce a quei beni che sorgono sul territorioappartenente alle [OSCURATO:PERSONA] o Associate, non già sui territori chein forza del medesimo Trattato venivano ad essi ceduti, qual'era sicura-mente il territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] (come si desume dall'art.11 del Trattato, in relazione agli artt. 3 e 22). Del resto, l'esclusione dicui all'art. 1, secondo comma, l. n. 1064/49 trova la sua giustificazionenel paragrafo 3 dell'art. 79 del Trattato, che impegnava il governo ita-liano a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni in territorio già appar-tenente alle [OSCURATO:PERSONA] o Associate sarebbero stati confiscati e, per-ciò, non restituiti. Emerge da tutto quanto precede che erroneamente ilMinistero convenuto ha seguito il criterio stabilito dall'art. 5 della l. n.16/80 e che sono perciò illegittimi, per violazione di legge, i provvedi-menti amministrativi di determinazione dell'indennizzo spettante alla so-cietà attrice. A questa va invece riconosciuto il diritto all'indennizzo se-3 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026condo il diverso criterio sancito dall'art. 8 della l. n. 135/85, che, inNumero di raccolta generale 15745/2026buona sostanza, comporta il raddoppio dell'importo già ricoDnatao psucbibulictaozio n-e e22 /05/2026corrisposto - dall'amministrazione».La stessa parte ha menzionato anche la sentenza del Tribunale Roma n.5087/1988 (confermata in appello, con sentenza annullata dalla Cortedi cassazione per aspetti relativi alla quantificazione dell'indennizzo, ri-determinato in sede di rinvio dalla sentenza n. 6476/2019 della Corted'appello di Roma), con la quale le erano state riconosciute la revisionedella stima e l'avviamento, sul testuale assunto che i beni confiscati allaEMONA nella Provincia di [OSCURATO:PERSONA] erano da equiparare a quelli cedutiformalmente in base Trattato di Pace, dovendosi al contrario escluderela loro ricomprensione fra quelli perduti in territori esteri («A questoproposito occorre specificare che è assolutamente priva di fondamentola contestazione del convenuto circa l'applicazione del diverso coeffi-ciente di rivalutazione 100, previsto dall'art. 4 l. 135/85 per i beni per-duti in territori esteri in seguito a provvedimenti ablatori anteriori al 1°gennaio 1950. Questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire, con lasentenza 28 marzo 2000, n. 9654 – resa fra le stesse parti e riguardantespecificatamente la questione del coefficiente di rivalutazione applicabileall'indennizzo riconosciuto ed erogato all'esito del procedimento ammi-nistrativo – che quel coefficiente è pari a 200, trattandosi di beni ubicatiin territorio già soggetto alla sovranità italiana, essendo stata la provin-cia di [OSCURATO:PERSONA] annessa al Regno d'Italia con r.d.l. 3 maggio 1941, n. 291e assoggettata a provvedimenti legislativi e amministrativi dello Statoitaliano. In questa sede non può che confermarsi l'orientamento giàespresso, non risultando elementi capaci di indurre ad una contrariaconclusione…»).La medesima parte ha aggiunto che, ciò nonostante, il Ministero dell'E-conomia e delle Finanze non le aveva riconosciuto il diritto di fruiredell'ulteriore indennizzo fissato dalla l. n. 137 del 2001, adducendo lanon vincolatività dei pregressi giudicati (sopra richiamati), l'asserita di-versità dei beni da indennizzare e la impossibilità di ricomprendere il4 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026territorio della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] fra quelli formalmente ceduti in baseNumero di raccolta generale 15745/2026al Trattato di Pace. Data pubblicazione 22/05/2026Sulla scorta di tali premesse, la parte ha chiesto al Tribunale l'accer-tamento della spettanza e la liquidazione dell'importo dovuto a titolod'indennizzo, ai sensi della l. n. 137 del 2001, in ragione dello scaglionead essa attribuibile.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con sentenza n.19124/2018, ha respinto la domanda, escludendo in radice il dirittoall'indennizzo.Avverso la sentenza di prime cure l'EMONA ha proposto appello.La SOCIETA', con il primo motivo di gravame, ha censurato la deci-sione del Tribunale per tre ordini di ragioni: in primo luogo, ha ritenutoche il giudice di primo grado aveva violato il dettato normativo, essendopacifico in causa – in forza dell'accertamento passato in giudicato di cuialla sentenza n. 9654/2000 emessa dal Tribunale di Roma – che ai benispogliati ad EMONA dalla Repubblica Jugoslava, in quanto siti in territo-rio già italiano, come indiscutibilmente era la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], fosseda applicare (in virtù della ratio legis e per indiscutibile equiparazione)l'art. 11 del Trattato di Pace e giammai l'art. 79 dello stesso Trattato; insecondo luogo, ha affermato che la decisione del Giudice di primo gradoera andata in senso opposto rispetto alla sentenza n. 8055/2014 con cuile Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che la l. n.137 del 2001 si applicava a tutti i beni perduti in territori ex italiani; interzo luogo, ha ritenuto che il Tribunale aveva completamente ignorato,ai fini interpretativi, gli specifici richiami della difesa EMONA all'iter par-lamentare della l. n. 137 del 2001.Con il secondo motivo di appello, la EMONA ha impugnato la deci-sione del Tribunale, nella parte in cui ha statuito che «nessuna efficaciapreclusiva in questo giudizio può dunque derivare dalle statuizioni dellasentenza del Tribunale di Roma n. 9654/2000 né, a fortiori, della sen-tenza del Consiglio di Stato n. 1068/94», deducendo che la sentenza n.9654/2000 emessa dal Tribunale di Roma aveva stabilito che «per la5 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026zona di [OSCURATO:PERSONA] – al pari di quanto espressamente sancito nel TrattatoNumero di raccolta generale 15745/2026– doveva farsi riferimento, in termini di omologazione stDaantat peu bblalic azcionne 2-2/05/2026corrente ex sovranità, all'art. 11. (...). – che identico decisum sul puntoera poi contenuto nella successiva decisione del Tribunale di Roma5087/08, poi confermata in appello (...); - che lo stesso Consiglio diStato – esaminando la problematica analoga per i danni di guerra –aveva avuto anch'esso modo di statuire irrevocabilmente secondo l'or-dinamento interno l'applicabilità alla provincia di [OSCURATO:PERSONA] delle più favo-revoli disposizioni dettate per i territori soggetti a sovranità italiana ce-duti».La Corte d'appello, con sentenza n. 4779/2023, nel contraddittoriodelle parti, ha rigettato tutti i motivi di appello.Con riferimento al primo motivo di gravame, la menzionata Corteha, in primo luogo, escluso che la sentenza n. 9654/2000 avesse valoredi giudicato, trattandosi di giudizio diverso per petitum e per causa pe-tendi, poiché aveva avuto ad oggetto l'applicazione della l. n. 135 del1985 e aveva accertato il diritto della EMONA all'applicazione dell'art. 8della l. n. 135 del 1985, ma non l'equiparazione affermata dall'odiernaappellante, peraltro richiesta ai fini del riconoscimento di un indennizzodiverso rispetto a quello previsto dalla l. n. 135 del 1985, sulla scorta diquanto stabilito dalla l. n. 137 del 2001.La Corte territoriale ha anche escluso che la decisione impugnata siponesse in contrasto con la decisione delle Sezioni Unite n. 8055/2014,poiché nella sentenza appena menzionata non erano stati in alcun modoesaminati i presupposti per la spettanza del diritto all'indennizzo ai sensidella legge n. 137 del 2001, avendo piuttosto le Sezioni Unite affermatoche la pretesa all'indennizzo avanzata dai cittadini italiani per i beni, adessi appartenuti, situati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trat-tato di pace del 10 febbraio 1947, ed ivi sottoposti dal Governo jugoslavoa misure di nazionalizzazione o di esproprio, integrava l'esercizio di undiritto soggettivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con laprecisazione che, se ciò escludeva la discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA]6 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026ministrazione nella liquidazione dell'indennizzo, comunque non limitavaNumero di raccolta generale 15745/2026le scelte del legislatore nella determinazione della misura Ddaetal lpoub bslitcaezsiosneo 2,2 /05/2026trattandosi di intervento ispirato a criteri di solidarietà della comunitànazionale, non collegato ad un obbligo di natura risarcitoria per un fattoillecito, imputabile allo Stato italiano, preesistente alla legge speciale.Infine, la Corte d'appello ha ritenuto infondato anche il terzo profilodi doglianza, con cui l'appellante aveva dedotto che il Giudice di primogrado aveva completamente ignorato ai fini interpretativi gli specifici ri-chiami della difesa EMONA all'iter parlamentare della l. n. 137 del 2001,poiché il testo normativo era chiaro, dal momento che all'art. 1 della l.n. 137 del 2001 era previsto che «Ai titolari di beni, diritti ed interessiabbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trat-tato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto unulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa allapresente legge», sicché la volontà del legislatore era inequivoca nel ri-conoscere un ulteriore indennizzo soltanto ed esclusivamente ai titolaridi beni, diritti e interessi situati nelle zone cedute alla ex Jugoslavia sullabase del Trattato di Parigi del 1947 e dell'Accordo di Osimo del 1975.Sulla scorta di tali argomenti, la Corte di merito, d'accordo con ilGiudice di primo grado, ha rilevato che la graficizzazione a colori e lalegenda presenti sulla cartina geografica costituente l'allegato I del Trat-tato di pace del 1947 dimostravano, quale sicura ed oggettiva circo-stanza storica, quella per cui, alla data del Trattato di Pace del 1947, lacittà di [OSCURATO:PERSONA] e tutto l'ampio territorio circostante, ove figuravano iComuni in cui erano ubicati i beni dell'appellante, poi nazionalizzati alleAutorità jugoslave, erano già considerati parte dell'antico territorio ju-goslavo, in quanto certamente non compresi nell'area campita con co-lore rosso, limitata alla penisola istriana e agli arcipelaghi di Cherso eLussini, che, invece, era stata attribuita alla sovranità jugoslava solo inforza del medesimo Trattato di Pace del 1947.7 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026Secondo la Corte di merito, dunque, a fronte della rilevata chiarezzaNumero di raccolta generale 15745/2026del testo normativo dell'art. 1 della legge n. 137 del 2001D aeta pdubebllilcaaz iosnue a22 /05/2026portata precettiva, anche in ragione di quanto previsto dal Trattato dipace di Parigi del 1947, doveva essere escluso il diritto della EMONAs.r.l. a ottenere l'ulteriore indennizzo ai sensi della l. n. 137 del 2001,senza dover far ricorso ad altri criteri interpretativi e, in particolare,senza guardare all'iter parlamentare.La menzionata Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivodi appello, rilevando che le due sentenze del Tribunale di Roma soprarichiamate, la sentenza n. 9654/2000 e la sentenza n. 5087/2008, oltrea non avere efficacia di giudicato, sulla scorta di quanto rilevato nell'e-saminare il primo motivo di appello, avevano riguardato l'indennizzo do-vuto ai sensi della l. n. 135 del 1985 e, tenuto conto di quanto avevaavuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità in ordine al rap-porto tra la l. n. 135 del 1985 e la l. n. 137 del 2001, doveva ritenersiche la più recente legge non incidesse direttamente sulla disciplina ap-plicata da quella precedente, dichiarando esplicitamente di voler ricono-scere un ulteriore indennizzo, che costituisse conseguentemente og-getto di un nuovo ed autonomo diritto. Anche per tale motivo, dunque,per la Corte d'appello, quanto statuito dal Tribunale di Roma con le duesentenze sopra riportate non aveva attinenza con quanto oggetto delpresente giudizio sia per petitum che per causa petendi.Allo stesso modo, secondo la menzionata Corte, neanche quanto ac-certato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1068/1994 incideva suquanto oggetto del giudizio di primo grado, poiché essa aveva ad og-getto una categoria di indennizzi del tutto diversa, perché relativa aidanni da guerra, e dunque a fortiori, petitum e causa petendi diversirispetto al presente giudizio.Avverso tale sentenza, la EMONA ha proposto ricorso per cassazione,affidato ad un solo motivo di doglianza.Il MINISTERO si è difeso con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria difensiva.8 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 15745/2026MOTIVI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 22/05/20261. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della l. n. 137del 2001 e della normativa indennitaria ivi prevista, in relazione allaconnessa violazione ed erronea disapplicazione degli irrevocabili giudi-cati di cui alle sentenze del Tribunale di Roma nn. 9654/2000 e 5087/2008.La ricorrente ha evidenziato che era del tutto pacifico che il territoriogià italiano della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere formalmentequalificato come territorio ceduto col Trattato di Pace di Parigi del 1947,essendo stato anteriormente riconquistato militarmente (dopo la transi-toria occupazione tedesca) dalle forze di Tito, ma la questione decisivaera relativa al se tale territorio fosse da equiparare ai territori ceduti, aifini del richiesto indennizzo, come aveva già ritenuto il Tribunale di Romanei precedenti sopra richiamati.Ad opinione della ricorrente, a tale quesito avevano già dato rispostaaffermativa le pronunce del Tribunale di Roma, cui la parte ha attribuitoefficacia di giudicato nel presente giudizio.In particolare, secondo la EMONA, tali pronunce non avevano riguar-dato soltanto il riconoscimento di un maggior coefficiente di rivaluta-zione in base all'art. 8 della l. n. 135 del 1985 (sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 9654/2000) e il successivo riconoscimento della revisionedella stima e dell'avviamento ai sensi della l. n. 98 del 1994 (sentenzadel Tribunale Roma n. 5087/2008), poiché la questione da esse decisa,con una statuizione ormai vincolante inter partes, aveva riguardato laritenuta applicabilità ai beni di [OSCURATO:PERSONA] della medesima disciplina sancitaper i territori ceduti.La parte ha, infatti, evidenziato che l. n. 137 del 2001 non ha iden-tificato una categoria di beneficiari diversa rispetto alle leggi precedentisopra richiamate, in applicazione delle quali le pronunce sopra menzio-nate avevano attribuito ad EMONA gli indennizzi spettanti.9 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 15745/2026Secondo la parte ricorrente, dunque, in forza di tali decisioni, nonData pubblicazione 22/05/2026poteva più essere messa in discussione la non operatività, nel caso dispecie, dell'art. 79 del Trattato di Pace, che si riferisce ai beni siti nell'an-tico territorio della Jugoslavia, da sempre appartenuto a quest'ultimoPaese, anche dopo le nuove confinazioni all'esito del primo conflittomondiale, dovendo intendersi, invece, tali beni compresi tra quelli men-zionati all'art. 11 del Trattato ed equiparati a quelli ceduti.Allo stesso modo, ad opinione della medesima parte, la Corte d'ap-pello non ha dato il giusto rilievo alla decisione del Consiglio di Stato n.1068/1994 (anche se non valutabile come vero e proprio giudicatoesterno, tenuto conto del diverso comparto normativo esaminato), cheha comunque espresso il proprio convincimento sulla medesima que-stione in diritto nei seguenti termini: «Va in proposito evidenziato, comed'altronde la stessa appellata sentenza fa, che il legislatore ha intesorisarcire in misura diversa i danni bellici subiti dai cittadini italiani ed entidi nazionalità italiana, a seconda che si siano verificati sul territorio delloStato ovvero, comunque, sottoposto alla sovranità dello Stato oppurenei territori esteri. Orbene, nella fattispecie si è verificata proprio laprima ipotesi perché “i beni distrutti o danneggiati o, comunque, per-duti” risultano acquisiti o realizzati quando la provincia di [OSCURATO:PERSONA] erastata per legge e di fatto annessa all'Italia, per cui i cittadini che colàoperarono si sono trovati nella medesima condizione di disagio di quelliresidenti presso i territori indicati nell'art. 51 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 968.Va particolarmente considerato che il legislatore, nel diversificare la mi-sura dell'indennizzo con l'applicazione di un coefficiente maggiore per leperdite di cui all'art. 51, ha inteso privilegiare coloro (persone fisiche ogiuridiche) che sono stati costretti a lasciare precipitosamente territorisottoposti alla sovranità italiana dove stavano esplicando le loro attivitàeconomiche sovente su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA]. Ad abundan-tiam va fatta infine una ulteriore osservazione: anche ammessa la tesidel TAR, tenuto conto che, sia pure di fatto, la provincia di [OSCURATO:PERSONA] eraentrata a far parte del territorio dello Stato, la suddetta provincia do-10 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026vrebbe essere considerata come “zona di confine non più facente parteNumero di raccolta generale 15745/2026del territorio dello Stato” (anche al limite a partire dall'D8a tas peubtbtleicamziobner e22 /05/20261943) e quindi il suo status sarebbe equiparabile a quello dei territoriitaliani o sottoposti alla sovranità italiana, per i quali è ugualmente pre-visto il coefficiente “15”. La circostanza che gli indennizzi relativi ai ter-ritori della Dalmazia, i quali si trovano nella identica posizione giuridicae di fatto di quelli della provincia di [OSCURATO:PERSONA], sia stato sistematicamenteapplicato il coefficiente “15” era pacifica, in quanto non contestata dallaAmministrazione convenuta».Per la EMONA, è priva di pregio la motivazione della Corte d'appello,anche nella parte in cui ha escluso la rilevanza della sentenza delle Se-zioni Unite di questa Corte n. 8055/2014, poiché era indiscutibile l'alte-rità del principale thema decidendum, ma del pari indiscutibile era che,sia pure incidentalmente, la Suprema Corte aveva confermato espres-samente l'ambito di applicazione della l. n. 137 del 2001, ribadendo conchiarezza che anche la nuova legge riguardava tutti i territori già sog-getti alla sovranità italiana, stabilendo quanto segue: «Le leggi interne,nel dettare nuove disposizioni di compensazione in favore dei cittadiniitaliani per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana,hanno previsto: a) la corresponsione, a saldo definitivo di ogni ulteriorepretesa o diritto, di un indennizzo determinato mediante valutazioni conriferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territoriin cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente 200, de-tratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti (L. 5 aprile1985, n. 135, art. 8): b) il pagamento di ulteriore indennizzo nella mi-sura indicata nella tabella A annessa alla L. 29 marzo 2001, n. 137».Ad opinione della ricorrente, peraltro, e contrariamente a quanto ri-tenuto dalla Corte d'appello, nessun rilievo ha assunto l'orientamentodella giurisprudenza di legittimità maturato in ordine alla ritenuta previ-sione, con la l. n. 137 del 2001, di un “nuovo ed autonomo diritto”,poiché da tale assunto non derivava l'affermazione della modifica deicriteri impiegati nelle leggi precedenti (per di più in via espressa richia-11 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026mate), essendosi la Corte di cassazione limitata ad escludere la ricor-Numero di raccolta generale 15745/2026renza di un “diritto soggettivo perfetto per l'indennizzo”, cDoanta pluab bclicoazniosne 2-2/05/2026guenza che la nuova disciplina, introdotta dalla l. n. 137 del 2001, nonpoteva avere ingresso nel giudizio in corso, perché sopravvenuta.Infine, secondo EMONA, non era affatto vero che il contenuto pre-cettivo era talmente chiaro da non consentire il ricorso, in termini dicorretta valutazione, alla ratio ad esso sottesa, posto che: - il testualerichiamo solo al Trattato di Pace ed a quello di Osimo doveva essereinterpretato come necessario riferimento nel testo ai beni formalmenteceduti, ma esso non escludeva la ricomprensione di quelli che ex anteerano stati ad essi equiparati, poiché, a prescindere dalla questione didiritto già definitamente inter partes scrutinata, lo stesso testo norma-tivo ne proponeva in continuità l'equiparazione vuoi nella stessa rubricadella legge vuoi in funzione del rinvio formale (beni già indennizzati) alleleggi precedenti; - la stessa dizione della “ulteriorità” dell'indennizzo nonpoteva che concludere per la previsione di un mero aggiornamento delsuo ammontare, ma giammai comportava uno stravolgimento (mai pre-visto) dei criteri da assumere, della categoria dei beneficiari e del “vin-colo” nascente dal punto di diritto ormai definitivamente risolto.In conclusione, ad opinione della ricorrente, la Corte d'appello è in-corsa in una eclatante violazione della normativa indicata e, soprattutto(come elemento di giudizio non più diversamente scrutinabile), dellaconforme pluralità di giudicati, aggiungendosi che nessuna rilevanza po-teva essere ascritta alla “cartina” solo maliziosamente versata in atti dalMinistero, sulla considerazione che nella specie era al tempo stesso pa-cifico che, da una parte, i territori di [OSCURATO:PERSONA] risultassero perduti anteTrattato (e quindi in detto non più identificabili) e, dall'altra, che aglistessi non potesse che applicarsi un trattamento del tutto identico aquelli ceduti.2. Il motivo di ricorso è infondato.12 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/20262.1. Occorre prima di tutto escludere che i precedenti giudiziari ri-Numero di raccolta generale 15745/2026chiamati dalla ricorrente possano avere forza di giudicatoD aetas ptuebbrlnicaoz ionee 2l2 /05/2026presente giudizio.Come reiteratamente affermato da questa Corte, il giudicato esternoopera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione,presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni allacausa anteriore e a quella successivamente intrapresa (v. da ultimoCass., Sez. 3, Ordinanza n. 13169 del 18/05/2025; Cass., Sez. 3, Ordi-nanza n. 11887 del 06/05/2025).Nel caso di specie è evidente che tale evenienza non si verifica conriferimento a nessuna delle pronunce richiamate dalla ricorrente. Il giu-dizio definito con la sentenza n. 9654/2000 del Tribunale di Roma, purvertendo tra le stesse parti, ha ad oggetto la richiesta di un indennizzodiverso da quello oggetto del presente giudizio. Alle stesse conclusionisi deve pervenire considerando la controversia definita con la sentenzadella Corte d'appello di Roma n. 6472/2019, in relazione alla quale laricorrente ha invocato la statuizione del Tribunale contenuta nella sen-tenza n. 5087/2008, impugnata con riguardo a capi della decisione di-versi da quelli in questa sede invocato. Anche la sentenza del Consigliodi Stato n. 1068/1994, pronunciata tra la EMONA e il Ministero dell'in-terno, riguarda un indennizzo diverso da quello oggetto del presentegiudizio e la decisione delle Sezioni Unite n. 8055/2014 non ha neppureriguardato la EMONA.È conseguentemente priva di rilievo la critica alla decisione impu-gnata, nella parte in cui è dedotta l'inesatta indicazione dell'esito delgiudizio definito con la sentenza n. 5087/2008 del Tribunale di Roma,che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione in questa sede impu-gnata e neppure sulla presente statuizione.2.2. Occorre inoltre ricordare che la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] è stata unaProvincia del Regno d'Italia, istituita il 3 maggio 1941 con r.d.l. n. 291del 1941, dopo l'annessione della Slovenia meridionale ([OSCURATO:PERSONA])13 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 15745/2026in seguito alla campagna di Jugoslavia durante la seconda guerra mon-Data pubblicazione 22/05/2026diale.Come affermato dalla stessa ricorrente, la menzionata Provincia fuoccupata nel 1943 dai tedeschi e successivamente trasferita solo sullacarta alla neocostituita Repubblica Sociale Italiana. Alla liberazione, il 3maggio 1945, l'ex Provincia fu inclusa da Tito nella Repubblica SocialistaIl Trattato di pace di Parigi del 10/02/1947 ha ridisegnato i confinitra l'Italia e la Jugoslavia, prendendo come riferimento quelli esistentialla data del 1° gennaio 1938, prima dunque dell'annessione sopra de-scritta, con gli aggiustamenti previsti all'art. 3 del Trattato, che hannocomportato la cessione di parte del territorio italiano alla Jugoslavia.All'art. 11 del Trattato stesso è, infatti, precisato che «L'Italia cede,mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il terri-torio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagliArticoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti,che sono comprese nelle zone seguenti…».[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non è stata oggetto di espressa cessione,perché alla data di riferimento del Trattato, il 1° gennaio 1938, ancoranon esisteva, essendo l'occupazione italiana intervenuta dopo, e il cor-rispondente territorio apparteneva al territorio della Jugoslavia, cui èritornata a seguito delle vicende sopra descritte.Ciò non toglie che, per effetto del Trattato, una volta ratificato dall'I-talia, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di esistere per l'Italia, che ne hariconosciuto l'appartenenza alla Jugoslavia.[OSCURATO:PERSONA] ha voluto disciplinare diversamente l'una ipotesi dall'altra,poiché per il territorio espressamente ceduto lo Stato italiano ha persoparte del proprio territorio, mentre per il territorio che era stato dellaJugoslavia ha accettato il ripristino della situazione preesistente all'e-spansione operata nel periodo fascista.14 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/20262.3. La controversia ha ad oggetto la richiesta di un indennizzo (ul-Numero di raccolta generale 15745/2026teriore rispetto a quello già liquidato in applicazione della Dl.a tan p.u b1bl3ica5zi odnee 2l2 /05/20261985 e della l. n. 98 del 1994), previsto dalla l. n. 137 del 2001, recante«Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti interritori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.»Ai sensi dell'art. 1 della l. cit. «Ai titolari di beni, diritti ed interessiabbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trat-tato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto unulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa allapresente legge.»[OSCURATO:PERSONA] ha previsto una stima di detti beni al valore esistentenell'anno 1938, con l'applicazione di un coefficiente diversificato a se-conda del valore accertato.L'art. 2 della menzionata legge ha poi stabilito che «Agli effetti delloarticolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche dauno solo degli aventi diritto.» Successivamente, l'art. 7, comma 1, d.l.n. 411 del 2001, conv. con modif. in l. n. 463 del 2001, ha differito iltermine per la presentazione della conferma delle domande al 31 mag-gio 2002.La l. n. 135 del 1985, richiamata dall'art. 1 l. n. 137 del 2001, re-cante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed im-prese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità ita-liana e all'estero», ha previsto, all'art. 8, una speciale disciplina per iproprietari di beni individuati dalla l. n. 163 del 1968, recante «Aumentodei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerentil'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslaviaed in Zona B dell'ex territorio di Trieste».15 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026In particolare, il menzionato art. 8 l. n. 135 del 1985 ha stabilitoNumero di raccolta generale 15745/2026quanto segue: «Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1D9a6ta 8pu,b bnlic.a z1io9ne3 2,2 /05/2026verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, unindennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi dicomune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati ibeni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventualianticipazioni o indennizzi parziali percepiti. Ai medesimi titolari si appli-cano le disposizioni di cui al precedente articolo 2. …omissis… Dall'im-porto risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal pre-cedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte aqualsiasi titolo agli aventi diritto. …omissis…».Per quanto ancora di interesse, l'art. 1 l. 1325 del 1956, modificatodalla l. n. 1469 del 1962, ha previsto l'indennizzo spettante «Ai titolaridi beni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a quelli dicui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonché a quellidi cui all'art. 2, punto secondo, lettere a) e b), dell'Accordo italo-jugo-slavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidentedella Repubblica 11 marzo 1955, n. 210».L'art. 1 l. n. 1064 del 1949, come sopra richiamato dall'art. 1, l. n.1325 del 1956, ha previsto che «I titolari di beni, diritti ed interessiitaliani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare ju-goslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavoe che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria oa qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernentela proprietà in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni,diritti ed interessi al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro- Ispettorato rapporti finanziari con l'estero - entro il 15 dicembre 1949.Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazionedell'art. 79 del Trattato di pace.»Il successivo art. 4 l. n. 1064 del 1949 ha stabilito, inoltre, che «Aititolari dei beni, diritti ed interessi, che ne avranno fatto denuncia aisensi degli articoli precedenti della presente legge, sarà liquidato un in-16 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026dennizzo nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dalNumero di raccolta generale 15745/2026Governo della Repubblica federale popolare jugoslava inD atea spuebcbluicazziionne e22 /05/2026dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949».2.4. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., Sentenza n.8055 del 07/04/2014) hanno evidenziato quanto segue: «… [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 28 aprile 1964, n. 1017; sentenza 18 settembre1970, n. 1549) hanno già chiarito: - che con il Trattato di pace fra l'Italiae le [OSCURATO:PERSONA] ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947,ed al quale è stata data esecuzione con il d.lgs.C.p.S. 28 novembre1947, n. 1430, veniva assegnata alla Jugoslavia una parte dei territoriacquisiti dopo la prima guerra mondiale, tra i quali l'Istria, Fiume, Zaraed alcune isole dalmate; veniva poi costituito il territorio di Trieste, di-viso in zona A e zona B, quest'ultima affidata all'amministrazione mili-tare della Jugoslavia; che l'art. 79 del Trattato, nel regolare la sorte deibeni italiani posti nel territorio degli Stati ex nemici, attribuiva a questiultimi il diritto di confiscare detti beni, in relazione alle pretese vantate,per l'ammontare delle riparazioni di guerra, contro lo Stato italiano e isuoi cittadini; che lo stesso art. 79 eccettuava, però, dalle disposizioniivi dettate i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti (punto 6,lettera f), rinviando per essi all'allegato XIV; che l'allegato XIV ponevail diverso trattamento al quale dovevano venire sottoposti i beni italianidi quei territori, prevedendo per essi, su un piano di parità, lo stessoregime applicato ai diritti dei cittadini dello Stato successore; che, tut-tavia, il Governo della Jugoslavia, in applicazione di una propria politicadi nazionalizzazione, procedette all'espropriazione anche di beni appar-tenenti a cittadini di nazionalità italiana; che seguirono Accordi (il 23maggio 1949, il 23 dicembre 1950, il 18 dicembre 1954) tra l'Italia e laJugoslavia (approvati e resi esecutivi con la legge 10 marzo 1955, n.121, con la legge 10 marzo 1955, n. 122, e con il d.P.R. 11 marzo 1955,n. 210), con cui fu posto in essere un particolare congegno a mezzo delquale, invece d'indennizzare singolarmente i proprietari dei beni nazio-nalizzati, la Jugoslavia, operata la compensazione con il debito bellico,17 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026si impegnava a versare l'indennizzo al Governo italiano; che le leggi in-Numero di raccolta generale 15745/2026terne (legge 5 dicembre 1949, n. 1064, recante "[OSCURATO:PERSONA] ip ubbbelicnaiz,io ndei 2-2/05/2026ritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federalepopolare jugoslava"; legge 8 novembre 1956, n. 1325, avente ad og-getto "Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed inte-ressi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia"), con le quali lo Statoitaliano regolò la liquidazione degli indennizzi ai cittadini ex proprietaridi beni nazionalizzati, costituirono l'applicazione degli accordi interna-zionali suddetti, nel senso che disciplinarono la distribuzione, fra gli in-teressati che ne avevano diritto, dell'indennità complessiva che il Go-verno italiano, agendo nell'interesse sostanziale dei suoi cittadini, avevaricevuto da quello della Jugoslavia….».2.5. È in questo quadro che si inserisce la disciplina normativa sopraindicata, e, in particolare, la l. n. 1064 del 1949 che, a seguito delladenuncia prevista dall'art. 1 della stessa legge, prevede l'indennizzo sta-bilito dall'art. 4 della stessa legge, indirizzata ai «titolari di beni, dirittied interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federalepopolare jugoslava ai termini del Trattato di pace o nell'antico territoriojugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riformaagraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare con-cernente la proprietà in Jugoslavia».La previsione dell'indennizzo, dunque, non attiene solo ai titolari deibeni oggetto di espressa cessione nel menzionato trattato, ma anche aquelli che erano presenti nell'antico territorio jugoslavo, sottoposti allanazionalizzazione da parte della Jugoslavia.E' del tutto evidente, quindi, come il disposto dell'art. 8 l. n. 135 del1985, che richiama la l. n. 193 del 1968, relativa, tra l'altro, agli inden-nizzi previsti dalla l. n. 1064 del 1949, abbia posto una disciplina desti-nata ad operare in via generale per tutte le ipotesi di beni italiani perduti,sia quelli posti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava che quelliposti nell'antico territorio jugoslavo.18 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026Ciò attesta che, come correttamente rilevato dalla sentenza impu-Numero di raccolta generale 15745/2026gnata, ai fini dell'individuazione dei presupposti di fatto dDaetat epurbmblicianziaonne t2i2 /05/2026l'applicazione dell'art. 8 della l. n. 135 del 1985, oggetto del giudiziodefinito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9654/2000, richiamato,poi, nella sentenza n. 5087/2008 dello stesso Tribunale, la distinzionetra le due suddette categorie di beni ubicati in territorio già soggetto allasovranità italiana non aveva rilevanza.2.6. Diverso è il discorso con riferimento all'art. 1 l. n. 137 del 2001,ove la norma ha attribuito un ulteriore indennizzo ai soli «titolari di beni,diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugo-slavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo diOsimo del 10 novembre 1975», senza operare il rinvio a tutte le dispo-sizioni richiamate dalla l. n. 193 del 1968, con la conseguenza che deveritenersi escluso il riferimento ai beni confiscati dalla Jugoslavia che fa-cevano parte dell'antico territorio jugoslavo, per i quali è previsto solol'indennizzo stabilito dall'art. 8 l. n. 135 del 1985.Tale ricostruzione è coerente con l'orientamento più volte espressoda questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19649 del 1/10/2015 eCass., Sez. 1, Sentenza n. 4923 del 1/04/2003, nonché, recentemente,Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3796 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Cass., Sez. 1, Ordi-nanza n. 13904 del 20/05/2024), secondo cui la l. n. 137 del 2001, agliartt. 1, 2 e 3, ha riconosciuto ai titolari di beni, diritti e interessi abban-donati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia, in base al trattato dipace del 10/02/1947 e dell'accordo di Osimo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], un inden-nizzo ulteriore rispetto a quello di cui alle leggi n. 135 del 1985 e n. 98del 1994, che forma oggetto di un autonomo e distinto diritto, il qualepertanto può avere un ambito soggettivo di applicazione diverso e piùristretto.2.7. Tale distinzione si rivela ragionevole, poiché, come sopra evi-denziato, il Trattato del 1947 non ha voluto considerare l'espansioneitaliana che ha dato origine alla costituzione della Provincia di [OSCURATO:PERSONA],tenendo come punto di partenza nella delineazione dei nuovi confini19 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026quelli esistenti alla data del 1° gennaio 1938, prima di tale espansione,Numero di raccolta generale 15745/2026mentre ha dato espresso rilievo alla cessione operata in foDraztaa p udbbelicl aztiroanet 2-2/05/2026tato delle aree ivi espressamente individuate.2.8. A nessun risultato utile perviene, poi, l'interpretazione offertadalla ricorrente che ha invocato l'esame degli atti parlamentari, poichéla parte ha fatto riferimento ad uno dei tanti disegni di legge presentatial Senato (n. 809), con il quale era stato proposto un testo normativoriferito proprio alla situazione della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], il quale, però,non è divenuto il testo di legge approvato, che ha avuto origini ed esitidel tutto diversi.3. In conclusione il ricorso deve essere respinto.4. In considerazione della particolare complessità e della novità dellequestioni affrontate, le spese di lite devono essere interamente compen-sate.5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;compensa interamente tra le parti le spese di lite;Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inse-rito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri-corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso arti-colo 13, ove dovuto.20 di 21Numero registro generale 24875/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 15745/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneData pubblicazione 22/05/2026Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino21 di 21